ARTICOLO 1
Stato di previsione dell'entrata
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 1990 annesso alla presente legge( Tab. A), è approvato in L. 2.742.739.724.288 in termini di competenza e in L. 2.874.143.032.698 in termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie di versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1990 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.
ARTICOLO 2
Stato di previsione della spesa
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 1990 annesso alla presente legge( Tab. B), è approvato in L. 2.742.739.724.288 in termini di competenza ed in L. 2.875.143.032.698 in termini di cassa.
2.
E'autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1990 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.
3.
E'altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1990 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al
primo comma
.
ARTICOLO 3
Quadro generale riassuntivo
1.
E'approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1990 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 4
Autorizzazione di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale
1.
A norma dell'
art. 5
, secondo e quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1990 - per attività od interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alle legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella (Tab. I) allegata alla presente.
ARTICOLO 5
Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali
1.
Limitatamente all'anno finanziario 1990 sono autorizzate le spese di cui alla allegata( Tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.
ARTICOLO 6
Destinazione della quota 1990 del Fondo sanitario nazionale
1.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1990 sul Fondo sanitario è destinata agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 7
Variazione al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'
art. 28 primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1990 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato o di altri enti ed organismi vincolate a scopi specifici nonchè delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 1990, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3030 dell'entrata e 9900 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sul conto corrente infruttifero intestato " Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3.
La Giunta regionale è , altresì , autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio, in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l'entità delle spesa e la denominazione dei capitoli.
ARTICOLO 8
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'
art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, quelle nell'elenco n. 1 allegato alla Tab. B) della spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, nonchè per il pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'
art. 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
ARTICOLO 9
Fondo di riserva per le spese impreviste
1.
In osservanza dell'
art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitali nuovi.
ARTICOLO 10
Fondo di riserva di cassa
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'
art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, è stabilito per l'anno 1990 in L. 74.421.264.707 (cap. 6140).
2.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
ARTICOLO 11
Autorizzazione alla stipulazione di mutui
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1990 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 33.476.800.000. Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tab. Q) allegata alla presente legge.
2.
Per far fronte al disavanzo finanziario degli esercizi 1987 e 1988, determinano alla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'
art. 2
della LR 23 agosto 1989, n. 27, modificata dalla
legge regionale 27 novembre 1989, n. 37
, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 40.930.647.902. Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tab. E) allegata alla
legge regionale 30 agosto 1988, n. 38
e riprodotto in allegato al presente bilancio( Tab. R).
3.
I mutui di cui al precedenti commi saranno assunti, in relazione alle effettive esigenze di cassa, al tasso effettivo massimo del 14,50 per cento e per una durata non superiore a 20 anni.
4.
Per l'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
- lire 5.847.200.000, per l'anno 1990, cui si fa fronte con pari disponibilità prevista ai capitoli 6080 e 9790 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio;
- lire 11.032.900.000, per gli anni 1991 e successivi cui si fa fronte con lo stanziamento appositamente previsto nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1990- 1992 allegato.
ARTICOLO 12
Fondo consortile società "TRE A" arl
1.
La quota di L. 200.000.000, iscritta al cap. 7820/ v. 2480 dello stato di previsione delle spese del bilancio 1990, è vincolata dall'incremento del fondo consortile della società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.
ARTICOLO 13
Finanziamento PIM Umbria 1990
1.
I finanziamenti relativi agli interventi per l'attuazione del PIM Umbria 1990 di cui alla
legge regionale 19 luglio 1988, n. 22
, come modificata dalla lr 27 dicembre 1989, n. 43, sono stabiliti nella misura indicata nella Tab. "V " allegata alla presente legge.
2.
La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 28, primo comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni - è autorizzata ad apportare, per le finalità di cui al precedente comma, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1990 dopo l'avvenuta assegnazione della quota di spettanza della Regione Umbria sul fondo di rotazione degli artt. 5 e 6 della
legge 16 aprile 1987, n. 183
e dell'
art. 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752
.
ARTICOLO 15
Apertura di credito a favore dei funzionari delegati
1.
Per l'anno 1990 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella Tab P) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 16
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
1.
In relazione al disposto dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1990 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di lire 5.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
ARTICOLO 17
Approvazione del bilancio pluriennale 1990/ 1992
1.
E'approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1990/ 1992 secondo le risultanze contenute nell'Appendice n. 1 della presente legge.
2.
I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1990 - diretti al finanziamento di più programmi e/ o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1990/ 1992 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/ o progetti.
3.
Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.
ARTICOLO 18
Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione
1.
AI sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
1) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea istituito con
legge regionale 12 agosto 1982, n. 41
(Appendice n. 2);
2) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali ( IRRES) istituito con
legge regionale 13 agosto 1984, n. 35
(Appendice n. 3);
3) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice n. 4);
4) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni, di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice n. 5);
5) Ente di sviluppo agricoli in Umbria di cui alla
legge regionale 20 maggio 194, n.
5 (Appendice n. 6);
6) Centro di studi giuridici e politici, istituito con
legge regionale 26 maggio 1975, n. 28
, modificata dalla
legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10
(Appendice n. 7).