ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1.
La presente legge disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori di attività realizzate con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE), allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo, come previsto dall'articolo 32 del regolamento del Consiglio Europeo n. 1260 del 21 giugno 1999.
ARTICOLO 2
(Rendicontazione)
1.
I soggetti attuatori delle attività cofinanziate dal FSE presentano alla Regione, o alla Provincia cui sono attribuite le funzioni, ai sensi della
legge regionale 2 marzo 1999, n. 3
, entro novanta giorni dal compimento degli interventi finanziati, il rendiconto delle spese sostenute, con allegata certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili, di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
.
2.
La certificazione di cui al
comma 1
attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformità alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo. Il costo di certificazione è considerato spesa eleggibile dal FSE e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore.
3.
La documentazione contabile, costituita da titoli originali di spesa, è conservata negli archivi dei soggetti attuatori per dieci anni e la Regione, o le Province, effettuano su di essa controlli, anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. Per l'effettuazione di tali controlli la Regione o le Province possono avvalersi di soggetti esterni.
ARTICOLO 3
(Somme non utilizzate)
1.
Le somme non utilizzate, o relative ad attività finanziate non svolte, devono essere restituite alla Regione contestualmente alla presentazione della certificazione di cui all'
articolo 2
. In caso di mancato versamento delle stesse, la Regione o le Province procedono d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori, ai sensi dell'
articolo 22, comma 3 del regolamento regionale 24 aprile 2002, n.1
.
ARTICOLO 4
(Applicabilità)
1.
Le norme della presente legge sono applicabili alle attività finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro, in quanto gestite dalla Regione, o dalle Province, ai sensi della
legge regionale 2 marzo 1999, n. 3
.
2.
La presente legge si applica alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore.