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Legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1


LEGGE REGIONALE n.1 del 14 Gennaio 1992

Date di vigenza

16/01/1992 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 Gennaio 1992 ,n. 1
Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio per l' anno finanziario 1992.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 15/01/1992

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 15 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 , sono autorizzati, per il primo trimestre dell' anno finanziario 1992 l' accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l' impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l' anno 1992 presentato dalla Giunta al Consiglio, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo.

2. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonchè di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell' anno 1992 ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell' art. 53 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma .

3. Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1992 in conto residui passivi propri, nonchè gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso primo comma del presente articolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 gennaio 1992

Ghirelli