Legge regionale 17 aprile 1991, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 17 Aprile 1991 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 6 del 17 Aprile 1991 (1)
Attribuzione e delega a Province e Comuni di funzioni amministrative in materia di urbanistica e beni ambientali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 24/04/1991


ARTICOLO 1

Finalità

1. In attesa del riordino delle funzioni amministrative regionali in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di assetto e utilizzazione del territorio e di tutela e valorizzazione del paesaggio, previsto dalla legge regionale 27 aprile 1990, n. 31 , la presente legge attribuisce e delega, in via transitoria, a Province e Comuni l'esercizio di talune funzioni amministrative prioritarie.

ARTICOLO 2

Attribuzione e delega di funzioni amministrative alle Province

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Associazioni dei Comuni e le Comunità montane, in caso di coincidenza degli ambiti territoriali, provvedono a trasmettere alle Province di Perugia e Terni, per i rispettivi territori, gli elaborati e gli atti relativi ai Piani urbanistici comprensoriali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , così come modificata dalla legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 .

2. Sono delegate alle Province di Perugia e Terni, per i rispettivi territori, le funzioni amministrative relative alla formazione dei piani urbanistici comprensoriali, di cui al capo IV della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, prendendo atto delle adozioni già assunte dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane in caso di coincidenza degli ambiti territoriali.

3. Nella fase di predisposizione dei Piani urbanistici comprensoriali, che non siano stati adottati dalle Associazioni dei Comuni e Comunità montane entro il 31 dicembre 1990, il Consiglio provinciale approva un documento programmatico preliminare per la elaborazione del singolo piano urbanistico comprensoriale e lo invia, con gli atti e gli elaborati relativi, ai Comuni del comprensorio interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento i Consigli comunali deliberano la propria adesione al documento programmatico ovvero formulano osservazioni e proposte e le inviano alla Provincia, che ne tiene conto nella successiva fase di adozione del Piano. Scaduto infruttuosamente tale termine, il documento si intende assentito.

4. I piani urbanistici comprensoriali di cui al comma 2 , costituiscono parte della pianificazione territoriale provinciale la cui definizione, in applicazione dei principi di cui al capo V della legge 8 giugno 1990, n. 142 , avverrà con la legge regionale di riordino di cui all' articolo 1 .

5. Sono attribuite alle Province di Perugia e Terni, per i rispettivi territori, le funzioni di cui all' articolo 8 , commi secondo e terzo, della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 , già attribuite con legge regionale alle Associazioni dei Comuni e alle Comunità montane, in caso di coincidenza degli ambiti territoriali.

6. Sono delegate o subdelegate alle Province di Perugia e Terni, per i rispettivi territori, le funzioni amministrative già delegate o subdelegate alle Associazioni dei Comuni ed alle Comunità montane, in caso di coincidenza degli ambiti territoriali, ed in particolare quelle di cui all'art. 36, primo comma, lettere b), c), e), f) e g) della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , così come integrato dall' art. 14 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e quelle di cui all' articolo 2, primo comma , primo alinea, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37 .

ARTICOLO 3

Utilizzazione del personale

1. In attesa del riordino delle funzioni amministrative attribuite o delegate ai sensi dell' articolo 2 , per l'esercizio delle stesse, le Amministrazioni provinciali si avvalgono del personale regionale già assegnato funzionalmente alle Associazioni intercomunali e Comunità montane in caso di coincidenza territoriale.

2. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Organizzazioni sindacali, gli elenchi del personale da assegnare rispettivamente alle province di Perugia e Terni.

ARTICOLO 4

Finanziamenti e contributi

1. Tutti i finanziamenti e contributi previsti dalle leggi regionali a favore delle Associazioni dei Comuni e delle Comunità montane, in caso di coincidenza degli ambiti territoriali, connessi all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alle Province di Perugia e Terni con la presente legge, verranno erogati a favore di queste ultime a far data dal 1° gennaio 1991, tenuto conto della sistemazione degli affari pendenti nelle more del trapasso delle funzioni.

ARTICOLO 5

Subdelega di funzioni amministrative ai Comuni

1. Sono subdelegate ai Comuni, nel cui territorio ricadono le zone includenti cose ed immobili compresi negli elenchi delle bellezze naturali, le funzioni di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 .

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 , i Comuni possono avvalersi del parere della Commissione regionale tecnico - amministrativa, articolata territorialmente ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 .

3. Sono approvati con delibera del Comune, sentita la Commissione edilizia comunale, gli atti di cui all'articolo 36, primo comma, lett. a), terzo alinea della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , nonchè quelli di cui all' articolo 2, primo comma , secondo alinea, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37 , purchè detti atti abbiano le caratteristiche e con le procedure di cui all' articolo 9 , secondo e terzo comma della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 .

ARTICOLO 6

Procedure per la formazione degli atti amministrativi comunali

1. Le autorizzazioni ed i provvedimenti di cui all' articolo 5, comma 1 , sono rilasciati ed adottati dal sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, integrata, ai fini della presente legge, da un esperto in materia di beni storico - artistici ed ambientali quale membro effettivo nominato dal Consiglio comunale, scelto nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34 .

2. Le autorizzazioni di cui all' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , sono rilasciate o negate entro il termine perentorio di sessanta giorni, così come prescritto dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 . Il sindaco dà immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali ed alla Regione dell'avvenuto rilascio, inviando la relativa documentazione.

3. Fino a quando il Comune delegatario non abbia integrato la commissione edilizia ai sensi del comma 1 , dandone immediata comunicazione alla provincia competente per territorio, le funzioni amministrative delegate al Comune sono esercitate dalla Provincia stessa.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 , la Provincia, in attesa della formazione della Commissione di cui al comma 1 , può avvalersi della commissione regionale tecnico - amministrativa, articolata territorialmente ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 .

ARTICOLO 7

Poteri sostitutivi.

1. In caso di persistente inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, la Giunta regionale invita gli enti stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, alla formazione dei singoli piani ed atti amministrativi provvede direttamente la Giunta stessa.

ARTICOLO 8

Criteri per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate a Province e Comuni

1. La Giunta regionale promuove, mediante azioni di indirizzo, il coordinamento dei contenuti dei Piani urbanistici comprensoriali, fin dalla base di predisposizione per una loro omogeneizzazione in relazione alle scelte complessive della pianificazione regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate, di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 , la Giunta regionale impartisce direttive tecniche agli enti delegati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando i poteri di annullamento di cui all'articolo 13 della stessa legge regionale.

ARTICOLO 9

Snellimento di procedure

1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 , è sostituito dal seguente: " Il controllo di legittimità sulle deliberazioni comunali di adozione o di approvazione degli strumenti attuativi, nonchè di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, la cui approvazione è stata delegata ai Comuni, tiene luogo del parere preventivo di cuiall' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ".

2. I Comuni, prima dell'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali ad essi delegata, devono acquisire il parere della Commissione edilizia comunale, integrata da almeno un esperto in igiene ambientale designato dall'ULSS competente per territorio ai fini previsti dall' articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

ARTICOLO 10

Norme transitorie e finali

1. Restano valide ed efficaci gli atti compiuti dalla Giunta regionale a partire dal 1o gennaio 1991 nell'esercizio delle funzioni già delegate o attribuite alle Associazioni dei Comuni e alle Comunità montane ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 14 gennaio 1985, n. 1, fino all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le Province e i Comuni subentrano nei rapporti pendenti relativi alle funzioni, rispettivamente loro delegate o attribuite ai sensi della presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Associazioni dei Comuni e le Comunità montane procedono alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi pendenti alla stessa data, anche di natura patrimoniale e contabile, nonchè afferente al personale, ed effettuano i pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 1990 e già impegnati.

4. Qualora tali adempimenti non vengano completati nel termine assegnato, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta per procedere alla definizione dei rapporti di cui al comma 3 .

5. Ai commissari nominati, ai sensi del comma 4 , spetta, per il tempo di durata dell'incarico, una indennità pari a quella del presidente dell'Associazione dei Comuni, nonchè il rimborso delle spese sostenute e il trattamento di missione previsti dalle vigenti norme per i dirigenti regionali di seconda qualifica.

6. Lo stesso trattamento, previsto al comma 5 , è corrisposto ai presidenti delle Associazioni dei Comuni se e nei limiti in cui se sia stata richiesta la collaborazione per l'istruttoria delle pratiche da parte della Regione nel periodo successivo al 31 dicembre 1990 e fino a trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè ai commissari ad acta nominati ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 .

7. Per il finanziamento dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6 del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60 milioni, in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al capitolo 6070 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1991 denominato: " Spese per il finanziamento degli oneri connessi al riordino delle funzioni amministrative regionali esercitato dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane a seguito della legge regionale 27 aprile 1990, n. 31 ".

8. Alla suddetta spesa si fa fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 5850 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1991.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 5, comma 1, lett. b)