Legge regionale 9 agosto 1991, n. 21


LEGGE REGIONALE n.21 del 9 agosto 1991

Date di vigenza

05/09/1991 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/09/1991
22/09/2011 modifica mostra documento vigente dal 22/09/2011

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 agosto 1991 ,n. 21
Prime norme sul procedimento amministrativo (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 40 del 21/08/1991

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [3]
[ ARTICOLO 2 ] [4]
[ ARTICOLO 3 ] [5]
[ ARTICOLO 4 ] [6]
ARTICOLO 5

1. I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli Enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, ove non già stabiliti della legge o dal regolamento che disciplinano la specifica materia, sono determinati con apposito regolamento.

[ ARTICOLO 6 ] [7]
[ ARTICOLO 7 ] [8]
[ ARTICOLO 8 ] [9]
[ ARTICOLO 9 ] [10]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 agosto 1991

Il Vice presidente Gubbini

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore, del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 3, della L.R. 8/2011, in quanto compatibili con la stessa legge. (Vedi art. 144, comma 3, L.R. 16 settembre 2011, n. 8)