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Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 37


LEGGE REGIONALE n.37 del 30 Dicembre 1991 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 37 del 30 Dicembre 1991 (1)
Contributi regionali in conto capitale destinati ai Comuni per la realizzazione di parcheggi a raso.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 08/01/1992


ARTICOLO 1

Finalità della legge.

1. La Regione dell'Umbria con la presente legge promuove la realizzazione di parcheggi a raso finalizzati alla riduzione, razionalizzazione o eliminazione del traffico privato, all'interno dei centri abitati, con priorità per i centri storici e per i luoghi caratterizzati da particolare pregio storico, archeologico o paesaggistico.

ARTICOLO 2

Contributi

1. La Regione concede a favore dei soggetti indicati all' art. 3 un contributo pari al 75 per cento dell'importo dei lavori di costruzione del parcheggio desumibile dal computo metrico estimativo allegato al progetto, fino al limite del 75 per cento del costo massimo ammissibile pari a lire 2.000.000 a posto macchina.

ARTICOLO 3

Soggetti interessati.

1. Possono richiedere il contributo di cui all' art. 2 , tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, nonchè i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, esclusi dai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 .

2. Per il primo anno di applicazione della presente legge possono richiedere il contributo di cui all' art. 2 solamente i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

ARTICOLO 4

Procedure

1. I Comuni, interessati al contributo di cui all' art. 2 , devono inoltrare alla Regione apposita domanda corredata da un progetto dell'intervento proposto, comprensivo dell'arredo urbano, del verde, degli elementi per il funzionamento e la gestione del parcheggio. Gli elaborati devono essere conformi agli indirizzi, schemi tipologici e requisiti formali e di immagine, indicati con apposito atto della Giunta regionale. Al progetto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nonchè una relazione descrittiva dell'intervento e dei tempi di realizzazione previsti.

2. In sede di prima applicazione per l'anno 1991 le domande di contributo ed il progetto devono pervenire entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge alla Regione Umbria - Assessorato pianificazione territoriale assetto del territorio e trasporti.

3. Le domande di contributo sono ammesse dalla Giunta regionale ai benefici della presente legge in relazione alla congruità del progetto ai criteri predisposti dalla Giunta regionale, nonchè in relazione alle caratteristiche funzionali del parcheggio, alla sua utilità rispetto alle finalità di cui all' art. 1 , al suo corretto inserimento ambientale.

4. L'accoglimento della domanda di contributo e l'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto di parcheggio inoltrato dal Comune, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi dell' art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .

5. Per gli anni 1992 e successivi la concessione dei contributi di cui alla presente legge sarà disciplinata, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , dal programma pluriennale delle opere pubbliche che stabilisce:

a) le fonti di finanziamento prevedibili nel periodo di validità del programma;

b) i tempi e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle domande corredate da un progetto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ai fini dell'inserimento nei piani annuali previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 .

6. I piani attuativi annuali stabiliscono:

a) i criteri di priorità adottati per la individuazione delle opere da finanziare;

b) gli interventi ammessi a finanziamenti;

c) la misura dei contributi concessi nelle forme di cui all' articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 .

ARTICOLO 5

Erogazione del contributo

1. I contributi previsti dall' articolo 2 della presente legge sono liquidati nelle modalità regolate al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 .

2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 1.200.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, da iscrivere al capitolo 7415, di nuova istituzione, denominato: " Contributi in conto capitale a favore di Comuni per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di parcheggi a raso".

2. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma si fa fronte con pari riduzione, sia nella competenza che nella cassa, dello stanziamento previsto al capitolo 8900 della spesa.

3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, sia nella competenza che nella cassa, le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
Cap. 8900
 
- In diminuzione L. 1.200.000.000
 
- Cap. 7415 (NI) L. 1.200.000.000


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46, art. 22, comma 1, lett. d)