Legge regionale 27 aprile 1990, n. 31
LEGGE REGIONALE n.31 del
27 Aprile 1990
(1)
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
n.
31
del
27 Aprile 1990
(1)
Disciplina transitoria per il riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
19 del
02/05/1990
ARTICOLO 1
1.
A far data dall'1 gennaio 1991, le funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni ai sensi del
primo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1
e quelle esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'
art. 47 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, sono delegate a Comuni e Province.
2.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta complessiva di riordino delle funzioni amministrative regionali, di cui al
comma 1
, con un adeguamento delle leggi regionali, al fine di disciplinare l'esercizio delle deleghe, gli affari pendenti, nonchè l'utilizzo del personale e dei beni regionali.
3.
In attesa dell'adeguamento delle leggi regionali ai sensi del
comma 2
e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, le funzioni amministrative di cui al
comma 1
, sono esercitate dagli attuali comitati esecutivi delle Associazioni dei Comuni e dalle Giunte delle Comunità montane di cui al
comma 1
. Per i comitati esecutivi non si procede alla nuova nomina a seguito del rinnovo dell'assemblea dell'Associazione dei Comuni.
ARTICOLO 2
1.
Dopo il
terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
, è aggiunto il seguente: "
Fino all'insediamento della nuova assemblea, sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta, per il compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi
".
Note della redazione
(1) -
Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 5, comma 1, lett. a)