Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Piano regionale
1.
Con la presente legge è approvato, in attuazione dell'
art. 52 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
ed in armonia con le direttive governative in materia rivolte alle Regioni a statuto ordinario, il piano regionale per la rete distributiva di carburanti per uso autotrazione.
2.
Il piano ha validità quadriennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla scadenza di esso è automaticamente prorogato di validità fino all'approvazione con legge del nuovo piano.
Art. 2
Funzioni regionali
1.
Sono di competenza della Giunta regionale:
a)
l'approvazione dei piani comunali di attuazione e delle loro eventuali integrazioni o variazioni;
b)
il rilascio di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'
art. 16
, commi 10 ed 11, del DL 26 ottobre 1970, n. 745, nonchè dell'
art. 14 del DPR 27 ottobre 1979, n. 1269
, per i provvedimenti relativi:
1)
al trasferimento della concessione da parte di soggetti titolari di impianti in più province;
2)
al trasferimento ed alla concentrazione di impianti situati in comuni diversi;
c)
il rilascio del nulla osta preventivo per i provvedimenti comunali concernenti impianti ubicati sulle vie di comunicazione di interesse regionale;
d)
il rilascio del nulla osta preventivo per i provvedimenti comunali concernenti gli impianti eroganti gas di petroli liquefatti( GPL) e metano per autotrazione.
2.
La Giunta regionale con propria deliberazione individua i criteri per la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio delle concessioni di cui alla presente legge ed il loro rinnovo, ai sensi dell'art. 6 , commi 5 e 6, del
DPCM 11 settembre 1989
.
Art. 3
Funzioni comunali
1.
I Comuni predispongono i piani comunali di attuazione del piano regionale, in conformità alle norme della presente legge.
2.
I Comuni esercitano le funzioni amministrative in ordine a:
a)
il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni relative agli impianti;
b)
il rilascio delle autorizzazioni alla modifica e al trasferimento degli impianti;
c)
il rilascio delle concessioni al potenziamento degli impianti;
d)
il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione dell'attività degli impianti;
e)
il collaudo ed ogni altro provvedimento loro demandato dalla legge e dal presente piano.
3.
I Comuni esercitano le funzioni amministrative anche relativamente agli impianti per uso privato, salvo i casi di competenza del Prefetto di cui all'
art. 3 del DPCM 11 settembre 1989
.
4.
I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 2
, relativi ad impianti situati o da trasferire in vie di comunicazione di interesse regionale, sono adottati previo rilascio del nulla osta regionale di cui all'
art. 2, comma 1, lett. c)
e d).
Art. 4
Vie di comunicazione di interesse regionale
1.
Ai fini della presente legge, per vie di comunicazione di interesse regionale, si intendono quelle individuate come strade di gruppo 1 e 2 dalla Tavola IV del Piano urbanistico territoriale( PUT), approvato con LR 27 dicembre 1983, n. 52.
2.
La Giunta regionale con proprio atto specifica il numero massimo di impianti previsto per ogni via di comunicazione di interesse regionale o per singoli tratti di esse e le eventuali condizioni di insediamento, oltre quelle previste nella presente legge.
Art. 5
Piani comunali di attuazione
1.
I Comuni predispongono i piani comunali di attuazione del piano regionale.
2.
Sono esonerati dall'obbligo i Comuni privi di impianti, salvo che intendano con il piano prevederne la presenza.
3.
I piani comunali hanno validità quadriennale a decorrere dalla data della loro intervenuta esecutività.
4.
I Comuni sprovvisti di piano non possono adottare nessun provvedimento di apertura, modifica, potenziamento, trasferimento, concentrazione di impianti salvo il trasferimento per cessata disponibilità dell'area.
Art. 6
Integrazione e modifica dei piani comunali
1.
Qualora vengano a mutare i riferimenti normativi o siano emanate nuove direttive governative tali da rendere inadeguato il piano comunale vigente, il Comune deve predisporre una sua variazione o integrazione.
2.
La procedura di integrazione o variazione del piano può essere seguita per adeguare i piani comunali non scaduti a quanto disposto dalle norme della presente legge.
Art. 7
Commissione regionale
1.
La commissione consultiva regionale, di cui all'
art. 8 del DPCM 11 settembre 1989
, è così composta:
a)
Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b)
un rappresentante dei Comuni designato dalla Sezione regionale dell'ANCI;
c)
un rappresentante designato dalla Sezione umbra dell'Unione province italiane - UPI;
d)
due rappresentanti delle organizzazioni sindacali della categoria dei gestori, designati dalle Organizzazioni sindacali dei distributori di carburanti più rappresentative a livello nazionale, con rappresentanza nella regione Umbria;
e)
due rappresentanti delle compagnie petrolifere, di cui uno designato dall'Associazione delle Compagnie petrolifere private - Unione petrolifera - e uno designato dall'Ente nazionale idrocarburi - ENI;
f)
un rappresentante designato dalla Federazione nazionale commercio petroli - Assopetroli;
g)
un rappresentante designato dalla Federazione nazionale distributori e trasportatori di metano - Federmetano;
h)
un rappresentante designato dalla Associazione nazionale distributori stradali GPL per autotrazione - DiStra Gas;
i)
un rappresentante designato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione - UTIF;
l)
un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS;
m)
un rappresentante designato dai vigili del fuoco - VVFF.
2.
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale; con lo stesso decreto è nominato il segretario tra i funzionari dell'Ufficio commercio della Giunta regionale.
3.
La commissione esprime motivato parere in ordine a:
a)
i progetti di piano comunale, le loro modifiche o integrazioni;
b)
gli eventuali disegni di legge di revisione del piano regionale;
c)
le proposte di deliberazione giuntale di cui agli artt.
2, comma
2; 4, comma 2; 46, comma 3; 48, comma 2.
Art. 8
Procedura di approvazione dei piani comunali e delle loro integrazioni e modifiche
1.
La proposta di piano comunale è adottata dal Consiglio comunale previa acquisizione su di esso dei pareri dell'ANAS, della provincia, dell'UTIF, dei Vigili del fuoco e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei distributori di carburanti più rappresentativi a livello nazionale, con rappresentanza nella regione Umbria, dei rappresentanti della società ENI e delle Compagnie petrolifere.
2.
Il parere è richiesto dal sindaco mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e si intende positivamente acquisito qualora al Comune richiedente non pervengano osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del soggetto chiamato ad esprimere il parere. Alla richiesta di parere è allegata copia del progetto di piano.
3.
La proposta di piano, corredata dei pareri pervenuti e della menzione di quelli non pervenuto o pervenuti fuori termine, è inviata al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione da parte di questa.
4.
Il piano, nel testo approvato dalla Giunta regionale, è definitivamente fatto proprio dal Consiglio comunale.
Art. 9
Sistema informativo
1.
I Comuni trasmettono alla regione copia di tutti i provvedimenti relativi agli impianti di carburante di cui alle lettere a), b) e c) dell'
art. 3
, nonchè delle comunicazioni ricevute, ai sensi dell'
art. 7, comma 5, del DPCM 11 settembre 1989
, entro 30 giorni dalla loro emanazione o dal loro ricevimento.
2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Regione il quadro riassuntivo delle variazioni concernenti la rete distributiva, compilato su apposito modulo - standard deliberato dalla Giunta regionale.
Art. 10
Domande e comunicazioni
1.
Le domande, istanze, comunicazioni e simili indirizzate ai Comuni da parte dei titolari di impianti di carburanti o comunque relative alla distribuzione di carburanti nella regione debbono essere redatte in conformità alle norme di legge che disciplinano i singoli istituti, facendo uso degli appositi moduli o formulari - standard deliberati dalla Giunta regionale.
2.
Le domande, istanze, comunicazioni e simili, carenti di elementi essenziali o viziate da irregolarità insanabili sono dichiarate irricevibili.
3.
Non possono essere respinte le domande, istanze, comunicazioni e simili viziate di semplice irregolarità quando questa risulta sanabile. A tal fine i Comuni che ricevono gli atti irregolari invitano i soggetti interessati a procedere alla loro regolarizzazione entro termini perentori assegnati dagli organi competenti.
Titolo II
DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTO DEL PIANO REGIONALE
Art. 11
Rete distributiva
1.
Per rete distributiva di carburanti per uso autotrazione di un comune, di una provincia o della regione, si intende l'insieme di tutti gli impianti situati nel territorio considerato, presso i quali avvenga erogazione di benzina normale o super, miscele di benzine e olio lubrificante, gasolio, GPL e metano, con esclusione degli impianti situati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, degli impianti ad uso privato o della pubblica amministrazione, degli impianti avio o per uso di natanti.
2.
Appartengono alla rete anche gli impianti già autorizzati ed in fase di attivazione e quelli con attività sospesa.
3.
Non appartengono alla rete e debbono a tutti gli effetti considerarsi decaduti dalla concessione gli impianti che, all'entrata in vigore del presente piano, risultino inattivi da oltre un anno, salvo apposito provvedimento di sospensione dell'attività , sia o meno già intervenuto il relativo provvedimento di revoca.
Art. 12
Impianto di distribuzione di carburanti
1.
Per impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburante e dai prodotti erogabili con le relative attrezzature ed accessori.
Art. 13
Classificazione degli impianti
1.
Ai fini del presente piano gli impianti si suddividono in:
a)
stazioni di servizio - costituite dalle strutture di erogazione di carburante, dai servizi all'autoveicolo e dei servizi alla persona tra cui, necessariamente, la toilette o WC pubblici;
b)
stazioni di rifornimento - costituite dalle strutture di erogazione di carburante e da servizi alla persona, senza servizi all'autoveicolo;
c)
chioschi - costituiti dalla strutture di erogazione di carburanti e dal ricovero per il gestore;
d)
punti isolati o appoggiati - costituiti solamente dalle strutture di erogazione con eventuale pensilina. Di tali impianti sono appoggiati quelli posti in prossimità di altre attività commerciali o artigianali non costituenti servizio accessorio; sono isolati gli altri.
2.
Per struttura di erogazione si intende l'insieme di uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburanti con relativi serbatoi.
Art. 14
Servizi accessori
1.
Sono servizi accessori all'impianto di distribuzione di carburanti le strutture o le attività funzionalmente collegate all'impianto ed al servizio della persona e/ o dell'autoveicolo.
2.
Un servizio si considera presente nell'impianto quando:
a)
è svolto all'interno dell'area dell'impianto;
b)
abbia almeno un accesso pubblico all'area dell'impianto indipendentemente dalla titolarità dell'attività.
3.
Per servizi alla persona si intendono le attività artigianali o commerciali connesse alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quali lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili.
4.
Per servizi alla persona si intendono tutti quelli volti a rendere al conducente e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio quali WC per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, servizi di informazione turistica, attività artigianali o commerciali, diverse da quelle di cui al
comma 3
, e simili.
Art. 15
Erogatore
1.
Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio al mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite.
2.
Esso è composto da:
a)
una pompa o altro sistema di adduzione;
b)
un contatore o un misuratore;
c)
una pistola o valvola di intercettazione e le tubazioni che li connettono.
3.
L'apparecchiatura contenente uno o più erogatori è definita colonnina.
Art. 16
Apparecchiature self - service
1.
Per self - service pre - pagamento si intende il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica che consente l'erogazione automatica del carburante e il pagamento da parte dell'utente, senza assistenza di apposito personale.
2.
Per self - service post - pagamento si intende il complesso di apparecchiature che consente l'erogazione di carburante da parte dell'utente, ma non il pagamento dello stesso che è effettuato ad apposito incaricato.
Art. 17
Calcolo delle distanze
1.
Salvo diversa indicazione contenuta nella presente legge, qualora si fini del piano regionale o dei piani comunali di attuazione si debba far luogo al calcolo del - la distanza tra impianti di distribuzione di carburante, essa è rappresentata dal più breve tratto di strada statale, provinciale o comunale aperta al transito autoveicolare.
2.
La distanza è calcolata, seguendo la direttrice di marcia, tra i più prossimi punti di accessi degli impianti e in conformità alle norme sulla circolazione stradale; nell'ipotesi di impianti situati su fronti opposti della medesima strada, nella quale vi sia impossibilità fisica o giuridica di attraversamento, la distanza è calcolata da un impianto al punto di attraversamento e da questo al secondo impianto, sempre prescegliendo il percorso più breve.
3.
Nel calcolo delle distanze si prescinde dalla ripartizione amministrativa del territorio tra Comuni, Province o Regioni.
Art. 18
Definizione di modifica
1.
Per modifica si intende la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto, senza aumento della capacità di erogazione dello stesso o vendita di nuovi prodotti non compresi nella concessione o cessazione della vendita di quelli già compresi.
2.
Costituisce una ipotesi di modifica l'introduzione di dispositivi self - service pre - pagamento.
Art. 19
Definizione di potenziamento
1.
Per potenziamento di intende la variazione non delle modalità ma delle capacità di erogazione dell'impianto.
2.
Costituiscono potenziamento e sono sottoposti a regime di concessione:
a)
l'aumento o la diminuzione dei prodotti erogati;
b)
la sostituzione di un prodotto erogato con altro precedentemente non esitato.
3.
Non costituisce potenziamento l'introduzione di benzina senza piombo o il semplice aumento delle colonnine.
Art. 20
Trasferimento di impianto e di concessione
1.
Per trasferimento dell'impianto di intende il suo spostamento fisico da un'ubicazione ad altra.
2.
Il trasferimento di impianti può avvenire solo nell'ambito della stessa provincia.
3.
Per trasferimento della concessione si intende la volturazione della concessione mediante intestazione di essa in capo ad altro soggetto.
Art. 21
Concentrazione
1.
Costituisce concentrazione l'utilizzazione di due o più concessioni relative ad impianti di distribuzione di carburanti per la realizzazione di un unico impianto.
2.
La concentrazione può avvenire:
a)
mediante cessazione di tutti gli impianti di cui alle concessioni oggetto di concentrazione e contestuale apertura di un nuovo impianto in nuova ubicazione;
b)
mediante cessazione di tutti gli impianti di cui alle concessioni oggetto di concentrazione, salvo uno sul quale tutte le concessioni si considerano concentrate.
Art. 22
Incompatibilità tra impianto e territorio
1.
Sussiste incompatibilità tra impianto e territorio nelle ipotesi di intralcio al traffico o deturpamento dei valori storico - ambientali e nelle altre ipotesi di carattere eccezionale indicate nei piani comunali d'attuazione, con esauriente specifica motivazione.
2.
Ai sensi dell'art. 6 , punto 3, del
DPCM 11 settembre 1989
, sussiste senz'altro incompatibilità con il territorio nei casi in cui l'impianto, ubicato nel centro storico, non sia in regola con la normativa urbanistica o relativa alla licenza di accesso.
3.
Si ha intralcio al traffico quando, nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, il rifornimento di carburanti importa l'arresto o la deviazione dei flussi di traffico ovvero in tale tratto si via un semaforo, un incrocio, un curva o un dosso.
4.
Si ha deturpamento dei valori storico - ambientali quando la presenza dell'impianto di distribuzione di carburanti impedisce, anche parzialmente, la visuale di beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o, comunque, costituisce elemento di interferenza o sovrapposizione nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o zona di pregio ambientale.
Art. 23
Impianti di pubblica utilità
1.
Ai fini della presente legge sono definiti di pubblica utilità gli impianti per i quali si verifica una delle seguenti condizioni alternative:
a)
l'impianto è l'unico esistente nel comune;
b)
l'impianto è l'unico presente in una frazione o agglomerato urbano del comune che raccoglie oltre il 20 per cento della popolazione del comune stesso e in ogni caso non meno di 1000 abitanti e non vi sono altri impianti, anche ubicati in altro comune, ad una distanza non inferiore a 5 chilometri. Ai fini dell'applicazione della disposizione per i dati di popolazione si fa riferimento all'ultimo censimento ufficiale;
c)
l'impianto si trova a distanza superiore di 15 chilometri da altro di distribuzione, in qualunque comune insista.
2.
Le condizioni precedenti sono tassative e non possono formare oggetto di interpretazione estensiva.
Titolo IV
PIANI COMUNALI DI ATTUAZIONE
Art. 40
Struttura e contenuto dei piani comunali d'attuazione
1.
I piani predisposti dai Comuni per l'attuazione del piano regionale, si articolano in tre parti:
a)
Parte I - elaborato statistico;
b)
Parte II - esposizione e motivazione;
c)
Parte III - normativa di attuazione
2.
Secondo le scelte di piano debbono essere riportate in normativa di attuazione e motivate nella parte espositiva.
3.
Nei piani d'attuazione i Comuni fissano gli obiettivi di sviluppo della rete di competenza comunale e gli strumenti per il loro conseguimento.
Art. 41
Suddivisione del territorio
1.
I piani comunali d'attuazione possono articolare il territorio comunale in zone, in relazione alle realtà abitative di maggior rilievo e curando il raccordo con l'eventuale zonizzazione operata ai fini della programmazione commerciale, nonchè prevedere eventuali meccanismi di riequilibrio del tipo e numero di impianti tra di esse.
2.
In ogni caso, e indipendentemente dalla zonizzazione, deve essere individuata la zona A di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di interdire in essa il trasferimento di impianti.
Art. 42
1.
E' facoltà dei Comuni prevedere nei propri piani d'attuazione appositi vincoli o priorità al fine di promuovere la presenza di impianti di distribuzione di carburanti in connessione o presso strutture o complessi pubblici o privati di rilevanza comunale, quali centri commerciali o direzionali, ospedali, aree attrezzate e simili, indicando eventualmente le tipologie o le caratteristiche più idonee.
2.
Oltre a quanto previsto al
comma 1
, i piani comunali possono indicare apposite ubicazioni preferenziali per l'insediamento degli impianti, costituite da tratti di strada e non singole aree o gruppi di aree. Tale indicazione non implica messa a disposizione di esse da parte del Comune o agevolazione per la loro acquisizione.
Art. 43
Trasferimento coattivo di impianti
1.
Nel rispetto delle norme generali sul trasferimento di impianti, i Comuni, con il piano d'attuazione, possono disporre il trasferimento coattivo degli impianti che risultino incompatibili con il territorio ai sensi dell'
art. 22
.
2.
Nella notificazione di trasferimento coattivo non può essere coattivamente determinata l'ubicazione di destinazione, che è scelta dal titolare dell'impianto tra quelle indicate dal piano comunale d'attuazione o comunque ad esso conformi.
3.
Qualora l'impianto cui sia stato notificato il trasferimento coattivo non inizi, previo collaudo, l'attività in altra ubicazione, entro tre anni dalla notifica stessa, la concessione è revocata, salvo proroga concessa per gravi e comprovati motivi non imputabili al titolare.
4.
Al titolare della concessione cui venga a mancare la disponibilità dell'area può essere concesso il trasferimento anche in assenza di piano.
Art. 44
Tipologia degli impianti
1.
Nei piani d'attuazione comunale possono essere stabilite le tipologie degli impianti più consone alle caratteristiche del territorio prevedendo, in particolare, strutture di chiosco per le aree centrali urbane e di stazione di servizio o rifornimento per le aree periferiche o peri punti di accesso principale del capoluogo comunale o delle maggiori frazioni.
Titolo V
RETE DI METANO
Art. 45
Concessione per il metano
1.
La distribuzione del gas metano per autotrazione, ricompreso tra i carburanti ai sensi dell'
art. 1, comma 2, del DPCM 11 settembre 1989
, e sottoposta alla disciplina della concessione è soggetta a pianificazione a norma della presente legge.
Art. 46
Condizioni per il rilascio della concessione per il metano
1.
Il rilascio di nuoce concessioni per impianti eroganti solo metano è deliberato dal Comuni previo nulla osta della Giunta regionale a prescindere dal vincolo di cui all'
art. 24
.
2.
La concessione per il prodotto metano è rilasciabile alle seguenti condizioni cumulative:
a)
che siano puntualmente rispettate tutte le norme di sicurezza in materia;
b)
che, a partire dall'impianto nuovo o da potenziare con metano, non vi siano altri impianti eroganti il prodotto ad una distanza inferiore a dieci chilometri;
c)
che non venga superata la soglia massima di impianti eroganti metano prevista nel bacino di utenza sovracomunale al quale appartiene il Comune in cui si trova l'impianto da creare e potenziare con il metano, escludendo dal calcolo eventuali impianti con metano posti lungo le vie di comunicazione di interesse regionale.
d)
che venga garantita la regolarità e continuità della distribuzione del prodotto sentito il parere delle società petrolifere.
3.
il raggruppamento dei Comuni in bacini di utenza per il metano è definito con deliberazione della Giunta regionale.
4.
Le domande di cui al presente articolo sono valutate secondo i seguenti criteri di priorità :
a)
migliore ubicazione ed accessibilità ;
b)
completezza dei servizi.
Titolo VIII
IMPIANTI PUBBLICI PER USO DI NATANTI ED AEROMOBILI
Art. 51
Definizione di impianti per uso di natanti e di aeromobili
1.
Sono definiti, ai fini del presente titolo, impianti per uso di natanti e di aeromobili gli impianti eroganti carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti ed aeroporti, e per i quali sussista comunque impossibilità di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali.
2.
In nessun caso gli impianti di cui al
comma 1
possono trasformarsi in impianti ordinari.
Art. 52
Rilascio dell'autorizzazione
1.
La competenza al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di cui all'
art. 51
è esercitata dal Comuni sentita, ove occorra, l'autorità aeroportuale o quella competente per la navigazione nelle acque interne.
2.
L'autorizzazione è rilasciata nei casi di effettiva necessità , secondo il disposto degli articoli seguenti, tenuto conto dei fenomeni turistici.
Art. 53
Impianti per uso di natanti
1.
In ognuno dei Comuni il cui territorio è bagnato dai laghi Trasimeno e Piediluco possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti pubblici per uso di natanti con le seguenti limitazioni:
a)
l'impianto deve collocarsi ad una distanza di almeno tre chilometri da altro impianto pubblico per uso di natanti già in attività , in qualsiasi Comune esso si trovi, secondo il percorso per acqua più breve;
b)
l'impianto deve collocarsi fuori dell'abitato.
2.
Begli altri laghi e vie fluviali della regione gli impianti per uso di natanti possono essere rilasciati, alle medesime condizioni, solo eccezionalmente e per comprovati motivi.
Art. 54
Impianti per uso aeromobili
1.
In ognuno degli aeroporti della regione aperti al pubblico transito è rilasciabile una concessione per l'installazione di un impianto di rifornimento degli aeromobili, nel rispetto delle norme di sicurezza e di ogni altra norma di legge.
Titolo IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 55
Disciplina dei piani comunali in vigore
1.
I piani comunali emanati in attuazione della LR 17 maggio 1983, n. 17, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno piena validità fino al compimento del termine di cui al
comma 3
.
2.
I piani comunali emanati in attuazione della LR n. 17/ 83 già scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono decaduti.
3.
I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, debbono adeguare i piani in vigore alle disposizioni di essa ed a quanto previsto in materia di carburanti dal
DPCM 11 settembre 1989
.
4.
In mancanza di nuova formulazione o adeguamento dei piani in vigore, le disposizioni di questi trovano piena applicazione solo per la parte compatibile con la presente legge e con il
DPCM 11 settembre 1989
.
Art. 56
Abrogazione procedimenti amministrativi pendenti
1.
La
legge regionale 30 maggio 1983, n. 17
, è abrogata.
2.
I procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento, ove possibile, ai sensi della nuova normativa.
Art. 57
Nulla osta regionale
1.
I procedimenti per i quali all'entrata in vigore della presente legge sia stata già inoltrata alla Giunta regionale l'istanza per il rilascio dei nulla osta previsti dalla LR 17/ 83 sono portati a compimento ai sensi della legge stessa.
2.
Il nulla osta regionale che, pur obbligatorio ai sensi della
legge regionale n. 17/ 83
, non fosse stato a suo tempo richiesto, si intende concesso in sanatoria, purchè il relativo provvedimento comunale sia conforme al piano comunale approvato in forza della LR n. 17/ 83 stessa.
Art. 58
Regolamentazione delle concessioni
1.
I titolari di impianti le cui concessioni, all'entrata in vigore della presente legge, risultano scadute e non rinnovate debbono inoltrare apposita domanda si rinnovo, pena la decadenza, entro e non oltre un anno dalla predetta data, termine al quale le concessioni stesse si intendono prorogate.
2.
Nel caso di concessioni di impianti in attività da oltre 18 anni, di cui il Comune accerta l'impossibilità di risalire alla domanda di scadenza, questa si considera cadere al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
3.
Qualora l'impossibilità di cui al
comma 2
si riferisce ad impianti in funzione da meno di 18 anni, la relativa concessione si considera scadere il 31 dicembre del diciottesimo anno successivo al primo anno in cui l'impianto risulta in attività , accertato dal Comune.
4.
Le disposizioni relative alla data di scadenza si applicano anche nel caso in cui i documenti di concessione sono andati fortuitamente distrutti o comunque risultino irreperibili. In tale ipotesi i Comuni possono rilasciare un documento sostitutivo, dopo aver ricostruito l'effettiva situazione di fatto e diritto.
5.
Qualora i Comuni riscontrino l'esistenza nel proprio territorio di concessioni aventi durata diversa da diciotto anni o contenenti altre irregolarità o le quali comunque non siano state rilasciate con le modalità di cui all'
art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745
, convertito in
legge 18 dicembre 1970, n. 1034
, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne danno comunicazione alla Regione che, ove possibile, indica le modalità di regolamentazione, mediante il rilascio di nuovo provvedimento sostitutivo.
Art. 59
Impianti non in attività
1.
Le concessioni relative ad impianti che all'entrata in vigore della presente legge risultino non in attività da oltre un anno, senza che sia stata autorizzata dal Comune la sospensione dell'attività , sono revocate e le relative attrezzature debbono essere smantellate a cura e spese del concessionario.
2.
Gli impianti di cui al
comma 1
non possono essere riattivati e le relative concessioni non possono essere utilizzate in alcun modo, neanche per usufruire delle agevolazioni al potenziamento o al self - service.
Art. 60
Concessione per gli impianti di metano
1.
I titolari di impianti di distribuzione di gas metano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di distribuzione sulla base di autorizzazione comunale, sono tenuti, nel termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa, a pena di decadenza, a richiedere alla Giunta regionale la conversione dell'autorizzazione in concessione.