ARTICOLO 1
Saldo finanziario
1.
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è accertato in L. 59.558.625.896 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1989. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
ARTICOLO 2
Autorizzazione alla stipulazione di mutui
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'
art. 2 della legge regionale 23 agosto 1989, n. 27
, con l'
art. 11 della legge regionale 6 aprile 1990, n. 17
, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 59.558.625.896 per una durata massima di anni 20 e con onere massimo di ammortamento di L. 9.300.000.000 cui si farà fronte, a decorrere dal 1991, con quota degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1990/ 92.
2.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Fondi da reiscrivere
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1990 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1989, a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in L. 608.542.232.361 (tab. C).
ARTICOLO 4
Fondi perenti
1.
Per gli effetti di cui all'art. 22, terzo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1989 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1990 e di cui al precedente
art. 3
.
ARTICOLO 5
Variazioni di bilancio 1990
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1990 e al bilancio pluriennale 1990/ 92 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2.
Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi iscritti in aumento dei capitoli indicati nella predetta tabella B).
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1990 e al bilancio pluriennale 1990/92