ARTICOLO 1
1.
Dopo l'
art. 6 della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74
, riguardante la ripartizione e l'integrazione dei fondi statali previsti dalla
legge 10 aprile 1981, n. 151
, per le spese di investimento nel settore dei trasporti pubblici in Umbria, è aggiunto il seguente: "
Art. 6- bis - Ripartizione dei fondi.
- 1. I fondi spettanti alla Regione per gli anni 1991 e seguenti, da destinare agli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, ai sensi dell'
art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151
, sono ripartiti secondo le modalità determinate dalla presente legge, integrate dall'
art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 50
".
ARTICOLO 2
1.
All'
art. 5 - bis della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4
, aggiunto dall'
art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1986, n. 45
, dopo il comma 2, come risulta sostituito dall'
art. 1 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 27
, è aggiunto il seguente comma: "
3. A partire dall'anno 1990, la Giunta regionale determina con proprio atto, informandone il Consiglio, i costi sulla base delle variazioni oggettivamente individuate, in relazione alle singole voci componenti i costi stessi, indicate nell'allegato " A"
.