ARTICOLO 1
Finalità
1.
I fondi spettanti alla Regione dell'Umbria per il biennio 1991- 1992, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, punto 2) della
legge 10 aprile 1981, n. 151
, da iscrivere al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, possono essere utilizzati dalla Provincia di Perugia, delegata all'esercizio delle funzioni amministrative in materia, ai sensi della
legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1
, anche per l'acquisizione, la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture funzionali alle linee di navigazione interna del Lago Trasimeno, nella misura massima di lire 500 milioni nel 1991 e per un pari importo nel 1992.
2.
L'eventuale utilizzazione dei fondi da parte della Provincia, per le finalità di cui al
primo comma
, è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale del relativo programma.