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Legge regionale 23 maggio 1991, n. 13


LEGGE REGIONALE n.13 del 23 Maggio 1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 13 del 23 Maggio 1991
Art. 53, V comma, della lr 3 maggio 1978, n. 23 - Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1990.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S. o. n. 3 al n. 26 del 24/05/1991


ARTICOLO 1

Fondi da reiscrivere.

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere - a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1991 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1990, è presuntivamente determinato in L. 539.729.349.101 tab. 3).

ARTICOLO 2

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa.

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1991 e al bilancio pluriennale 1991/ 1993 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 1 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella pecedente Tab. 2) in corrispondenza di ciascun capitolo.

ARTICOLO 3

Rettifiche

1. Eventuali rettifiche reiscritte ai sensi della presente legge saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1991, in base al risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 4

Interventi in agricoltura

1. La somma iscritta, con la presente legge, in aumento al cap. 7820, voce 2295, dello stato di previsione della spesa, è utilizzata dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria - ai sensi dell' art. 3, primo comma, lett. g) della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 - per la sottoscrizione di quote sociali finalizzate al sostegno, consolidamento e sviluppo degli organismi associativi di interesse agricolo operanti in comparti di difficile situazione congiunturale e/ o di mercato, sulla base di un piano di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Gli interventi di cui al precedente comma sono disposti e realizzati nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie ed entro i limiti stabiliti in materia di agevolazioni e di cumulo delle medesime.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.