ARTICOLO 1
1.
Il comma 2 dell'art. 5/ bis della
legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4
, così come aggiunto dall'
art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1986, n. 45
, è sostituito dal seguente: "
2. L'Amministrazione regionale a partire dal 1990 si assume l'onere del contributo del 50 per cento del suddetto costo, entro il limite massimo del 2 per cento della quota del Fondo nazionale trasporti assegnata annualmente alla Regione a titolo di contributo di esercizio. Per gli anni successivi la Giunta regionale è autorizzata a incrementare il suddetto limite massimo del 2 per cento in base alle variazioni percentuali dei costi determinati con le modalità previste dal primo comma
".