ARTICOLO 3
Procedure
1.
I Comuni interessati al contributo, di cui all'
art. 2
, devono presentare un progetto planoaltimetrico complessivo dell'itinerario proposto, comprensivo degli elementi funzionali e della segnaletica. Allegato al progetto deve essere presentato il computo metrico estimativo ed una relazione descrittiva dell'intervento, delle modalità e dei tempi di realizzazione previsti.
2.
In sede di prima applicazione per l'anno 1991 le domande devono pervenire alla Regione Umbria, Assessorato pianificazione territoriale e trasporti, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3.
la Giunta regionale individua i progetti ammessi al contributo e ne stabilisce l'ordine di priorità in relazione alla conformità del progetto ai criteri predisposti dalla stessa Giunta, nonchè in relazione alle caratteristiche funzionali delle piste ciclabili, ai rapporti tra costi e benefici, alla loro coerenza rispetto alle finalità di cui all'
art. 1
, al loro corretto inserimento ambientale.
4.
L'accoglimento della domanda di contributo e l'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto di pista ciclabile inoltrato dal Comune equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi dell'
art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1
.
5.
Per la definizione progettuale e l'attuazione delle opere necessarie alla realizzazione di piste ciclabili intercomunali, o che comunque interessino, per la loro completa realizzazione, altri enti e amministrazioni, il sindaco del Comune con competenza primaria sull'opera promuove un accordo di programma, ai sensi dell'
art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142
, per assicurare il coordinamento delle azioni e dei tempi, le modalità , il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
6.
Per gli anni 1992 e successivi, la concessione dei contributi, di cui alla presente legge, sarà disciplinata, ai sensi della
legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
, dal programma pluriennale delle opere pubbliche, che stabilisce:
a)
le fonti di finanziamento prevedibili nel periodo di validità del programma;
b)
i tempi e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle domande corredate dal progetto di cui al
comma 1 dell'articolo 3
della presente legge, ai fini dell'inserimento nei piani annuali previsti dalla
legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
.
7.
I piani attuativi annuali stabiliscono:
a)
i criteri di priorità adottati per la individuazione delle opere da finanziare;
b)
gli interventi ammessi al finanziamento;
c)
la misura dei contributi concessi nelle forme di cui all'
articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 613.000.000, sia in termini di competenza che si cassa, da iscrivere al capitolo 7420, di nuova istituzione, denominato: " Contributi in conto capitale a favore di Comuni singoli ed associati per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di piste ciclabili urbane ed extraurbane ".
2.
Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma si fa fronte con pari riduzione, sia nella competenza che nella cassa, dello stanziamento previsto al capitolo 8900 della spesa.
3.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, sia nella competenza che nella cassa, le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Cap. 8900
- in diminuzione L. 613.000.000
Cap. 740
- in aumento L. 613.000.000