Atto abrogato
1. Ai sensi dell' art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 così come sostituito dall' art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 , l'aliquota della tassa automobilistica regionale è stabilita nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale, prevista dall'art. 4/bis del decreto legge 30 settembre 1989 . n. 332, convertito con legge 27 novembre 1989, n. 384 .
Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 3, comma 1, lett. f)