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Legge regionale 23 maggio 1991, n. 12


LEGGE REGIONALE n.12 del 23 Maggio 1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 12 del 23 Maggio 1991
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e annesso bilancio pluriennale 1991/ 1993.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S. o. n. 2 al n. 26 del 24/05/1991


ARTICOLO 1

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 1991 annesso alla presente legge Tab. a), è approvato in L. 3.193.965.030.298 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1991 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 2

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 1991 annesso alla presente legge Tab. B) è approvato in L. 2.108.441.936.512 in termini di competenza ed in L. 3.193.965.030.298 in termini di cassa.

2. E'autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1991 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.

3. E'altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1991 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma .

ARTICOLO 3

Quadro generale riassuntivo

1. E'approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1991 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 4

Autorizzazione di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale

1. A norma dell' art. 5 , secondo e quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1991 - per attività od interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella Tab. I) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 5

Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali

1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 sono autorizzate le spese di cui alla allegata Tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.

ARTICOLO 6

Destinazione della quota 1991 del Fondo sanitario nazionale

1. La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1991 sul Fondo sanitario è destinata agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 7

Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale - in attuazione dell' art. 28 primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1991 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici nonchè delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 1991, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3930 dell'entrata e 9900 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sul conto corrente infruttifero intestato " Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. La Giunta regionale è , altresì , autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio, in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.

ARTICOLO 8

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell' art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tab. B) della spesa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, nonchè per il pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell' art. 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .

ARTICOLO 9

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. In osservanza dell' art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscrivere ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.

ARTICOLO 10

Fondo di riserva di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all' art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , è stabilito per l'anno 1991 in L. 175.073.817.717 (cap. 6140).

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

ARTICOLO 11

Autorizzazione alla stipulazione di mutui

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1991 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 45.176.800.000. Per gli effetti di cui all' art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tab. Q) allegata alla presente legge.

2. Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1989, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l' art. 2 della LR 29 novembre 1990, n. 43, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 59.558.625.896. Per gli effetti di cui all' art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tab. E) allegata alla legge regionale 29 novembre 1990, n. 43 e riprodotto in allegato al presente bilancio( Tab. R).

3. I mutui di cui ai precedenti commi saranno assunti, in relazione alle effettive esigenze di cassa, al tasso effettivo massimo del 14,50 per cento e per una durata non superiore a 20 anni.

4. Per l'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
 
- lire 8.200.000.000, per l'anno 1991, cui si fa fronte con la disponibilità prevista ai capitoli 6080 e 9790 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio;
 
- lire 17.471.000.000, per gli anni 1992 e successivi cui si fa fronte con lo stanziamento appositamente previsto nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1991- 1993 allegato.

ARTICOLO 12

Copertura maggiore spesa sanitaria 1990

1. Ai sensi della lett. a), comma terzo bis, dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 334 , la Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 30.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1991 per la copertura della quota della maggiore spesa sanitaria 1990 a carico del Bilancio regionale.

2. Il mutuo di cui al precedente comma sarà assunto al tasso effettivo massimo annuo del 14,50 per cento e per una durata non superiore a venti anni.

3. Per l'ammortamento del mutuo di cui al presente articolo è disposta l'autorizzazione di spesa di lire 4.593.000.000 per l'anno 1991 cui si fa fronte con lo stanziamento appositamente previsto ai capitoli 6080 e 9790 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

4. All'onere di ammortamento per gli anni 1992 e successivi, ammontante a lire 4.593.000.000, si fa fronte con lo stanziamento previsto nel programma 7.03.2.06 del Bilancio pluriennale 1991/ 1993 allegato.

ARTICOLO 13

Interventi programmati in agricoltura e nel settore delle foreste

1. La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1991 sul fondo per gli interventi programmatici in agricoltura e nel settore delle foreste è stabilita e destinata secondo quanto indicato alla tabella V) allegata alla presente legge.

2. Con successiva legge di variazione verrà provveduto, una volta assentito il relativo finanziamento statale, all'adeguamento degli stanziamenti di cui alla suddetta tabella " V".

3. L'assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti iscritti ai capitoli di cui alla suddetta Tabella V) è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (capitolo 732).

4. La somma iscritta con la presente legge in aumento al capitolo 7820 Voce 2295, dello stato di previsione della spesa, è utilizzata dall'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria - ai sensi della lett. g), comma primo, dell'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 - per la sottoscrizione di quote sociali finalizzate al sostegno, consolidamento e sviluppo degli organismi associativi di interesse agricolo operanti in comparti di difficile situazione congiunturale e/ o di mercato, sulla base di un piano di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

5. Gli interventi di cui ai precedenti commi primo e quarto sono disposti e realizzati nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie ed entro i limiti stabiliti in materia di agevolazioni e di cumulo delle medesime.

ARTICOLO 14

Fondo consortile Società TRE a rl

1. La quota di L. 200.000.000, iscritta al cap. 7820/ voce 2480 dello stato di previsione del bilancio 1991, è vincolata dall'incremento del fondo consortile della società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

ARTICOLO 15

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati

1. Per l'anno 1991 sono autorizzate, a norma del secondo comma dell'art. 49, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella Tab. P) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 16

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. In relazione al disposto dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1991 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di lire 5.000.

2. Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

ARTICOLO 17

Approvazione del bilancio pluriennale 1991/ 1993

1. E'approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1991/ 1993 secondo le risultanze contenute nell'Appendice n. 1 della presente legge.

2. I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1991 - diretti al finanziamento di più programmi e/ o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1991/ 1993 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/ o progetti.

3. Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.

ARTICOLO 18

Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
 
1) Istituto per storia dell'Umbria contemporanea istituto con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 2);
 
2) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali ( IRRES) istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 3);
 
3) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 4);
 
4) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5);
 
5) Ente di sviluppo agricolo in Umbria di cui alla legge regionale 20 maggio 1984, n. 5 (Appendice n. 6);
 
6) Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, istituito con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 (Appendice n. 7).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATI:
Allegati -

(omissis)