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Legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2


LEGGE REGIONALE n.2 del 27 gennaio 1992

Date di vigenza

20/02/1992 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1992 ,n. 2
Ulteriore proroga di alcuni termini ed ulteriori modificazioni ed integrazioni delle LLRR 1 luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26, 13 giugno 1983, n. 19, 22 aprile 1985, n. 20, 20 agosto 1987, n. 41 sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 05/02/1992

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Sezione I

Modificazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41

Art. 1

1. Il comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 , modificato da ultimo dall' articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 5 , è ulteriormente così modificato:
 
" 2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1o luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre 1992 ".

Art. 2

1. Il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 , modificato da ultimo dall' articolo 2 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 5 , è ulteriormente così modificato:
 
" 1. Il termine di cui al primo comma dell' articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 , già riaperto con il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito, da ultimo, al 30 giugno 1991 con l' articolo 2 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 5 è prorogato al 30 giugno 1991 ".

Sezione II

Modificazione degli articoli 9, 27, 45 e 46 della legge regionale 1o luglio 1981, n. 34

Art. 3

1. Dopo il quarto comma dell' articolo 9 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , già modificato dall' articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 , è aggiunto il seguente:
 
" Qualora, in applicazione del disposto di cui agli articoli 21, 28 e 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , si siano verificati trasferimenti di immobili tra gli enti estinti di cui all' articolo 28 e l' Istituto diocesano del clero e successivamente tra lo stesso Istituto e le diocesi e parrocchie costituite ai sensi dell' articolo 29 della stessa legge 20 maggio 1985, n. 222 , il contributo è concesso alle ricostituite diocesi e parrocchie commisurato sul loro patrimonio ".

Art. 4

1. Il quarto comma dell' articolo 127 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 e modificato dal comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 e dall' articolo 3 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 5 , è ulteriormente così modificato:
 
" Il contributi di cui al presente articoli spetta altresì ai Comuni ed agli altri Enti pubblici non economici nell'ipotesi in cui l' immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 31 ottobre 1992 ".

Art. 5

1. Dopo il primo comma dell' articolo 45 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , sono aggiunti seguenti:
 
" I controlli di cui al comma 1, qualora riferiti al ripristino degli immobili di proprietà di privati e di enti pubblici economici, sono diretti alla verifica della conformità alla normativa vigente delle procedure adottate dai Comuni e consistono nell' esame:
 
a) della tempestività della presentazione delle domande e della ulteriore documentazione richiesta;
 
b) della ammissibilità a contributi delle partite di lavoro;
 
c) della determinazione del contributo;
 
d) della procedura inerente alle concessioni contributive ed alle relative erogazioni;
 
e) del rispetto del termini.
 
La Giunta regionale può disporre, qualora lo ritenga opportuno, specifici sopralluoghi
".

Art. 6

1. Dopo il sesto comma dell' articolo 46 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , è aggiunto il seguente:
 
" Per le finalità di cui al primo comma, in via eccezionale e per una sola volta, la Giunta regionale concede ai Comuni di cui alla allegata tab. A), che ne fanno motivata richiesta, un contributo straordinario, a valere sugli interessi maturati, sino ad un importo massimo di lire 60 milioni ".

Sezione III

Abrogazione dell' articolo 19/BIS della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26

Art. 7

1. L' articolo 19/ bis della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 , introdotto dall' articolo 31 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 , è abrogato.

2. Restano confermati gli atti e i procedimenti compiuti in attuazione dell' articolo abrogato dal comma 1 , fatto salvo quanto previsto dal quarto e quinto comma dell' articolo 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 .

Art. 8

1. Il quindicesimo e il sedicesimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1982, n. 19 , sono rispettivamente così modificati:
 
" I proprietari interessati che abbiano precedentemente effettuato i predetti interventi in variante devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui al quarto comma, entro il 30 giugno 1992.
 
Nell' ipotesi prevista dal quindicesimo comma, i Comuni interessati procedono all' adozione dei provvedimenti in sanatoria in conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi
"

Art. 9

1. L' articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 28 e dall' articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 è così sostituito:
 
" Art. 6. Sospensione dei lavori.
 
1. Nel caso in cui nel corso dei lavori di ripristino o di ricostruzione dei beni di proprietà di privati o di enti pubblici economici iniziati nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell' articolo 13, richiamato dal successivo articolo 25 della legge regionale 1o luglio 1981, n. 34, si verifichino cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, copia dei provvedimenti stessi dovrà essere tempestivamente trasmessa dai proprietari interessati al Comune competente.
 
2. Il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l' ultimazione dei lavori previsto dal comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale 1o luglio 1981, n. 34.
 
3. Per le sospensioni già disposte, i provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Comune competente entro il 30 giugno 1992.
 
4. Costituisce inoltre motivo di sospensione dei lavori anche l' approvazione delle varianti.
 
5. Entro 30 giorni dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per l' esecuzione della variante di cui al comma 4, i proprietari interessati debbono avanzare istanza al competente Comune per il riconoscimento del periodo di sospensione dei lavori che non può essere superiore:
 
a) a quello necessario per la redazione, adozione ed approvazione della variante per gli interventi ricompresi in piani di recupero;
 
b) a quello che intercorre tra la data della richiesta di autorizzazione di cui al comma 4 dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19 ed il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per gli interventi non ricompresi in piano di recupero;
 
c) a quello che intercorre tra la data della richiesta di variante e quello del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per gli interventi che non prevedono variazioni di partite di lavoro ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19 .
 
6. Nel caso di varianti già approvate, i proprietari interessati debbono avanzare l' istanza di cui al comma 5 entro il 30 giugno 1991
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 gennaio 1992

Ghirelli