ARTICOLO 1
1.
Ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1990, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1990 presentato dalla Giunta al Consiglio, limitatamente per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo.
2.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonchè di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1990 ai sensi e per gli effetti dell'
art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
come modificato con
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
- la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione di cui al precedente
comma 1
.
3.
Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1990 in conto residui passivi propri, nonchè gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso
comma 1
del presente articolo.