Art. 1
1.
E' approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 1989 che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti:
Entrate spese di competenza del conto finanziario 1989
Art. 2
1.
Le entrate di competenza (tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comune, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell'esercizio finanziario 1989 ammontare a complessive L. 3.128.671.601.580 di cui: riscosse L. 2.547.966.192.926 rimaste da riscuotere L. 580.705.408.654
Art. 3
1.
Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell'esercizio finanziario 1989 ammontano a complessive L. 3.257.857.975.785 di cui:
pagate L. 3.041.530.306.300
rimaste da pagare L. 216.327.669.485
Residui attivi e passivi di competenza accertati alla chiusura dell'esercizio 1989
Art. 4
1.
I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:
a)
somme rimaste da riscuote alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate: L. 580.705.408.654
b)
somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate L. 167.461.417.075
c)
somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il 31 dicembre 1989, da conservare nel conto dei residui passivi di stanziamento: L. 48.866.252.410
Residui attivi e passivi degli esercizi 1988 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1989
Art. 5
1.
La gestione, durante l'anno 1989, dei residui attivi degli esercizi 1988 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
- consistenza al 1 gennaio 1989 L. 933.611.366.162
- accertamento nel 1989 di maggiori residui attivi L. 0 di cui:
- riscossi durante l'anno 1989 L. 637.320.298.314
- eliminati per insussistenza L. 75.145.012
- rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1989 L. 296.215.922.836
Art. 6
1.
La gestione, durante l'anno 1989, dei residui passivi degli esercizi 1988 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
- consistenza al 1 gennaio 1989 L. 330.834.513.834 di cui:
- pagati durante l'anno 1989 L. 150.684.009.026
- eliminati per insussistenza o prescrizione L. 49.218.151.832
- eliminati per perenzione L. 16.899.965.657
- rimasti da pagare al 31 dicembre 1989 L. 114.032.387.319
Situazione amministrativa
Art. 7
1.
Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1989 è stato determinato nell'importo di lire 59.558.625.896, come evidenziato dai seguenti dati:
- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1989 L. 2.422.331.779
- Residui attivi: L. 876.921.331.490 della competenza dell'esercizio 1989 L. 580.705.408.654 degli esercizi 1988 e precedenti L. 296.215.922.836
Totale L. 879.343.663.269
- Residui passivi: L. 330.360.056.804 della competenza dell'esercizio 1989 L. 216.327.669.485 degli esercizi 1988 e precedenti L. 114.032.387.319
- Saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 1989 L. 548.983.606.465
- Somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 1990 a norma dell'art. 53 LR 3 maggio 1978, n. 23, modificata con LR 19 luglio 1979, n. 35, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata L. 608.542.232.361
- Quote di fondi globali dell'anno 1989 da utilizzare nell'esercizio 1990 ai sensi dell'art. 26 della LR 3 maggio 1978, n. 23 L. 0 sommario L. 608.542.232.361 Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1989 L. 59.558.625.896
Art. 8
1.
Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 1989, approvato dalla Giunta regionale con atto 19 giugno 1990, n. 5947, vistato dalla Commissione di controllo nella seduta del 6 luglio 1990 con decisione n. 5021, presenta i seguenti dati finali:
Fondo cassa al 1 gennaio 1989 L. 9.350.155.865
Riscossioni: L. 3.185.286.491.240
- in conto competenza L. 2.547.966.192.926
- in conto residui attivi L. 637.320.298.314
Totale L. 3.194.636.647.105
Pagamenti: L. 3.192.214.315.326
- in conto competenza L. 3.041.530.306.300
- in conto residui passivi L. 150.684.009.026
Fondi di cassa al 31 dicembre 1989 L. 2.422.332.779
Conto generale del patrimonio
Art. 9
1.
E' approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1989, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
Parte I - Attività
Attività finanziarie L. 879.343.663.269
Attività disponibili L. 9.512.793.000
Attività non disponibili L. 66.100.003.866
Totale attività L. 954.956.460.135
Parte II - Passività
Passività finanziarie L. 330.360.056.804
Passività consolidate L. 82.994.313.016
Passività diverse L. 7.675.708.862
Totale Passività L. 421.030.078.682
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1989 L. 533.926.381.453
Totale a pareggio L. 954.956.460.135
Conti consuntivi di enti dipendenti dalla Regione
Art. 10
1.
Sono approvati i conti consuntivi dell'anno 1989, di cui agli allegati prospetti riassuntivi, dei sotto elencati enti dipendenti dalla Regione:
1)
Istituto regionale di ricerche economiche e sociali ( IRRES), istituito con
legge regionale 13 agosto 1984, n. 35
(Appendice n. 1) ;
2)
Centro studi giuridici e politici, istituito con
legge regionale 26 giugno 1975, n. 38
(Appendice n. 2) ;
3)
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con
legge regionale 12 agosto 1982, n. 41
(appendice n. 3) ;
4)
Ente di sviluppo agricolo in Umbria( ESAU), istituito con DPGR 14 febbraio 1966, n. 253; trasferito alla Regione "Umbria" ai sensi dell'
art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11
e ristrutturato con
legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5
(Appendice n. 4) ;
5)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica ( IERP) della Provincia di Perugia, di cui alla leggi regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5) ;
6)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica ( IERP) della provincia di terni, di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice n. 6) .