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Legge regionale 23 maggio 1991, n. 11


LEGGE REGIONALE n.11 del 23 Maggio 1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 11 del 23 Maggio 1991
Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1989.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 26 del 24/05/1991


Art. 1

1. E' approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 1989 che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti:

Entrate spese di competenza del conto finanziario 1989

Art. 2

1. Le entrate di competenza (tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comune, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell'esercizio finanziario 1989 ammontare a complessive L. 3.128.671.601.580 di cui: riscosse L. 2.547.966.192.926 rimaste da riscuotere L. 580.705.408.654

Art. 3

1. Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell'esercizio finanziario 1989 ammontano a complessive L. 3.257.857.975.785 di cui:
 
pagate L. 3.041.530.306.300
 
rimaste da pagare L. 216.327.669.485

Residui attivi e passivi di competenza accertati alla chiusura dell'esercizio 1989

Art. 4

1. I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuote alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate: L. 580.705.408.654

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate L. 167.461.417.075

c) somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il 31 dicembre 1989, da conservare nel conto dei residui passivi di stanziamento: L. 48.866.252.410

Residui attivi e passivi degli esercizi 1988 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1989

Art. 5

1. La gestione, durante l'anno 1989, dei residui attivi degli esercizi 1988 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 
- consistenza al 1 gennaio 1989 L. 933.611.366.162
 
- accertamento nel 1989 di maggiori residui attivi L. 0 di cui:
 
- riscossi durante l'anno 1989 L. 637.320.298.314
 
- eliminati per insussistenza L. 75.145.012
 
- rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1989 L. 296.215.922.836

Art. 6

1. La gestione, durante l'anno 1989, dei residui passivi degli esercizi 1988 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 
- consistenza al 1 gennaio 1989 L. 330.834.513.834 di cui:
 
- pagati durante l'anno 1989 L. 150.684.009.026
 
- eliminati per insussistenza o prescrizione L. 49.218.151.832
 
- eliminati per perenzione L. 16.899.965.657
 
- rimasti da pagare al 31 dicembre 1989 L. 114.032.387.319

Situazione amministrativa

Art. 7

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1989 è stato determinato nell'importo di lire 59.558.625.896, come evidenziato dai seguenti dati:
 
- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1989 L. 2.422.331.779
 
- Residui attivi: L. 876.921.331.490 della competenza dell'esercizio 1989 L. 580.705.408.654 degli esercizi 1988 e precedenti L. 296.215.922.836
 
Totale L. 879.343.663.269
 
- Residui passivi: L. 330.360.056.804 della competenza dell'esercizio 1989 L. 216.327.669.485 degli esercizi 1988 e precedenti L. 114.032.387.319
 
- Saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 1989 L. 548.983.606.465
 
- Somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 1990 a norma dell'art. 53 LR 3 maggio 1978, n. 23, modificata con LR 19 luglio 1979, n. 35, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata L. 608.542.232.361
 
- Quote di fondi globali dell'anno 1989 da utilizzare nell'esercizio 1990 ai sensi dell'art. 26 della LR 3 maggio 1978, n. 23 L. 0 sommario L. 608.542.232.361 Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1989 L. 59.558.625.896

Conto di tesoreria

Art. 8

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 1989, approvato dalla Giunta regionale con atto 19 giugno 1990, n. 5947, vistato dalla Commissione di controllo nella seduta del 6 luglio 1990 con decisione n. 5021, presenta i seguenti dati finali:
 
Fondo cassa al 1 gennaio 1989 L. 9.350.155.865
 
Riscossioni: L. 3.185.286.491.240
 
- in conto competenza L. 2.547.966.192.926
 
- in conto residui attivi L. 637.320.298.314
 
Totale L. 3.194.636.647.105
 
Pagamenti: L. 3.192.214.315.326
 
- in conto competenza L. 3.041.530.306.300
 
- in conto residui passivi L. 150.684.009.026
 
Fondi di cassa al 31 dicembre 1989 L. 2.422.332.779

Conto generale del patrimonio

Art. 9

1. E' approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1989, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
 
Parte I - Attività
 
Attività finanziarie L. 879.343.663.269
 
Attività disponibili L. 9.512.793.000
 
Attività non disponibili L. 66.100.003.866
 
Totale attività L. 954.956.460.135
 
Parte II - Passività
 
Passività finanziarie L. 330.360.056.804
 
Passività consolidate L. 82.994.313.016
 
Passività diverse L. 7.675.708.862
 
Totale Passività L. 421.030.078.682
 
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1989 L. 533.926.381.453
 
Totale a pareggio L. 954.956.460.135

Conti consuntivi di enti dipendenti dalla Regione

Art. 10

1. Sono approvati i conti consuntivi dell'anno 1989, di cui agli allegati prospetti riassuntivi, dei sotto elencati enti dipendenti dalla Regione:

1) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali ( IRRES), istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 1) ;

2) Centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 giugno 1975, n. 38 (Appendice n. 2) ;

3) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (appendice n. 3) ;

4) Ente di sviluppo agricolo in Umbria( ESAU), istituito con DPGR 14 febbraio 1966, n. 253; trasferito alla Regione "Umbria" ai sensi dell' art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e ristrutturato con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 (Appendice n. 4) ;

5) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica ( IERP) della Provincia di Perugia, di cui alla leggi regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5) ;

6) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica ( IERP) della provincia di terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 6) .