link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 17 aprile 1990, n. 20


LEGGE REGIONALE n.20 del 17 Aprile 1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 20 del 17 Aprile 1990
Modificazioni della lr 11 agosto 1983, n. 31. Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17 del 24/04/1990


ARTICOLO 1

1. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 31 , è soppressa la parola " cabine ".

2. Alla fine del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 31 , sono aggiunte le parole " ed all'ambiente ".

ARTICOLO 2

1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 31 , è sostituito dal seguente:
 
" Il provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 volt., attribuisce la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 30.000 volt. che si diramino dell'impianto autorizzato, entro un raggio di mille metri. Per la realizzazione della diramazione precitata resta ferma la necessità della specifica autorizzazione o assenso, ove richiesti, delle amministrazioni e degli enti di cui al quinto comma del precedente articolo 3, nonchè il consenso dei privati interessati ".

ARTICOLO 3

1. Il testo dell' art. 14 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 31 , è sostituito dal seguente: " 1. Il titolare dell'autorizzazione presentata al Comune territorialmente competente i piani particolareggiati dei tratti di linea, rispetto ai quali è necessario procedere alla occupazione d'urgenza, composti da:
 
a) decreto di autorizzazione provvisoria alla costruzione della linea;
 
b) planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati all'asservimento e riportanti l'indicazione delle aree da asservire al tracciato autorizzato;
 
c) l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali degli immobili da asservire.
 
2. L'occupazione delle aree da asservire è disposta dal Comune territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle documentazione, con l'osservanza dell' art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
 
3. La procedura espropriativa è disciplinata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni, mentre gli importi degli indennizzi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 15.
 
4. I provvedimenti, oltre che notificati, sono pubblicati e, ove occorra, registrati e trascritti a cura del titolare dell'autorizzazione
".