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Legge regionale 27 gennaio 1992, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 27 Gennaio 1992

Date di vigenza

20/02/1992 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Gennaio 1992 ,n. 3
Ulteriore integrazione della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 , recante: "Norme per la esecuzione di opere di consolidamento abitati. Trasferimenti abitati e pronti interventi in caso di calamità pubbliche".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 05/02/1992

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Dopo il sesto comma dell' articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 , così come modificato dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 83 , è aggiunto il seguente: " All' avente causa per atto tra vivi o per causa di morte del beneficiario delle provvidenze di cui al presente articolo spettano gli stessi benefici previsti per il dante causa ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 gennaio 1992

Ghirelli