ARTICOLO 1
Fondi da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere - a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1990 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1989, è presuntivamente determinato in lire 568.587.362.738.
ARTICOLO 2
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1990 e al bilancio pluriennale 1990/ 1992 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente
art. 1
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab. 2) in corrispondenza di ciascun capitolo.
ARTICOLO 3
Rettifiche
1.
Eventuali rettifiche alle somme reiscritte ai sensi della presente legge saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1990, in base al risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.
ARTICOLO 4
Bilanci di enti dipendenti dalla Regione
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio di previsione, del Centro per la realizzazione della parità e della pari opportunità tra uomo e donna, istituito con
legge regionale 18 novembre 1987, n. 51
modificata con la
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45
(Appendice n. 1).