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Legge regionale 17 dicembre 1991, n. 36


LEGGE REGIONALE n.36 del 17 Dicembre 1991 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 36 del 17 Dicembre 1991 (1)
Modificazioni della lr 30 agosto 1988, n. 37 . Registro per la iscrizione dei titolari e dei gestori di imprese turistiche.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 59 del 24/12/1991


ARTICOLO 1

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 37 , è sostituito dal seguente: " 1. Ai fini della presente legge sono tenuti all'iscrizione nel registro previsto dall'art. 1 i soggetti che siano titolari o gestori di imprese turistiche, comprese le agenzie di viaggio e turismo, o un preposto munito di procura institoria. In caso di società , già iscritta al registro delle imprese, il legale rappresentante o un institore dallo stesso preposto ".

ARTICOLO 2

1. la lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 37 , è abrogata.

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 37 , è sostituito dal seguente: " 2. Nel caso di società , già iscritta al registro delle imprese, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o institore dallo stesso preposto ".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 19 novembre 2001, n. 29, art. 19, comma 1, lett. a)