ARTICOLO 1
1.
E'autorizzata, per l'anno 1990, la complessiva spesa di lire 44.883.191.562 in termini di competenza e di lire 44.883.191.562 in termini di cassa per gli interventi in agricoltura indicati nelle tabelle n. 1), lettera a) e b), e n. 2) allegate alla presente legge.
2.
Gli interventi suddetti - salve le deroghe di cui agli articoli che seguono - saranno realizzati in conformità del programma approvato dal Consiglio regionale a norme dell'
art. 3, quarto comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752
, con deliberazione n. 982 del 17 luglio 1989.
ARTICOLO 2
1.
E'autorizzata la spesa di lire 100.000.000 intermini di competenza e di cassa per la concessione di contributi finalizzati a studi e ricerche per l'elaborazione del Piano agricolo integrato del Trasimeno.
2.
La spesa suddetta è imputata al cap. 3876 di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio in corso (tabella n. 1, lettera c), allegata alla presente legge).
ARTICOLO 3
1.
All'onere complessivo di lire 44.983.191.562 previsto per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità indicate nelle allegate tabelle nn. 1) e 2).
2.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1990 sono di conseguenza apportate le variazioni indicate nella allegata tabella n. 3.
ARTICOLO 4
1.
L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è autorizzato - in deroga a quanto stabilito nel programma approvato con delibera del Consiglio regionale 27 luglio 1988, n. 805 - ad erogare la somma di lire 400.000.000 stanziata con
legge regionale 1 settembre 1988, n. 41
, sul capitolo 7820/ voce 2617 a favore del Consorzio regionale umbro cooperative zootecniche di Perugia per la fusione con la cooperativa " Tevere" di Todi, anche a titolo di acquisizione della massa patrimoniale di detta cooperativa a mezzo di procedura di concordato con terzo assuntore, come da autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato di sorveglianza del 5 gennaio 1989.
ARTICOLO 5
1.
L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è autorizzato - in deroga a quanto stabilito nel programma approvato con delibera del Consiglio regionale 27 luglio 1988, n. 805 - a erogare la somma di lire 80.000.000 - stanziata con
legge regionale 1 settembre 1988, n. 41
, sul cap. 7820 voce 2620 a favore della coop. Oleificio di Montecchio( COM.) per la fusione con la cooperativa COPROL di Montecchio - anche a titolo di acquisizione delle quote sociali di entrambe le cooperative.
2.
La denominazione della voce 2620 iscritta al cap. 7820 dello stato di previsione della spesa, è così sostituita: "
Cooperative COM e COPROL di Montecchio
".
ARTICOLO 6
1.
A modifica di quanto stabilito con l'
art. 1, quarto comma, della legge regionale 1 settembre 1988, n. 41
il reintegro degli stanziamenti di cui alla tabella n. 3 allegata a detta legge sarà annualmente disposto con legge di bilancio o di variazione dello stesso in relazione alle accertate necessità. Al reintegro della terza ed ultima rata relativa al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e consolidamento delle passività delle imprese agricole si provvederà entro il termine del corrente esercizio.
ARTICOLO 7
1.
La decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui all'art. 3 della LR 4 settembre 1981, n. 68, è ulteriormente prorogata al 1o gennaio 1991 fermo quant'altro con essa stabilito.