Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
ARTICOLO 1
Finalità
1.
In attuazione dell'
art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65
, la presente legge regola l'istituzione, l'organizzazione generale, i compiti ed il funzionamento del servizio di polizia municipale e locale espletato dai comuni singoli o associati nell'ambito delle rispettive competenze, e dagli altri enti locali diversi dai Comuni.
2.
Salva l'autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni singoli o associati dagli articoli 4 e 7 della
legge 7 marzo 1986, n. 65
ed agli altri enti locali diversi dai Comuni, dalle altre leggi dello Stato, i Comuni, le Province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di Polizia locale loro attribuite nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
ARTICOLO 2
(Esercizio delle funzioni di polizia municipale
1.
Per l'espletamento delle funzioni di polizia locale e municipale loro attribuite dalla legge, gli enti di cui all'
art. 1
, si avvalgono di propri operatori, eventualmente costituiti in corpi, nel caso dei Comuni singoli o associati, semprechè il numero complessivo degli addetti non sia inferiore a 7, e in appositi servizi in tutti gli altri casi.
2.
Per la gestione dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale è in facoltà degli enti di cui all'
art. 1
, di associarsi nelle forme di legge, secondo gli ambiti territoriali ritenuti ottimali per la migliore organizzazione e gestione delle funzioni di polizia.
3.
Nel rispetto dell'
articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65
, il personale operativo eventualmente destinato a prestare servizio nel territorio di altro comune associato, diverso da quello di appartenenza, ovvero di altro ente locale, è rispettivamente posto alle dipendenze funzionali del legale rappresentante dell'organismo associativo, ovvero dell'autorità politico - amministrativa dell'ente locale nel cui interesse è svolto il servizio mantenendo tuttavia la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. I Comuni e gli altri enti interessati provvedono, anche a mezzo di regolamento, ovvero con specifici accordi, alle reciproche compensazioni ed altri eventuali rimborsi.
ARTICOLO 3
Addetti al servizio di polizia municipale
1.
I comuni o loro forme associate, in base alla classificazione ad essi attribuita dalle leggi dello Stato, individuano il contingente numerico degli addetti al corpo o al servizio di polizia municipale, secondo i seguenti criteri numerici:
a)
comuni principali - classe I A e I B -: un operatore (vigile) da 700 fino a mille abitanti;
b)
comuni intermedi - classe II -: un operatore (vigile) da 800 fino a mille abitanti;
c)
comuni minori - classe II e IV -: un operatore (vigile) ogni mille abitanti o frazione di essi.
2.
Nei comuni minori, qualora il servizio venga svolto in forma associata, gli adempimenti di polizia municipale possono essere assicurati da due addetti.
ARTICOLO 4
Sezioni territoriali di polizia locale
1.
Nei comuni ove siano costituiti i corpi, il servizio di polizia può essere articolato in sezioni coincidenti con il territorio delle circoscrizioni interne, con assegnazione di personale e mezzi proporzionata alle dimensioni territoriali, alla popolazione, alla densità del traffico, all'importanza turistica, commerciale e industriale di ciascuna sezione.
ARTICOLO 5
Comitato dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale .
1.
I corpi e i servizi di polizia municipale e locale, entro i limiti territoriali di competenza degli enti d appartenenza ovvero dei comuni singoli o associati, provvedono, in via generale e nel rispetto delle leggi e dei vigenti regolamenti, a:
a)
vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dal Comune e dagli altri enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, il commercio, i pubblici servizi, la vigilanza igienica e sanitaria e la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico ed acustico, del suolo e delle acque;
b)
svolgere i compiti concernenti la vigilanza ittico - venatoria, la tutela del patrimonio ambientale o forestale e dei parchi e della flora protetta;
c)
svolgere i compiti inerenti alla qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza di cui all'
art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65
, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nei limiti della legge;
d)
prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, d'intesa con le competenti autorità , nonchè in caso di privati infortuni;
e)
assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e agli altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli;
f)
prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali propri degli enti di appartenenza;
g)
assolvere a tutte le funzioni di polizia locale ed amministrativa attribuite ai vari enti dalle leggi regionali e dello Stato, in particolare riferimento, per i comuni, alle funzioni di cui all'
articolo 19 del dPR 24 luglio 1977, n. 616
;
h)
collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e gli organi della protezione civile nel caso di calamità naturali interessanti il territorio regionale;
i)
svolgere gli ulteriori compiti demandati dai regolamenti comunali e provinciali in vigore, ed in particolare, curare l'esatto adempimento delle ordinanze emanate dalle autorità locali;
l)
assolvere con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia locale preventiva o repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità , ivi compresa l'attività di accertamento degli illeciti fiscali concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale.
2.
Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli attinenti alle loro funzioni, fermo restando che il loro stato giuridico, l'ambito ordinario delle attività , eventuali comandi o distacchi ed ogni altro istituto concernente lo stato giuridico, sono disciplinati a norma degli accordi sindacali di settore nel rispetti della
legge 29 marzo 1983, n. 93
.
Titolo II
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
ARTICOLO 6
Dipendenza dei servizi di polizia locale e municipale .
1.
La polizia municipale è posta alle dipendenze amministrative e funzionali del sindaco o dell'assessore delegato, che vi sopraintendono impartendo direttive, vigilando sullo svolgimento dei servizi e l'assolvimento dei compiti istituzionali, adottando i formali provvedimenti del caso e determinando le forme ed i limiti di intervento relativamente ai compiti di cui all'
art. 5, comma 1
, lettere c) e d), nel rispetto dei principi stabiliti dall'
articolo 5, comma 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65
, nonchè delle specifiche disposizioni regolamentari adottate dal Comune.
2.
I vigili sanitari inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale sanitario delle ULSS, ai sensi dell'
art. 47, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, dipendono dalle unità locali per i servizi sanitari e socio assistenziali sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo, senza appartenere al corpo o al servizio di polizia municipale dei comuni singoli o associati. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili con il loro stato giuridico, le disposizioni della legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale, nonchè la parte eventualmente comune, le disposizioni regolamentari stabilite dai comuni singoli o associati nel cui ambito territoriale sono svolte le funzioni di polizia sanitaria e di vigilanza esercitate e norma della vigente legislazione in materia.
3.
Nel caso di gestione singola dei servizi di polizia municipale, le direttive per l'addestramento, l'impiego tecnico - operativo del personale nonchè per il miglior utilizzo delle risorse e dei mezzi operativi soni impartite dal Comandante del corpo ovvero dal responsabile del servizio, che ne risponda in via gerarchica alla preposta autorità , nell'ambito delle disposizioni ricevute e nell'esercizio della discrezionalità tecnica di propria spettanza, nonchè in relazione al puntuale espletamento delle funzioni istituzionali demandate dalla legge e dai regolamenti al corpo o al servizio stesso.
4.
Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia municipale, la dipendenza funzionale degli addetti al corpo o al servizio è comunque disciplinata in sede regolamentare dai Comuni interessati, nel rispetto dei principi della legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale.
5.
Le disposizioni di cui al
comma 1
, si applicano anche al personale degli enti locali diversi dai Comuni, intendendosi sostituito dal sindaco o assessore da lui delegato, il legale rappresentante dell'ente o altro organo corrispondente.
Titolo III
RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
ARTICOLO 7
Accesso all'impiego
1.
L'assunzione del personale addetto ai corpi o servizi della polizia locale avviene per pubblico concorso.
2.
Nel rispetto dell'autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni e agli altri enti locali nonchè della disciplina dettata in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'accesso ai vari gradi di responsabilità o alle superiori qualifiche nell'ambito dello sviluppo della carriera può essere comunque subordinato al superamento di appositi corsi di formazione professionale promossi ed organizzati dalla Regione o dagli enti a ciò autorizzati.
3.
L'assunzione del personale della polizia municipale nel livello iniziale di vigile urbano può procedere anche a seguito di apposito corso - concorso, previa selezione degli aspiranti ed obbligatoria frequenza degli idonei ad un corso di formazione professionale.
4.
Il personale di polizia locale degli enti diversi dai Comuni singoli o associati ancorchè non inquadrato in appositi servizi, può essere assunto anche a tempo determinato, qualora trattasi di compiti di carattere eccezionale, temporaneo e non ricorrente ovvero per esigenze stagionali, semprechè detto personale sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dell'eventuale titolo di studio richiesto per la qualifica. Il personale assunto per esigenze stagionale e per un periodo non superiore a tre mesi deve essere prescelto in base alle graduatorie in atto, di eventuali corsi - concorsi per vigili già banditi ed espletati dalle amministrazioni interessate.
5.
Il comandante del corpo o del servizio di polizia municipale dei Comuni singoli o associati, è scelto per concorso tra gli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti. Sono interinalmente, ovvero in mancanza di concorrenti idonei, detto incarico può essere affidato a personale in servizio di più elevato grado.
6.
Nel caso degli enti locali diversi dai Comuni che svolgano funzioni proprie o delegate di polizia locale, il responsabile del servizio ovvero delle attività di polizia locale riferite all'ente può essere nominato dai competenti organi dell'ente stesso anche tra i funzionari amministrativi precedentemente addetti ad altri servizi o uffici, purchè di qualifica non inferiore a quella direttiva o a questa corrispondente e semprechè trattasi di personale di ruolo a rapporto di pubblico impiego.
ARTICOLO 8
Formazione e aggiornamento professionale .
1.
Ai sensi degli articoli 3 e 5 della
legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, modificata con LLRR 11 agosto 1983, n. 30; 12 marzo 1984, n. 16 e 26 aprile 1985, n. 33, la Regione promuove e organizza corsi di formazione e aggiornamento del personale della polizia municipale e locale, miranti allo scopo di perfezionare e migliorare le attività stesse, con particolare riferimento a funzioni di specifica attualità e interesse. Per la prevenzione delle devianze giovanili e sociali nell'ambito della polizia locale e municipale, possono essere ricercate idonee forme di collaborazione tra le strutture formative e di ricerca operanti in tale campo e gli enti di cui all'
art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
.
2.
Nei regolamenti dei singoli enti di appartenenza e nel rispetto delle norme collettive di comparto, per il personale addetto a compiti e funzioni di polizia locale e municipale, può essere prevista l'obbligatorietà della frequenza a corsi periodici d'aggiornamento professionale anche al di là di quanto stabilito dal
comma 1
. In tal caso, ove non esista una struttura formativa nell'ambito territoriale in cui l'ente è localizzato e non possa comunque venire utilizzata la struttura formativa nell'ambito territoriale limitrofo, detti corsi di aggiornamento di svolgeranno nel capoluogo della regione.
3.
L'organizzazione, il funzionamento, la sede, le varie materie d'insegnamento e quant'altro attiene agli aspetti della formazione professionale degli addetti alla polizia locale e municipale, sono stabiliti dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato tecnico, consultivo regionale per la polizia locale di cui alla
lett. d), comma 2 dell'art. 10
, nonchè ai sensi dell'
articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, dal Comitato di controllo sociale.
Titolo IV
FORMAZIONE DI STUDIO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
ARTICOLO 9
Comitato tecnico consultivo regionale .
1.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato tecnico - consultivo regionale per la polizia locale.
2.
Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto: dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede; da tre rappresentanti designati, rispettivamente dalle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e da quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, nominati dalla Giunta regionale.
3.
Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.
ARTICOLO 10
Compiti e funzioni del Comitato
1.
Il Comitato di cui all'
art. 9
, oltre a promuovere iniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo miglioramento della polizia municipale, svolge funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale. Esso esprime altresì il proprio pareri su tutte le iniziative legislative in materia di polizia amministrativa, nonchè nel caso che si debba intervenire per pubbliche calamità che abbiano interessato il territorio della regione.
2.
In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla Giunta regionale proposte relative:
a)
alle caratteristiche dei servizi di polizia amministrativa con riferimento ai compiti svolti dalla stessa ai sensi dell'
articolo 5
;
b)
alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale e municipale;
c)
alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale e municipale;
d)
ai corsi di reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alla polizia locale e municipale, con particolare riguardo alle materie di insegnamento ed alla omogeneità dei corsi stessi.
Titolo V
UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO
ARTICOLO 11
Uniformi
1.
L'uniforme degli appartenenti ai servizi o copri di polizia municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
2.
Le uniformi sono ordinarie, di servizi e per servizi di onore e di rappresentanza con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'Allegato " A", che è parte integrante della presente legge, così come tutti gli altri allegati.
3.
Le attività di cui al
comma 1 dell'art. 6
, comunque svolte dal personale addetto, sono normalmente esercitate nelle prescritta uniforme nel rispetto degli appositi regolamenti comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite dagli enti di appartenenza diversi dai comuni.
4.
Nell'osservanza delle norme regolamentari concernenti sia l'ordinamento che l'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale nonchè l'espletamento del servizio ovvero lo stato giuridico del personale addetto, per comprovanti motivi di necessità o semplice opportunità , eventualmente richiamati dai suddetti regolamenti, le funzioni di polizia municipale possono anche essere svolte in abito civile, previa autorizzazione del sindaco, o dell'assessore delegato, del legale rappresentante dei comuni associati o consorziati semprechè per servizi svolti in territorio diverso da quello del comune di appartenenza dell'addetto, ovvero, per quanto concerne l'esercizio di particolari attività di polizia locale, nel rispetto delle disposizioni interne proprie dell'ente di appartenenza e, se del caso, previa autorizzazione del legale rappresentante dell'ente stesso.
5.
Per servizi speciali quali quelli invernali da neve, nautici, partecipazioni a competizioni sportive ed in occasione di particolari tradizionali manifestazioni, i capi e l'equipaggiamento sono disciplinati da regolamenti comunali.
ARTICOLO 12
Distintivo di riconoscimento .
1.
Il distintivo di riconoscimento degli addetti alla polizia municipale della regione, ai fini dell'individuazione della Regione e dell'Ente di appartenenza, è costituito per la metà destra dallo stemma dell'Ente di appartenenza. Le sue caratteristiche sono precisate nell'allegato " B".
ARTICOLO 13
Placca di riconoscimento .
1.
Gli addetti alla polizia municipale ai fini del loro riconoscimento, sono dotati di apposita placca, le cui caratteristiche sono precisate nell'allegato " B".
ARTICOLO 14
Distintivi di grado .
1.
I distintivi di grado sono determinati, come dall'allegato " C", in base ai rispettivi ruolo rivestiti dagli addetti alla polizia municipale e precisamente di:
a)
comandante del corpo;
b)
addetto al coordinamento (dirigenti e direttivi);
c)
responsabile del servizio;
d)
addetto al controllo (ispettori).
2.
Il distintivo di grado del comandate è determinato secondo la classe alla quale è assegnato il comune.
3.
Il distintivo di grado degli addetti al coordinamento e controllo è determinato dalla qualifica funzionale e dalle funzioni dirigenziali esercitate dagli aventi diritto.
ARTICOLO 15
Distintivi di specialità
1.
I distintivi d specialità , necessari ai fini dell'individuazione delle specifiche attività cui sono preposti gli addetti, sono individuati dall'allegato " D".
2.
Gli enti dal quale dipendono gli addetti alla polizia municipale ne stabiliscono, con proprio regolamento, i disegni per le singole specializzazioni nonchè il materiale di realizzazione.
Titolo VI
MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI
ARTICOLO 16
Mezzi di servizio .
1.
La polizia municipale per adempiere ai diversi compiti di istituto è dotata di opportuni tipi di veicoli.
2.
I Comuni nel prevedere la dotazione dei veicoli medesimi devono tener conto, al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza delle diverse strutture, dell'estensione e morfologia del territorio e del tipi di organizzazione del corpo o del servizio.
3.
I servizi di polizia municipale vengono disimpegnati con autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi.
4.
Per determinati servizi e per specifici impieghi possono prevedersi autocarri, autobus, autoveicoli adibiti a servizi speciali o a trasporti specifici o automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento dei sinistri stradali o ad altri servizi di polizia stradale.
5.
I servizi o i copri di polizia municipale possono essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone portuali o lacustri.
6.
Nei comuni ove è istituito il servizio di polizia municipale questo deve essere dotati di almeno un'autovettura.
ARTICOLO 17
Caratteristiche dei mezzi
1.
Le caratteristiche dei veicoli in dotazione ai corpi o servizi di polizia municipale sono precisate nell'allegato " E".
ARTICOLO 18
Centrali operative ed apparecchiature ricetrasmittenti
1.
I corpi ed i servizi di polizia municipale sono dotati di una centrale operativa.
2.
I motociclisti e gli autoveicoli in dotazione ai corpi e servizi di polizia municipale sono dotati di apparecchiature ricetrasmittenti in collegamento con la centrale operative del comando.
3.
Gli eventuali mezzi nautici sono dotati di un sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare il più efficace ed efficiente servizio.
4.
Il personale addetto al servizio di vigilanza appiedata e quello che espleta particolari compiti istituzionali con motocicli diversi da quelli previsti dal presente articolo e con ciclomotori e velocipedi, è dotato di apparecchio ricetrasmittente portatile.
5.
I Comuni provvedono a richiedere al Ministero delle poste e telecomunicazioni la concessione per l'esercizio del ponte radio.
6.
Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni comando utilizza una propria sigla di individuazione alla quale fa poi seguito un numero di chiamata per singolo equipaggio o posti di servizio.
7.
La Giunta regionale provvederà ad assicurare il collegamento dei corpi o servizi di polizia municipale con il sistema radio - trasmittente regionale ai fini istituzionali del soccorso alle popolazioni o per servizi di protezione civile e ambientale.
ARTICOLO 19
Strumenti operativi .
1.
I corpi e servizi di polizia municipale, per i rilievi e le indagini di polizia stradale e polizia giudiziaria, sono dotati dei seguenti strumenti operativi: misuratore di velocità a rulli per ciclomotori, misuratore di velocità per veicoli, opacimetro, fonometro, apparecchio fotografico, computer, ed altri.
ARTICOLO 20
Mezzi per i comuni montani
1.
Per i servizi in zone di montagne, il personale della polizia municipale, deve essere dotati di apposita attrezzatura per i compiti di vigilanza.
2.
Se i servizi di istituito e di vigilanza, riguardano zone a turismo invernale, il personale di polizia municipale deve essere dotato dell'attrezzatura per il servizio sulla neve, di apparecchio ricetrasmittente e portatile e di attrezzature per il soccorso delle persone.
3.
Gli autoveicoli sono in tal caso di tipo idoneo alla circolazione sulle strade di montagna o innevate.