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Legge regionale 16 giugno 1992, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del

Date di vigenza

09/07/1992 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Giugno 1992 , n. 10
Rendiconto generale dell' Amministrazione della Regione dell' Umbria per l' esercizio finanziario 1990.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 26 del 24/06/1992

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. E' approvato il rendiconto generale dell' Amministrazione regionale per l' esercizio finanziario 1990 che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DEL CONTO FINANZIARIO 1990

Art. 2

1. Le entrate di competenza (tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comunale, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell' esercizio finanziario 1990 ammontano a complessive L. 3.509.025.186.553 di cui:

     
riscosse  L. 2.842.372.713.255 
rimaste da riscuotere  L. 666.652.473.298 

Art. 3

1. Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell' esercizio finanziario 1990 ammontano a complessive L. 3.545.780.325.720 di cui:

     
pagate  L. 3.171.463.242.297 
rimaste da pagare  L. 374.317.083.423 

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 1990

Art. 4

1. I residui attivi e passivi formatisi nell' esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell' esercizio sulle entrate di competenza accertate: L. 666.652.473.298

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell' esercizio sulle spese di competenza impegnate: L. 273.000.974.617

c) somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il 31 dicembre 1990, da conservare nel conto dei residui passivi di stanziamento: L. 101.316.108.806

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI E PRECEDENTI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

Art. 5

1. La gestione, durante l' anno 1990, dei residui attivi degli esercizi 1989 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:

           
- consistenza al 1 gennaio 1990  L. 876.921.331.490 
- accertamento nel 1990 di maggiori residui attivi   L. 31.100.500  
di cui:riscossi durante l' anno 1990  L. 494.959.565.444 
eliminati per insussistenza  L. 3.804.962.101 
rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1990  L. 378.187.904.445 

Art. 6

1. La gestione, durante l' anno 1990, dei residui passivi degli esercizi 1989 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:

           
- Consistenza al 1 gennaio 1990  L. 330.360.056.804 di cui: 
pagati durante l' anno 1990  L. 163.575.874.643  
eliminati per insussistenza o prescrizione  L. 23.636.060.566 
eliminati per perenzione  L. 33.102.164.418 
rimasti da pagare al 31 dicembre 1990  L. 110.045.975.177 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 7

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio finanziario 1990 è stato determinato nell' importo di lire 82.893.215960, come evidenziato dai seguenti dati:
 

                       
- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1990    L. 4.715.493.538 
- Residui attivi:
 
- della competenza dell' esercizio 1990
 
- degli esercizi 1989 e precedenti
 
 

 
L. 66.651.537.348
 
L.378.188.840.395  

 

 

 
 
    L1.044.840.377.743 
  Totale  L.1.049.555.871.281 
- Residui passivi:
 
- della competenza dell' esercizio 1990
 
- degli esercizi 1989 e precedenti  

 
L. 374.317.083.423 L.110.045.957.177  

 

 
 
    L.484.363.040.600 
- Saldo attivo alla chiusura dell' esercizio finanziario 1990    L. 565.192.830.681  
- Somme da reiscrivere alla competenza dell' esercizio 1991 a norma dell' art. 53 della LR 3 maggio 1978, n. 23, modificata con LR 19 luglio
 
1979, n. 35, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata  

 

 

 
L.648.086.046.641  

 

 

 
 
- Quote di fondi globali dell' anno 1990 da utilizzare nell'esercizio 1991
 
ai sensi dell' art. 26 della LR 3 maggio 1978, n. 23  

 
L. 0  

 
 
    L 648.086.046.641 
Disavanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio 1990    L.82.893.215.960 

CONTO DI TESORERIA

Art. 8

1. Il conto reso al Tesoriere per l' esercizio finanziario 1990, approvato dalla Giunta regionale con atto 2 luglio 1991, n. 6466, vistato dalla Commissione di controllo nella seduta del 26 luglio 1991 con decisione n. 6712, presenta i seguenti dati finali:
 

               
Fondo cassa al 1 gennaio 1990    L. 2.422.331.779 
Riscossioni:
 
- in conto competenza
 
- in conto residui attivi  

 
L. 2.842.372.713.255
 
L. 494.959.565.444  
 
    L. 3.337.332.278.699 
  Totale  L. 3.339.754.610.478 
Pagamenti:
 
- in conto competenza
 
- in conto residui passivi  

 
L. 3.171.463.242.297
 
L. 163.575.874.643  
 
    L. 3.335.039.116.940 
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990    L. 4.715.493.538 

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Art. 9

1. E' approvato il conto generale del patrimonio per l' esercizio finanziario 1990, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
 

                         
PARTE I - ATTIVITA'   
Attività finanziarie  L. 1.049.555.871.281 
Attività disponibili  L. 5.705.793.000 
Attività non disponibili  L. 71.670.730.272 
Totale attività  L. 1.126.932.394.553 
PARTE II - PASSIVITA'   
Passività finanziarie  L. 484.363.040.600 
Passività consolidate  L. 86.622.288.018 
Passività diverse  L. 8.130.004.729 
Totale passività  L. 579.115.333.347 
Eccedenza delle attività al
 
31 dicembre 1990  
L. 547.817.061.206  
Totale a pareggio   L. 1.126.932.394.553 

CONTI CONSUNTIVI DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

Art. 10

1. Sono approvati i conti consuntivi dell' anno 1990, di cui agli allegati prospetti riassuntivi, dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione:

1) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali ( IRRES), istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 1) ;

2) Centro di studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 giugno 1975, n. 38 (Appendice n. 2) ;

3) istituto per la storia dell' Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 3) ;

4) Ente di sviluppo agricolo in Umbria( ESAU), istituito con DPR 14 febbraio 1966, n. 253 ; trasferito alla Regione "Umbria" ai sensi dell' art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e ristrutturato con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 (Appendice n. 4) ;

5) Istituto per l' edilizia residenziale pubblica ( IERP) della provincia di Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5) ;

6) Istituto per l' edilizia residenziale pubblica (IERP) della provincia di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 6) .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia,16 giugno 1992

GHIRELLI


ALLEGATI:
Omissis