ARTICOLO 1
1.
Una quota di almeno il due per cento della spesa complessiva prevista nei progetti di importo non inferiore a lire 400 milioni con finanziamento a totale o parziale carico della Regione, deve essere destinata ad opere d'arte.
2.
la Giunta regionale costituisce sui progetti di importo inferiore a lire 400 milioni un accantonamento della quota del 2 per cento ai fini della valorizzazione di edifici pubblici con opere d'arte di riconosciuta qualità.
3.
Il piano di utilizzo delle somme di cui sopra è sottoposto alle procedure di cui all'
art. 3, primo comma della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
.
4.
Per la redazione della proposta di piano, la Giunta regionale si avvale di un'apposita commissione tecnico - scientifica, designata dalla Giunta medesima.
5.
A formare la quota del due per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.