ARTICOLO 1
1.
La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.
2.
Le società , le associazioni e federazioni sportive concorrono al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.
3.
La Regione, in attuazione dei principi di cui al
comma 1
, interviene con:
a)
contributi di cui all'
art. 2
;
b)
incentivi finanziari per l'adeguamento delle strutture alle necessità della pratica sportiva per disabili, anche ad integrazioni di quelli concessi ai sensi della
legge 9 gennaio 1989, n. 13
, recante disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
ARTICOLO 2
Contributi
1.
I contributi sono concessi alle società e alle associazioni operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI ed iscritte alla Federazione italiana sport disabili FISD), per le seguenti finalità :
a)
spese di trasporto degli atleti delle società sportive che svolgono attività agonistiche;
b)
spese inerenti le manifestazioni sportive per disabili;
c)
spese per istruttori, tecnici e medici, specifici per atleti disabili.
2.
Le associazioni e le società sportive per disabili, per essere ammesse al contributo, debbono dimostrare di aver partecipato e programmato nell'ambito della propria attività iniziative ufficiali del CONI anche nella sua articolazione periferica, ivi comprese le manifestazioni aventi natura non agonistica.
3.
Sono esclusi dai contributi gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.
ARTICOLO 3
Domande
1.
Le domande per la concessione dei contributi debbono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale:
a)
entro il 31 maggio di ogni anno per le spese relative alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'art. 2
;
b)
entro 60 giorni dalla data dello svolgimento della manifestazione per le iniziative sportive di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 2
.
2.
I richiedenti, ai fini della concessione dei contributi, debbono produrre la seguente documentazione:
a)
atto costitutivo della società o associazione;
b)
elenco nominativo dei tesserati con evidenziazione dell'handicap;
c)
parere favorevole dell'organo federale competente;
d)
documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3.
I richiedenti possono presentare, per le finalità della presente legge, più domande di contributo riferite allo stesso anno finanziario.
ARTICOLO 4
Concessione ed erogazione
1.
I contributi di cui all'
art. 3
sono concessi ed erogati con deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 5
Interventi di adeguamento
1.
Sono concessi incentivi finanziari ai Comuni per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità della pratica sportiva per disabili.
2.
Gli incentivi finanziari di cui al presente articolo possono essere concessi anche per l'adeguamento di strutture sportive private, purchè gestite da società affiliate alla competente federazione del CONI, e con attività finalizzata esclusivamente per gli atleti disabili.
3.
Gli interventi finanziari di cui al
comma 2
si cumulano con quelli derivanti dal riparto del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla
legge 9 gennaio 1989, n. 13
.
ARTICOLO 6
Piani attuativi
1.
Il programma pluriennale di cui all'
art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
, stabilisce le fonti di finanziamento e le procedure per la concessione degli incentivi di cui all'
art. 5
.
2.
I piani attuativi annuali di cui all'
art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
, stabiliscono:
a)
i criteri di priorità per la individuazione delle opere da finanziarie;
b)
gli interventi ammessi a finanziamento;
c)
la misura degli incentivi;
d)
i tempi per la esecuzione delle opere e le modalità per il loro controllo.
ARTICOLO 7
Concessione dei contributi
1.
La Giunta regionale delibera, entro il 31 ottobre di ogni anno, la concessione e la erogazione dei finanziamenti tenendo conto dell'ammontare delle spese ammissibili secondo le procedure previste dalla lr 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni.
2.
Qualora lo stanziamento non risultasse interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati, la Giunta regionale può disporre la riapertura dei termini per la richiesta dei finanziamenti.
3.
La mancata corrispondenza delle opere realizzate a quelle risultanti nella documentazione acquisita nella domanda comporta la revoca totale o parziale del finanziamento concesso.
ARTICOLO 8
Norma transitoria
1.
La presente legge entra in vigore il 10 gennaio 1992.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzato a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1992, il seguente stanziamento di spesa sia in termini di competenza che di cassa:
a)
lire 200.000.000 per gli interventi di cui all'
art. 2
, con iscrizione al cap. 2910, di nuova istituzione, denominato " Contributi alle società , associazioni o federazioni sportive per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone portatrici di handicaps".