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Legge regionale 17 gennaio 1990, n. 2


LEGGE REGIONALE n.2 del 17 Gennaio 1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 2 del 17 Gennaio 1990
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1990.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 24/01/1990


ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1990, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1990 presentato dalla Giunta al Consiglio, limitatamente per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo.

2. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonchè di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1990 ai sensi e per gli effetti dell' art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione di cui al precedente comma 1 .

3. Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1990 in conto residui passivi propri, nonchè gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.