Capo I
PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARTICOLO 1
Soppressione del ruolo unico speciale ad esaurimento ex
legge 30/83
.
1.
Il ruolo unico speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale istituito dall' art. 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 , è soppresso.
2.
Il personale del predetto ruolo è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con le modalità di cui al presente capo.
ARTICOLO 2
Immissione del personale nei ruoli regionali.
1.
Il personale docente nel ruolo unico speciale è inquadrato secondo i criteri di corrispondenza contenuti nell'allegata tabella A 1.
2.
Il personale non docente del ruolo unico speciale è inquadrato secondo i criteri di corrispondenza contenuti nell'allegata tabella A 2.
ARTICOLO 3
Trattamento economico.
1.
L'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui all'art. 2 ha decorrenza del 10 gennaio 1990.
2.
Al medesimo personale si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico in vigore per i dipendenti regionali, fatti salvi i migliori trattamenti economici acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge. La differenza viene conservata a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con la progressione economica.
3.
L'anzianità di servizio prestata nel ruolo unico speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale è considerata utile anche ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali.
ARTICOLO 4
Immissione degli uditori docenti o non docenti nei ruoli regionali.
1.
Gli uditori docenti o non docenti di cui ai commi terzo e quarto dell' art. 19 quater della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , come aggiunto dall' art. 4 della legge 11 agosto 1983, n. 30 , sono inquadrati, a domanda, nel ruolo unico dei dipendenti regionali, rispettivamente, con l modalità di cui all'art. 2.
2.
La domanda di inquadramento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio e non prima del 1o gennaio 1990.
ARTICOLO 5
Dotazione organica del contingente provvisorio.
1.
I dipendenti inquadrati ai sensi dei precedenti articoli costituiscono il contingente provvisorio del personale addetto alla formazione professionale.
2.
Dello stesso contingente da parte il personale docente, già inquadrato nel ruolo unico regionale, addetto alla formazione professionale. Al personale docente del ruolo unico regionale di VI qualifica funzionale si applica il disposto di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge.
3.
Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo il contingente del personale addetto alla formazione professionale è quello stabilito nell'allegata tabella B.
4.
Con la legge di modifica della
legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, sarà stabilito il contingente definitivo e le modalità di accesso al contingente medesimo.
ARTICOLO 6
Profili professionali.
1.
Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei precedenti articoli è attribuito, nel rispetto della qualifica funzionale assegnata, il profilo professionale corrispondente ai contenuti di professionalità della posizione funzionale di provenienza secondo l'allegata tabella C.
Capo II
PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO EX
LEGGE 30 82
.
ARTICOLO 7
Soppressione del ruolo speciale transitorio
1.
Il ruolo speciale transitorio istituito con la legge regionale 7 giugno 1982, n. 30 , come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1987, n. 7 , è soppresso.
2.
Il personale del ruolo speciale è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale dal 1o gennaio 1990 nel rispetto della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondente ai contenuti di professionalità della posizione funzionale di provenienza secondo l'allegata tabella D.
3.
L'anzianità di servizio prestata nel ruolo speciale transitorio è considerata utile anche ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali.
Capo III
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 1o SETTEMBRE 1988, N. 40
ARTICOLO 8
Dotazione organica delle qualifiche funzionali di istruttore direttivo e di collaboratore professionale.
1.
La dotazione organica del ruolo del personale regionale, per la VII qualifica funzionale, di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 1o settembre 1988, n. 40, è incrementata, oltre che per l'effetto di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della presente legge, di ulteriori n. 93 unità.
2.
La dotazione organica del ruolo del personale regionale, per la V qualifica funzionale, di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 1o settembre 1988, n. 40, è incrementata di n. 43 unità.
ARTICOLO 9
Norma transitoria.
1.
Alla copertura dei 93 posti di istruttore direttivo di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge si provvede con concorso per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo, in servizio nella qualifica di istruttore alla data del 31 dicembre 1986.
2.
Alla copertura dei 43 posti di collaboratore professionale di cui al comma 2 dell'art. 8, si provvede con concorso, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo in servizio nella qualifica di esecutore alla data del 31 dicembre 1987.
3.
In via transitoria fino all'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai precedenti commi, i contingenti delle qualifiche di istruttore e di esecutore sono pari, rispettivamente, a n. 503 e n. 319 unità.
ARTICOLO 10
Dotazione organica del ruolo regionale.
1.
Per effetto di quanto disposto con la presente legge la dotazione organica del ruolo del personale regionale è quella di cui all'allegata tabella E che sostituisce la tabella B allegata alla legge regionale 1o settembre 1988, n. 40.
ARTICOLO 11
Ricorso alle liste di collocamento.
1.
Per il reclutamento del personale dalla I alla IV qualifica funzionale, si fa ricorso alle liste del collocamento ordinario nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissione all'impiego e previa selezione mediante tests attitudinali e o prova pratica.
ARTICOLO 12
Norma transitoria.
1.
Al presumibile onere annuo di lire 1.350.000.000 previsto per l'attuazione della presente legge a decorrere dal 1o gennaio 1990, si farà fronte con le disponibilità degli stanziamenti dei capitoli 50, 51, 280, 281 e 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale regionale compresi nei programmi di attività 1.06.1.01 - 1.06.1.02 - 1.06.1.03 - 1.06.1.04 - 1.06.1.05 e 1.06.106 del bilancio pluriennale 1989 1991.