ARTICOLO 3
1.
Il
primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7
, già modificato dall'art. 4 della legge regionale 26 parile 1985, n. 26, è sostituito dal seguente:
"
La Giunta regionale predispone il progetto di piano per le attività sulla base delle proposte formulate dai soggetti di cui all'art. 4 e dall'organismo di cui all'art. 9, entro il 31 gennaio di ogni anno
".
2.
Al
secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7
, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"
a) raccogliere e ordinare le proposte di cui agli artt. 3 e 4, al fine di assicurare una corretta ed equilibrata diffusione sul territorio regionale delle attività culturali;
b) individuare e realizzare servizi regionali per il teatro, la musica, la danza, la cinematografia ed altri mezzi audiovisivi, organicamente distribuiti sul territorio;
".