ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione dell' Umbria, in armonia con gli
articoli 8 e 9 del proprio Statuto
ed in conformità all'
art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
, promuove la Fondazione Teatro Stabile dell' Umbria e concorre con gli altri enti locali territoriali e con eventuali altri soggetti pubblici e privati alla sua costituzione e gestione.
2.
la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione purchè il relativo statuto abbia le finalità di contribuire allo sviluppo ed alla diffusione nel territorio regionale delle attività teatrali, ed in particolare a:
a)
produrre direttamente spettacoli teatrali di alto valore artistico in collaborazione o in rapporto di coproduzione, con istituzioni teatrali pubbliche e private avvalendosi di personale artistico e tecnico in possesso dei requisiti necessari e di elevata professionalità ;
b)
curare la distribuzione degli spettacoli prodotti in proprio o coprodotti nelle proprie sedi teatrali, nel territorio regionale, in quello nazionale e all' estero;
c)
assumere la eventuale gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali nell' ambito regionale, previa convenzione con le amministrazioni locali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità qualificata ad organismi e compagnie di riconoscimento livello professionale e artistico;
d)
coordinare e favorire la distribuzione di spettacoli nel territorio regionale, anche cooperando a tal fine con organismi o associazioni teatrali pubbliche e private esistenti in Umbria, anche in rapporto con le Università ;
e)
favorire iniziative idonee per la valorizzazione del repertorio italiano e particolarmente di quello contemporaneo contribuendo allo sviluppo delle attività di sperimentazione e ricerca;
f)
assumere iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la formazione e qualificazione di quadri artistici, tecnici e amministrativi in campo teatrale;
g)
assumere e promuovere iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico agli spettacoli teatrali;
h)
opere per le finalità sopra enunciate anche con riferimento all' ambito regionale, in particolare per quanto riguarda autori e testi, produzioni, formazione, qualificazione e utilizzazione del personale tecnico e artistico.
ARTICOLO 2
Costituzione della Fondazione.
1.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa deliberazione della Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l' adesione ad essa della Regione dell' Umbria in qualità di ente fondatore.
2.
La Giunta regionale, accerta che l' atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione siano conformi ai requisiti e alle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come ente stabile di produzione e distribuzione teatrale ad iniziativa pubblica, di cui all'
art. 7
della circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 marzo 1990, n. 14, e ai fini dell' inserimento nel relativo elenco.
3.
La Giunta regione in particolare prevede che:
a)
tra i soggetti fondatori, figurano oltre alla Regione, i Comuni di Perugia, Gubbio, Narni e SPoleto in quanto sedi del Teatro Stabile e le Province di Perugia e di Terni;
b)
il Consiglio di amministrazione sia composto da persone esperte nel campo del teatro e dell' amministrazione;
c)
il Presidente sia eletto dall' Assemblea, tra i componenti del Consiglio di amministrazione rappresentanti gli Enti fondatori;
d)
uno dei membri del Consiglio sia nominato su designazione della Regione;
e)
un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori dei conti siano nominati su designazione della Regione;
f)
sia assicurata nel Consiglio di amministrazione la presenza dei soggetti pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione in qualità di sostenitori.
4.
La Giunta regionale verifica inoltre che la Fondazione succeda, per la quota attinente i propri compiti istituzionali, in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti all' atto della costituzione della Fondazione, con particolare riferimento al personale dipendente alla data del 30 ottobre 1991 di cui alla tabella allegata, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite all' Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale (AUDAC), di cui all'
art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7
, come modificato dall'
art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26
, secondo un piano di liquidazione che operi il riparto per competenza tra la "Fondazione Teatro Stabile dell' Umbria" e la "Fondazione Umbria Spettacolo", anche ai fini della determinazione del contributo regionale al ripiano delle eventuali risultanze passive.
5.
Lo Statuto della Fondazione e le eventuali modificazioni sono sottoposti all' approvazione della Giunta regionale e degli altri enti fondatori.
ARTICOLO 4
Fondo di dotazione.
1.
La Regione concorre alla formazione del fondo di dotazione iniziale della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria con una somma rapportata ai conferimenti degli altri fondatori in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 5
Contributo annuale.
1.
La Regione concorre alla gestione della Fondazione Teatro Stabile dell' Umbria con un contributo annuale ordinario determinato in modo che sommato a quello degli altri enti fondatori, non sia inferiore alla sovvenzione assegnata dallo Stato alla Fondazione per la stessa stagione teatrale.
2.
Le quote annuali spettanti a ciascun ente fondatore sono stabilite d' intesa tra gli stessi.
3.
L' erogazione del contributo di cui al
primo comma
è deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione della congruità del programma annuale d' attività della Fondazione alle finalità della presente legge, ed a seguito dell' approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo della Fondazione del conto consuntivo dell' anno precedente.
4.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione devono essere deliberati dall' Assemblea della stessa entro due mesi rispettivamente, dall' inizio e dalla fine della stagione teatrale.
5.
Il bilancio preventivo della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.
6.
La Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo a copertura.
7.
Qualora nell' arco di un biennio la Fondazione del Teatro Stabile dell' Umbria non raggiunga il pareggio del bilancio, gli organi sociali decadono e vengono surrogati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 7
Norma finanziaria
1.
Per le finalità di cui all'
art. 4
della presente legge, è autorizzata per l' anno 1992, la spesa di lire 50.000.000 da iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1013, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, denominato: " Concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione Teatro Stabile dell' Umbria".
2.
Per le finalità , altresì , di cui all'
art. 5
della presente legge, è autorizzata, a decorrere dall' anno 1992, la spesa di lire 700.000.000, da iscrivere sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1014, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, denominato: " Contributo annuale ordinario della Regione alla Fondazione Teatro Stabile dell' Umbria".
3.
All' onere complessivo di lire 750.000.000 di cui ai precedenti commi si fa fronte, quanto a lire 70.000.000 con la disponibilità del fondo globale del cap. 6120 del bilancio di previsione dell' esercizio 1991 che - a norma dell' art. 26, commi 4 e 5, della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, viene iscritta nella competenza del bilancio 1992 a quanto a lire 680.000.000 con la disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per il 1992.
La Giunta regionale - a norma dell'
art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.