ARTICOLO 2
1.
Il
secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 31
, è sostituito dal seguente:
"
Il provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 volt., attribuisce la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 30.000 volt. che si diramino dell'impianto autorizzato, entro un raggio di mille metri. Per la realizzazione della diramazione precitata resta ferma la necessità della specifica autorizzazione o assenso, ove richiesti, delle amministrazioni e degli enti di cui al quinto comma del precedente articolo 3, nonchè il consenso dei privati interessati
".
ARTICOLO 3
1.
Il testo dell'
art. 14 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 31
, è sostituito dal seguente: "
1. Il titolare dell'autorizzazione presentata al Comune territorialmente competente i piani particolareggiati dei tratti di linea, rispetto ai quali è necessario procedere alla occupazione d'urgenza, composti da:
a) decreto di autorizzazione provvisoria alla costruzione della linea;
b) planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati all'asservimento e riportanti l'indicazione delle aree da asservire al tracciato autorizzato;
c) l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali degli immobili da asservire.
2. L'occupazione delle aree da asservire è disposta dal Comune territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle documentazione, con l'osservanza dell'
art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1
.
3. La procedura espropriativa è disciplinata dalla
legge 22 ottobre 1971, n. 865
e successive modifiche e integrazioni, mentre gli importi degli indennizzi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 15.
4. I provvedimenti, oltre che notificati, sono pubblicati e, ove occorra, registrati e trascritti a cura del titolare dell'autorizzazione
".