Art. 2
Determinazione della indennità di funzione
1.
In attuazione dell'
art. 36, comma 4, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23
e con riferimento all'ordinamento degli uffici recato dalla
legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
e successive modificazioni e integrazioni, ai dirigenti regionali è corrisposta, a decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di funzione commisurata allo stipendio iniziale secondo i coefficienti sottoindicati:
a)
dirigenti inquadrati nella II qualifica dirigenziale:
a. 1)
dirigenti di ufficio (artt. 63 e 69 della lr n. 41/ 84) 0,7
a. 2)
dirigenti non preposti alla direzione di strutture organizzative (art. 66 della lr n. 41/ 84) 0,5
a. 3)
altre posizioni 0,1
b)
dirigenti inquadrati nella I qualifica dirigenziale:
b. 1)
dirigenti di settore (artt. 64 e 70 della lr n. 41/ 84) 0,7
b. 2)
dirigenti non preposti alla direzione di strutture organizzative (art. 66 della lr n. 41/ 84) 0,5
b. 3)
altre posizioni 0,1
2.
L'indennità di cui alla
lett. a) del comma 1
è aumentata di un ulteriore coefficiente pari allo 0,2 per la funzione di coordinamento di cui agli artt. 67 e 72 della
legge regionale 41/ 84
.
3.
Le indennità di cui al
comma 1
, lettere a. 2) e b. 2), sono incrementate di un ulteriore coefficiente pari allo 0,1 per la direzione di unità organizzative di cui all'
art. 43 della legge regionale n. 41/ 84
.
4.
Le indennità di cui al
comma 1
possono essere incrementate di un ulteriore coefficiente pari allo 0,1 per la disponibilità richiesta in relazione ai programmi di lavoro e alle esigenze di assistenza agli organi e ai singoli componenti degli stessi, che comporti una presenza in servizio oltre la normale articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro di cui all'
art. 6 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
e comunque non inferiore alle 36 ore settimanali. Il coefficiente aggiuntivo è attribuito con provvedimento motivato della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Comitato di controllo e degli Enti di cui al
capo V del Titolo II della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, per il rispettivo personale. Ai fini dell'adozione dell'atto di cui sopra ciascun coordinatore, sentiti i dirigenti degli uffici, formula specifiche proposte agli organi di rispettiva competenza.
5.
Ai dirigenti che, avendo diritto di assentarsi dal servizio in maniera predeterminata, ricorrente e fissa in relazione all'espletamento degli incarichi previsti dalla vigente normativa, non assicurano l'effettivo esercizio delle funzioni per un numero di ore pari al normale orario di servizio, sono attribuiti i seguenti coefficienti:
a)
dirigenti preposti alla direzione di strutture (artt. 63 e 69, 64 e 70 della lr n. 41/ 84):
- 0,67 per un'assenza fino a 15 ore mensili;
- 0,65 per un'assenza fino a 26 ore mensili;
- 0,63 per un'assenza fino a 40 ore mensili;
- 0,60 per un'assenza oltre le 40 ore nensili;
b)
dirigenti non preposti alla direzione di strutture (art. 66 della lr n. 41/ 84):
- 0,47 per un'assenza fino a 15 ore mensili;
- 0,45 per un'assenza fino a 26 ore mensili;
- 0,43 per un'assenza fino a 40 ore mensili;
- 0,40 per un'assenza oltre le 40 ore mensili.