ARTICOLO 1
1.
La
legge regionale 1 agosto 1972, n. 15
modificata e integrata con leggi regionali 21 gennaio 1976, n. 7, 25 agosto 1978, n. 48, 8 aprile 1980, n. 26, è modificata come segue:
a)
all'articolo 1, primo comma, lett. b) dopo le parole "
i membri della Giunta regionale
" sono aggiunte le parole "
i revisori dei conti e i presidenti dei Gruppi consiliari
". b) all'articolo 2, secondo comma, dopo le parole "
Vice presidente delle commissioni consiliari
" sono aggiunte le parole "
nonchè per i revisori dei conti e i presidenti dei Gruppi consiliari
".