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Legge regionale 23 luglio 1991, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 23 Luglio 1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 18 del 23 Luglio 1991
Acquisizione di immobili in Terni da destinare a sede del Centro regionale di formazione professionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 37 del 31/07/1991


ARTICOLO 1

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mediante asta pubblica, secondo il procedimento previsto dagli artt. 32 e 33 della legge regionale 3 marzo 1979, n. 11 e sulla base d'asta di lire 670.000.000, l'edificio ed il terreno siti nel comune di Terni, in via Cesare Battisti, censito al NCEU alla partita 2607, foglio 84, particella 126.

ARTICOLO 2

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il complesso di beni sito in Terni, località Pentima Bassa, censiti al NCEU del Comune di Terni, partita 1016642, già 16311, foglio 142, part. 329, 324 sub 2/ 4, 326 sub 3/ 5, 285 sub 7- 12- 16- 19, al prezzo complessivo di lire 1.510.000.000; oltre a lire 60.400.000 di IVA e a lire 24.600.000 per spese tecniche e notarili.

2. I beni di cui al precedente comma saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 .

ARTICOLO 3

1. All'onere di lire 1.595.000.000 necessario per l'attuazione della presente legge, si fa fronte:

a) quanto a lire 670.000.000 con il ricavo derivante dall'alienazione del bene di cui all' art. 1 della presente legge;

b) quanto a lire 925.000.000, come segue:

b/1 lire 488.000.000 con la esistente disponibilità del cap. 6500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991;

b/2 lire 437.000.000 mediante due annualità costanti e anticipate al tasso del 14 per cento per ciascuno degli anni 1992 e 1993, utilizzando pari disponibilità del medesimo cap. 6500, voce 1900, per quegli anni.

2. Ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al corrente bilancio di previsione, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 
PARTE ENTRATA - in aumento
 
- cap. 3090 L. 670.000.000
 
PARTE SPESA
 
- cap. 6500, voce 1900 L. 670.000.000


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.