ARTICOLO 1
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mediante asta pubblica, secondo il procedimento previsto dagli artt. 32 e 33 della
legge regionale 3 marzo 1979, n. 11
e sulla base d'asta di lire 670.000.000, l'edificio ed il terreno siti nel comune di Terni, in via Cesare Battisti, censito al NCEU alla partita 2607, foglio 84, particella 126.
ARTICOLO 2
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il complesso di beni sito in Terni, località Pentima Bassa, censiti al NCEU del Comune di Terni, partita 1016642, già 16311, foglio 142, part. 329, 324 sub 2/ 4, 326 sub 3/ 5, 285 sub 7- 12- 16- 19, al prezzo complessivo di lire 1.510.000.000; oltre a lire 60.400.000 di IVA e a lire 24.600.000 per spese tecniche e notarili.
2.
I beni di cui al precedente comma saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'
art. 4 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11
.
ARTICOLO 3
1.
All'onere di lire 1.595.000.000 necessario per l'attuazione della presente legge, si fa fronte:
a)
quanto a lire 670.000.000 con il ricavo derivante dall'alienazione del bene di cui all'
art. 1
della presente legge;
b)
quanto a lire 925.000.000, come segue:
b/1
lire 488.000.000 con la esistente disponibilità del cap. 6500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991;
b/2
lire 437.000.000 mediante due annualità costanti e anticipate al tasso del 14 per cento per ciascuno degli anni 1992 e 1993, utilizzando pari disponibilità del medesimo cap. 6500, voce 1900, per quegli anni.
2.
Ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al corrente bilancio di previsione, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
PARTE ENTRATA - in aumento
- cap. 3090 L. 670.000.000
PARTE SPESA
- cap. 6500, voce 1900 L. 670.000.000