link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 29 agosto 1991, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 29 Agosto 1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 23 del 29 Agosto 1991
Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 . Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1991 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1990.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 04/09/1991


ARTICOLO 1

Saldo finanziario

1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è accertato in lire 82.893.215.960 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1990. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

ARTICOLO 2

Autorizzazione alla stipulazione di mutui

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' art. 2 della legge regionale 29 novembre 1990, n. 43 e con l' art. 11 della legge regionale 6 aprile 1990, n. 17 -, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 82.893.215.960 per una durata massima di anni venti a decorrere dal 1991 e con onere massimo di ammortamento di lire 4.400.000.000 per l'anno 1991 e di lire 13.200.000.000 dall'anno 1992 in poi.

2. Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli stanziamenti previsti nei capitoli 6080 e 9790, o programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1991/ 1993 - del bilancio 1991 e successivi.

3. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

Fondo da reiscrivere

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1991, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate e destinazioni vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1990, a norma del comma quinto, dell'art. 53 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 648.086.046.641 Tab. C).

ARTICOLO 4

Fondi perenti

1. Per gli effetti di cui al comma 3, dell'art. 22 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la Tabella D), allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1990 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1991, di cui al precedente art. 3 .

ARTICOLO 5

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1991 e al bilancio pluriennale 1991/ 1993 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle norme reiscritte ai sensi del precedente art. 3 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi, di cui alle leggi regionali o statali, indicate nella precedente Tabella B), in corrispondenza di ciascun capitolo.

3. Sono fatte salve le variazioni apportate con deliberazione della Giunta regionale n.10935 del 28 dicembre 1990 - ai sensi della lettera a, punto 2, comma 1 dell' art. 16 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .