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Legge regionale 2 settembre 1991, n. 26


LEGGE REGIONALE n.26 del

Date di vigenza

26/09/1991 entrata in vigore mostra documento vigente dal 26/09/1991
18/04/1996 modifica mostra documento vigente dal 18/04/1996

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 Settembre 1991 , n. 26
Concessione di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 43 del 11/09/1991

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al personale cessato dal servizio, la Regione, sulla base delle disposizioni previste dalla presente legge, concede una medaglia ricordo a titolo di riconoscimento per la collaborazione prestata.

[ ARTICOLO 2 ] [3]
ARTICOLO 2

1. Ai dipendenti cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1994 o che cesseranno per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età , ovvero per raggiunti limiti di servizio, per dimissioni volontarie, purchè abbiano maturato un servizio utile complessivo non inferiore a venti anni, è attribuita una medaglia di bronzo.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è attribuito, senza vincoli di limiti minimi di servizio, al personale cessato o che cesserà per motivi di salute o per morte.

3. La medaglia ricordo verrà altresì consegnata, dietro presentazione di formale richiesta all' Amministrazione regionale da parte degli aventi titolo o dei loro eredi, ai dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1990.

4. La medaglia, appositamente coniata, porterà sul davanti lo stemma della Regione e sul retro il nome e il cognome del dipendente con l' indicazione dell' anno della cessazione dal servizio.

[4]
[ ARTICOLO 3 ] [5]
ARTICOLO 3

1. La medaglia ricordo non può essere attribuita al dipendente che, nell' arco dell' attività regionale, sia incorso in sanzioni disciplinari dalle quali sia conseguito un provvedimento di sospensione temporanea dallo stipendio senza successivo reintegro ovvero il licenziamento.

[6]
ARTICOLO 4

1. All'onere per l'attuazione della presente legge per l'anno in corso, pari a lire 14.000.000, si provvede mediante stanziamenti in termini di competenza e di cassa dei capitoli 50, per L. 2.000.000, e 280, per lire 12.000.000, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991, che presentano la necessaria disponibilità.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci di previsione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 settembre 1991

MANDARINI

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 marzo 1996, n. 6.

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 marzo 1996, n. 6.

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 25 marzo 1996, n. 6.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 25 marzo 1996, n. 6.