Art. 2
1.
Il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 , modificato da ultimo dall' articolo 2 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 5 , è ulteriormente così modificato:
"
1. Il termine di cui al primo comma dell' articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 , già riaperto con il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito, da ultimo, al 30 giugno 1991 con l' articolo 2 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 5 è prorogato al 30 giugno 1991
".
Sezione II
Modificazione degli articoli 9, 27, 45 e 46 della legge regionale 1o luglio 1981, n. 34
Art. 3
1.
Dopo il
quarto comma dell' articolo 9 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, già modificato dall'
articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
, è aggiunto il seguente:
"
Qualora, in applicazione del disposto di cui agli articoli 21, 28 e 29 della
legge 20 maggio 1985, n. 222
, si siano verificati trasferimenti di immobili tra gli enti estinti di cui all' articolo 28 e l' Istituto diocesano del clero e successivamente tra lo stesso Istituto e le diocesi e parrocchie costituite ai sensi dell'
articolo 29 della stessa legge 20 maggio 1985, n. 222
, il contributo è concesso alle ricostituite diocesi e parrocchie commisurato sul loro patrimonio
".
Art. 5
1.
Dopo il
primo comma dell' articolo 45 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, sono aggiunti seguenti:
"
I controlli di cui al comma 1, qualora riferiti al ripristino degli immobili di proprietà di privati e di enti pubblici economici, sono diretti alla verifica della conformità alla normativa vigente delle procedure adottate dai Comuni e consistono nell' esame:
a) della tempestività della presentazione delle domande e della ulteriore documentazione richiesta;
b) della ammissibilità a contributi delle partite di lavoro;
c) della determinazione del contributo;
d) della procedura inerente alle concessioni contributive ed alle relative erogazioni;
e) del rispetto del termini.
La Giunta regionale può disporre, qualora lo ritenga opportuno, specifici sopralluoghi
".
Art. 6
1.
Dopo il
sesto comma dell' articolo 46 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, è aggiunto il seguente:
"
Per le finalità di cui al primo comma, in via eccezionale e per una sola volta, la Giunta regionale concede ai Comuni di cui alla allegata tab. A), che ne fanno motivata richiesta, un contributo straordinario, a valere sugli interessi maturati, sino ad un importo massimo di lire 60 milioni
".
Art. 8
1.
Il quindicesimo e il
sedicesimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1982, n. 19
, sono rispettivamente così modificati:
"
I proprietari interessati che abbiano precedentemente effettuato i predetti interventi in variante devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui al quarto comma, entro il 30 giugno 1992.
Nell' ipotesi prevista dal quindicesimo comma, i Comuni interessati procedono all' adozione dei provvedimenti in sanatoria in conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi
"
Art. 9
1.
L'
articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20
come integrato dall'
articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 28
e dall'
articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25
è così sostituito:
"
Art. 6. Sospensione dei lavori.
1. Nel caso in cui nel corso dei lavori di ripristino o di ricostruzione dei beni di proprietà di privati o di enti pubblici economici iniziati nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell' articolo 13, richiamato dal successivo articolo 25 della legge regionale 1o luglio 1981, n. 34, si verifichino cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, copia dei provvedimenti stessi dovrà essere tempestivamente trasmessa dai proprietari interessati al Comune competente.
2. Il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l' ultimazione dei lavori previsto dal comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale 1o luglio 1981, n. 34.
3. Per le sospensioni già disposte, i provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Comune competente entro il 30 giugno 1992.
4. Costituisce inoltre motivo di sospensione dei lavori anche l' approvazione delle varianti.
5. Entro 30 giorni dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per l' esecuzione della variante di cui al comma 4, i proprietari interessati debbono avanzare istanza al competente Comune per il riconoscimento del periodo di sospensione dei lavori che non può essere superiore:
a) a quello necessario per la redazione, adozione ed approvazione della variante per gli interventi ricompresi in piani di recupero;
b) a quello che intercorre tra la data della richiesta di autorizzazione di cui al
comma 4 dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19
ed il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per gli interventi non ricompresi in piano di recupero;
c) a quello che intercorre tra la data della richiesta di variante e quello del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per gli interventi che non prevedono variazioni di partite di lavoro ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19
.
6. Nel caso di varianti già approvate, i proprietari interessati debbono avanzare l' istanza di cui al comma 5 entro il 30 giugno 1991
".