link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 11 novembre 1992, n. 17


LEGGE REGIONALE n.17 del 11 Novembre 1992

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 17 del 11 Novembre 1992
Costituzione in Gubbio dell' Istituto regionale per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio folclorico dell' Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 18/11/1992


Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove la costituzione dell' Istituto regionale per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio folclorico dell' Umbria, con sede in Gubbio, per il perseguimento delle seguenti finalità :

a) raccogliere ed ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano il complesso delle tradizioni folcloriche dell' Umbria;

b) curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni ed altre iniziative culturali relative alla tutela, promozione e valorizzazione delle tradizioni folcloriche;

c) diffondere la conoscenza dei risultati delle attività svolte;

d) promuovere e stabilire rapporti con Istituti universitari, Enti ed Associazioni aventi le stesse finalità ;

e) svolgere ricerche ed attività culturali comprese iniziative con finalità formative, anche per conto di terzi.

Art. 2

Costituzione dell' istituto

1. La costituzione dell' Istituto ha luogo attraverso la formazione di una Associazione tra la Regione, Enti locali, Istituti universitari, Associazioni culturali, altre persone giuridiche e privati che condividano le finalità di cui all' art. 1 e purchè lo statuto preveda:

a) il riconoscimento come persona giuridica dell' Associazione;

b) la durata illimitata della stessa;

c) l' individuazione come organi necessari dell' Assemblea dei soci, del Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;

d) la disciplina delle entrate costituite:
 
- dalle quote annuali dei soci, nella misura fissata dal Comitato direttivo;
 
- da eventuali contributi della Regione, di altri Enti pubblici e di privati;
 
- dal ricavato di iniziative realizzate dall' Istituto;
 
- da donazioni o lasciti sulla cui accettazione abbia deliberati un Comitato direttivo;
 
- da ogni bene comunque acquisito;

e) la disciplina delle forme mediante le quali gli Enti e le Associazioni soci dell' istituto mettono a disposizione dello stesso i mezzi ed il personale per il suo funzionamento;

f) la previsione della trasmissione tempestiva dei bilanci annuali preventivi e dei conti consuntivi corredati da una relazione del collegio sindacale approvati dall' assemblea dell' istituto, alla Regione per gli effetti degli artt. 79 dello Statuto regionale e 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire quale socio dell' Istituto con una quota di lire 15.000.000 annui.

Art. 3

Norma finanziaria

1. L' onere di lire 15.000.000 annui verrà imputato per l' anno 1992 sul capitolo 845 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale titolato, " Oneri per quote associative ad enti ed associazioni" LR 19 luglio 1979, n. 34 ed art. 8 LR 7 aprile 1982, n. 17, che presenta la necessaria disponibilità .

2. Per gli anni 1993 in poi sul corrispondente capitolo previsto nel programma operativo 1.09.2.03 del bilancio pluriennale 1992- 1994 - Approvato con lr n. 11 del 20 giugno 1992.

Art. 4

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale nomina un Comitato promotore di cinque membri con l' incarico di provvedere entro il termine di sessanta giorni ad iniziare la raccolta delle adesioni, alla costituzione dell' assemblea dell' Associazione ed alla redazione di una bozza di statuto.

2. Il Comitato provvede inoltre alla elaborazione di un progetto scientifico di base da sottoporre entro un anno all' assemblea dei soci dell' Istituto.