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Legge regionale 23 luglio 2003, n. 12


LEGGE REGIONALE n., n. 12 del 23 Luglio 2003

Date di vigenza

21/08/2003 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Luglio 2003 , n. 12
"Attuazione del decreto legislativo 24.4.2001, n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell' art. 3 della legge 13.4.1999, n. 108 ".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 32 del 06/08/2003

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Indirizzi programmatici)

1. Il Consiglio regionale, con proprio atto amministrativo, in attuazione dell' art. 1 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 , detta indirizzi programmatici inerenti le modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, con riferimento anche alla predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, come previsto dall' art. 6 del D.Lgs 170/2001 stesso.

ARTICOLO 2

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 luglio 2003

Lorenzetti