ARTICOLO 1
1.
A far data dall'1 gennaio 1991, le funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni ai sensi del
primo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1
e quelle esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'
art. 47 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, sono delegate a Comuni e Province.
2.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta complessiva di riordino delle funzioni amministrative regionali, di cui al
comma 1
, con un adeguamento delle leggi regionali, al fine di disciplinare l'esercizio delle deleghe, gli affari pendenti, nonchè l'utilizzo del personale e dei beni regionali.
3.
In attesa dell'adeguamento delle leggi regionali ai sensi del
comma 2
e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, le funzioni amministrative di cui al
comma 1
, sono esercitate dagli attuali comitati esecutivi delle Associazioni dei Comuni e dalle Giunte delle Comunità montane di cui al
comma 1
. Per i comitati esecutivi non si procede alla nuova nomina a seguito del rinnovo dell'assemblea dell'Associazione dei Comuni.
ARTICOLO 2
1.
Dopo il
terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
, è aggiunto il seguente: "
Fino all'insediamento della nuova assemblea, sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta, per il compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi
".