ARTICOLO 1
1.
Il
comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 37
, è sostituito dal seguente: "
1. Ai fini della presente legge sono tenuti all'iscrizione nel registro previsto dall'art. 1 i soggetti che siano titolari o gestori di imprese turistiche, comprese le agenzie di viaggio e turismo, o un preposto munito di procura institoria. In caso di società , già iscritta al registro delle imprese, il legale rappresentante o un institore dallo stesso preposto
".
ARTICOLO 2
1.
la
lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 37
, è abrogata.
2.
Il
comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 37
, è sostituito dal seguente: "
2. Nel caso di società , già iscritta al registro delle imprese, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o institore dallo stesso preposto
".