Legge regionale 4 aprile 1990, n. 14
LEGGE REGIONALE n.14 del
4 Aprile 1990
(1)
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
n.
14
del
4 Aprile 1990
(1)
Utilizzazione della somma accantonata ai sensi dell'art. 30 della lr 18 agosto 1989, n. 25 - Ulteriore finanziamento del sistema archivistico della Valnerina e del Museo di Norcia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
15 del
11/04/1990
ARTICOLO 1
Sistema archivistico della Valnerina.
1.
Per la realizzazione del progetto relativo al sistema archivistico della Valnerina, di cui all'
articolo 24 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25
, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 336.000.000 in termini di competenza di cassa.
2.
La somma suddetta è iscritta al cap. 6822 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.
ARTICOLO 2
Impianti tecnologici del Museo di Norcia.
1.
Per la realizzazione del progetto relativo alla costruzione degli impianti tecnologici del Museo di Norcia è autorizzata la spesa di lire 320.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 6833, di nuova istituzione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, denominato: " Spese per la realizzazione degli impianti tecnologici del Museo di Norcia".
ARTICOLO 3
Soggetti attuatori.
1.
La Giunta regionale provvede ad individuare i soggetti pubblici attuatori degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, in sede di approvazione dei relativi progetti.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria.
1.
All'onere complessivo di lire 656.000.000, previsto per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con il corrispondente importo accantonato, con l'
art. 30 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25
, sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.
2.
L'utilizzo della disponibilità di cui al
primo comma
è disposto a norma del quinto e sesto comma dell'art. 26 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23. La Giunta regionale è delegata ad apportare al bilancio le conseguenti variazioni.
Note della redazione
(1) -
Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 11, comma 1, lett. m)