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Legge regionale 9 agosto 1991, n. 22


LEGGE REGIONALE n.22 del 9 Agosto 1991 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 22 del 9 Agosto 1991 (1)
Norme per la promozione e lo sviluppo delle Università della terza età e dei Centri sociali e culturali per anziani in Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 40 del 21/08/1991


ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge:

a) contiene principi per l'integrazione delle università della terza età e dei centri sociali e culturali nella realizzazione degli obiettivi sociali della programmazione regionale;

b) disciplina le modalità del sostegno da parte della regione e degli enti locali alle associazioni di cui alla lettera a) .

ARTICOLO 2

Università della terza età e centri sociali e culturali nella programmazione regionale

1. La Regione riconosce le università della terza età e i centri sociali e culturali quali soggetti della programmazione socio - sanitaria per la realizzazione di obiettivi di socializzazione, promozione culturale e prevenzione dei rischi di solitudine ed isolamento nella società e favorisce lo sviluppo come luoghi di impegno civile, di produzione culturale e di relazione interpersonale.

2. In particolare le università della terza età concorrono al raggiungimento degli obiettivi sociali della programmazione regionale mediante:

a) l'attivazione di corsi e altre iniziative di educazione permanente su argomenti atti ad accrescere e diffondere la cultura per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;

b) la realizzazione di iniziative culturali e socio ricreative che favoriscano la partecipazione sociale;

c) la promozione di misure per l'integrazione tra le generazioni, attraverso il confronto e la sintesi tra le esperienze degli anziani e quelle delle generazioni più giovani.

3. I centri sociali e culturali concorrono agli obiettivi del piano socio - sanitario regionale mediante la disponibilità di spazi autogestiti di vita associata per:

a) offrire occasione per relazioni interpersonali e di solidarietà ai fini di prevenzione dall'isolamento e per l'inserimento delle persone nella vita socioculturale della comunità ;

b) favorire l'impegno civile dei cittadini mediante la produzione di iniziative a carattere sociale, culturale e ludico - ricreativo;

c) realizzare ogni altra forma di partecipazione non istituzionalizzata utile all'integrazione socio - culturale dei cittadini.

ARTICOLO 3

Presupposti dell'autonomia - Indirizzi regionali.

1. La Regione riconosce nelle associazioni, nei sindacati dei pensionati costituiti a livello nazionale, nelle istituzioni e fondazioni culturali, nell'università degli studi e negli enti locali, i soggetti promotori ed organizzatori delle università della terza età e dei centri sociali e culturali.

2. Le università della terza età e i centri sociali e culturali fondano la loro attività sui principi dell'autorganizzazione e dell'autogestione e si dotano a tal fine di statuto proprio.

3. La Giunta regionale svolge attività di indirizzo e coordinamento nei confronti dei comuni e delle unità sanitarie locali per integrare a livello locale le università della terza età e i centri sociali e culturali nelle attività progettuali della programmazione regionale.

ARTICOLO 4

Forme di sostegno della Regione

1. In considerazione delle finalità di pubblico servizio socio - culturale richiamate nella presente legge le università della terza età e i centri sociali e culturali possono avvalersi di supporti forniti dalla regione e dagli enti locali per l'organizzazione e lo sviluppo della propria attività. Tali supporti consistono:

a) nella cessione in comodato di sedi ed attrezzature proprie;

b) nella concessione di contributi finanziari per l'acquisto di attrezzature, per il funzionamento degli uffici e per la realizzazione dei servizi;

c) nella concessione di contributi sull'attività programmata.

2. Per accedere alle forme di sostegno previste nel presente articolo le università della terza età e i centri sociali e culturali devono:

a) essere iscritti al registro regionale delle associazioni di volontariato di cui alla lr 23 gennaio 1987, n. 9;

b) avere sede nel territorio regionale;

c) svolgere attività per i fini statutariamente determinati da almeno un anno;

d) presentare programmi annuali di attività e predisporre un bilancio preventivo.

3. Le università della terza età devono inoltre:

a) documentare l'attività formativa svolta negli ultimi tre anni;

b) documentare la qualificazione dei docenti di cui è prevista l'utilizzazione per i fini della presente legge.

ARTICOLO 5

Accesso ai contributi e loro erogazione

1. Ai contributi previsti dalla presente legge si accede mediante richiesta al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. Le domande devono essere corredate da:

a) relazione illustrativa dell'attività svolta e che si vuole perseguire nel corrente anno;

b) piano finanziario delle entrate e delle spese.

2. La Giunta regionale, approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano annuale dei contributi di cui all' articolo 4 concernente le iniziative ammesse a contributo in base agli elementi di programma e ai tipi di intervento.

3. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta dagli interessati, indica il termine entro cui l'iniziativa o il progetto devono essere realizzati.

4. La Giunta regionale, qualora la realizzazione delle iniziative finanziate abbia comportato modifiche, può disporre conseguenti variazioni del contributo assegnato.

5. La Giunta regionale dispone la riassegnazione dei contributi non utilizzati per le finalità e secondo le modalità del piano.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria

1. All'onere relativo per l'anno 1992, derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 300.000.000 sia in termini di competenza che di cassa, si farà fronte:
 
- quanto a lire 200.000.000 con le entrate di cui al programma 5.03.05 e quanto a lire 100.000.000 con le entrate di cui al programma 0.03.35, del bilancio pluriennale 1991/ 1993.
 
A tale scopo sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

a) " Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente destinata agli interventi di carattere sanitario da parte delle università della terza età e dei centri sociali e culturali", con uno stanziamento di lire 200.000.000, sia in termini di competenza che di cassa;

b) " Fondo per contributi di sostegno alle università della terza età ed ai centri sociali e culturali" con uno stanziamento di lire 100.000.000, sia in termini di competenza che di cassa.

2. Per gli anni 1993 e successivi la quantificazione dell'onere verrà stabilita con la legge di bilancio.

ARTICOLO 7

Norma transitoria

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1992.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 47, comma 1, lett. f)