ARTICOLO UNICO
1.
Ai sensi dell' ultimo comma dell'
art. 15 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
, sono autorizzati, per il primo trimestre dell' anno finanziario 1992 l' accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l' impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l' anno 1992 presentato dalla Giunta al Consiglio, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo.
2.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonchè di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell' anno 1992 ai sensi e per gli effetti del
quinto comma dell' art. 53 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, come modificato con
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
- la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente
primo comma
.
3.
Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1992 in conto residui passivi propri, nonchè gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso
primo comma
del presente articolo.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.