ARTICOLO 1
1.
Il
comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18
, è sostituito dal seguente: "
1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo
".