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Legge regionale 8 novembre 1990, n. 39


LEGGE REGIONALE n.39 del 8 Novembre 1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 39 del 8 Novembre 1990
Modificazione della lr 18 agosto 1989, n. 25 "Disposizioni relative al rifinanziamento delle attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, nonchè per il proseguimento dell'azione integrata di cui all'art. 3 della lr 3 aprile 1985 n. 40".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del 14/11/1990


ARTICOLO 1

1. L' art. 16 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 , è sostituito dal seguente: " Art. 16 Interventi nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico, forestale, faunistico e dell'acquacoltura.
 
1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 6.000.000.000, in termini di competenza e di cassa, per la concessione di provvidenze a favore di investimenti nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico, faunistico, forestale e dell'acquacoltura, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 , modificata dalla legge regionale 12 maggio 1987, n. 24 , con iscrizione al cap. 8171 - di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio 1989 - denominato:" Fondo per la concessione di provvidenze a favore di investimenti nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico, faunistico, forestale e dell'acquacoltura, localizzati nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone, Montefranco e Polino"
".

2. Per gli investimenti di cui al comma 1 sono concedibili contributi fino al 75 per cento della spesa ammissibile, elevabile fino al 90 per cento per investimenti di proprietà pubblica.

3. Nelle zone della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone, Montefranco e Polino sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , l'aumento di spesa conseguente alle prescrizioni connesse al vincolo medesimo è ammissibile, nella realizzazione di strutture previa presentazione di variante, alle provvidenze di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 , modificata dalla legge regionale 12 maggio 1987, n. 24 , anche se tale aumento comporta il superamento dei limiti negli stessi articoli stabiliti.

ARTICOLO 2

1. L'art. 25 delle norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale, approvato con la legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 , è sostituito dal seguente: " Art. 25 Aree per la difesa civile
 
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del Piano urbanistico territoriali i Comuni individuano nell'ambito dei propri strumenti urbanistici generali, mediante apposite varianti, le aree da utilizzare in caso di pubbliche calamità o per eventi di carattere straordinario
".

2. Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 , è sostituito dal seguente: " Presso la Regione è costituito un fondo per l'acquisizione a favore del patrimonio dei Comuni, colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, delle aree da utilizzare in caso di pubblica calamità o per eventi di carattere straordinario, individuate nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, mediante apposite varianti, ai sensi dell'art. 25 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale, approvate con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 ".