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Legge regionale 17 aprile 1991, n. 5


LEGGE REGIONALE n.5 del 17 Aprile 1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Aprile 1991 n. 5
Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 1 luglio 1981, n. 34 sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 24/04/1991


SEZIONE I

Modificazioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 agosto 1987, n. 41

ARTICOLO 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 , già modificato dall' articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7 e dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1989 1989, n. 25, è ulteriormente così modificato: " 2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , sono concedibili fino al 31 dicembre 1991 ".

SEZIONE II

Modificazione dell' articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 ).

ARTICOLO 3

1. Il quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 e modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 , è ulteriormente così modificato: " Il contributo di cui al presente articolo spetta altresì ai comuni ed agli enti pubblici non economici, nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 31 ottobre 1991 ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.