ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione riconosce e valorizza le attività dei giovani, italiani e stranieri volte alla autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni democratiche, sia come singoli sia nelle diverse formazioni sociali anche a carattere temporaneo, relative alle materie di competenza proprie o delegate.
2.
Ai fini di cui al
comma 1
, la regione:
a)
concorre con gli enti locali all'adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico;
b)
sviluppa le politiche giovanili nel quadro di un'azione coordinata degli interventi in materia di volontariato, informazione, formazione, istruzione e occupazione e promuove i centri giovani e i punti d'incontro per i giovani;
c)
promuove di concerto con gli enti locali e le università specifiche azioni volte all'integrazione sociale e culturale degli studenti italiani e stranieri;
d)
favorisce l'associazionismo dei giovani, ricompresi nella fascia di età fra i quattordici ed i ventisei anni, in tutte le sue forme;
e)
promuove la costituzione dei servizi di informazione per gli stessi giovani, e programma gli interventi per il conseguimento dei fini indicati.
ARTICOLO 2
Partecipazione dei giovani alla vita amministrativa degli enti locali
1.
I Comuni promuovono, secondo i principi stabiliti nei rispettivi statuti, la partecipazione dei giovani all'amministrazione locale anche attraverso la previsione di forme di consultazione della popolazione giovanile, nel quadro della piena valorizzazione delle libere e spontanee forme associative.
2.
Le associazioni giovanili attive nel territorio comunale concorrono alla formazione di organismi rappresentativi a carattere permanente, anche a dimensione sovracomunale o provinciale, che esprimono pareri e formulano proposte alle amministrazioni comunali nelle materie definite dai rispettivi regolamenti.
3.
I Comuni e le Province sono alle associazioni giovanili, anche a carattere temporaneo, l'accesso ai servizi degli enti ed assicurano la fruizione di locali idonei ivi compresi gli edifici scolastici sulla base di criteri stabiliti dall'ente locale competente di intesa con gli organi scolastici interessati.
ARTICOLO 3
Forum regionale della gioventù
1.
E' istituito il Forum regionale della gioventù sulle problematiche giovanili con la partecipazione delle associazioni giovanili operanti nell'ambito del territorio regionale e dei rappresentanti degli organismi costituiti presso i comuni e le province.
ARTICOLO 4
Convocazione del Forum
1.
Il Forum è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale convoca il primo Forum regionale della gioventù .
ARTICOLO 5
Competenze del Forum
1.
Al Forum regionale della gioventù sono attribuiti i seguenti compiti:
a)
esprimere pareri su ogni provvedimento che sia sottoposto al suo esame da parte del Consiglio e della Giunta regionale anche a richiesta degli Enti locali;
b)
esprimere parere sul programma triennale di cui all'
art. 7
;
c)
formulare proposte alla Regione ed agli enti locali sulla condizione giovanile e sulle iniziative necessarie nel campo delle politiche giovanili.
2.
Le proposte formulate ed i pareri espressi sono riportati in allegato alla relazione di cui al
comma 2 dell'art. 6
.
ARTICOLO 6
Coordinamento delle politiche giovanili
1.
Il Presidente della Giunta regionale coordina la politica generale della Regione a favore dei giovani che è attuata con gli strumenti della programmazione regionale.
2.
Il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla condizione giovanile nella regione nell'anno precedente, in cui è precisato lo stato di attuazione degli interventi previsti nel programma triennale di cui all'
art. 7
e nei piani attuativi annuali di cui all'
art. 8
.
ARTICOLO 7
Programma triennale di interventi a favore dei giovani
1.
La Giunta regionale, sentito il Forum regionale della gioventù , predispone un programma triennale di interventi a favore dei giovani per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'
art. 1
ed individua le priorità e gli strumenti da attivare nei vari assessorati. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale.
2.
Il programma determina gli obiettivi minimi da conseguire nel periodo di riferimento, nei settori della salute, della scolarizzazione e del diritto allo studio, dell'insegnamento sociale e lavorativo dei giovani e della loro formazione professionale, dell'imprenditoria giovanile, della realizzazione di strutture sportive per il tempo libero, della cultura, del turismo, della mobilità e degli scambi giovanili, delle pari opportunità , dell'informazione e dell'educazione sui temi della sessualità , dell'attuazione di iniziative per il benessere dei giovani con specifico riferimento ai portatori di handicap, ospedalizzati, detenuti e espletanti gli obblighi di leva.
3.
La Giunta regionale è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio a formulare annualmente progetti concernenti l'intero territorio regionale ed a partecipare anche economicamente alle iniziative proposte degli Enti locali in materia di politiche giovanili.
ARTICOLO 8
Piano attuativo annuale
1.
Il programma triennale è attuato mediante il piano annuale degli interventi di settore, approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2.
Gli interventi sono determinati secondo indici e standards differenziati per ambiti territoriali, con attribuzione di carattere prioritario agli interventi da attuare nelle zone caratterizzate da fenomeni gravi di disagio giovanile nel campo della scolarizzazione, dell'inserimento lavorativo e sociale, della criminalità giovanile e della diffusione delle tossicodipendenze.
3.
Il piano attuativo annuale in particolare contiene:
a)
gli interventi da attuare nell'anno di riferimento dai vari assessorati;
b)
i progetti speciali di competenza regionale e la compartecipazione ai programmi degli enti locali.
ARTICOLO 9
Osservatorio regionale giovani
1.
E' istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio giovani con il compito di promuovere i progetti informativi, provvedere alla raccolta dei dati concernenti la condizione giovanile, alle relative elaborazioni e alla conseguente diffusione delle informazioni.
2.
L'Osservatorio in particolare:
a)
fornisce assistenza tecnica per la predisposizione del programma regionale di interventi a favore dei giovani;
b)
concorre alla verifica del grado di realizzazione del programma triennale di cui all'
art. 7
e dei relativi piani annuali attuativi;
c)
provvede alla indicazione, in rapporti periodici al Presidente della Giunta regionale, relativamente ai diversi settori legislativi, delle incongruenze normative registrate con riferimento all'attuazione delle politiche giovanili e alla segnalazione delle modifiche ritenute opportune;
d)
promuove studi e indagini sulla condizione giovanile;
e)
cura la raccolta e la diffusione mediante istituzione di una apposita banca dati, accessibile al pubblico, delle informazioni concernenti la condizione giovanile, la legislazione di particolare interesse per i giovani, nonchè di studi e di ricerche sull'argomento;
f)
predispone schemi di iniziative legislative riguardanti l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani, l'associazionismo e il volontariato giovanile, lo sport e il tempo libero.
3.
La Giunta regionale promuove la partecipazione delle province e degli altri enti locali, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, alle attività dell'Osservatorio, che svolge i propri compiti mediante le strutture della Giunta regionale anche in collaborazione con l'IRRES e con il personale delle strutture eventualmente messi a disposizione dagli enti locali.
ARTICOLO 10
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1995, i seguenti stanziamenti di spesa sia in termini di competenza che di cassa:
a)
lire 40.000.000 per le iniziative dirette della Regione di cui all'
art. 7
, con iscrizione al cap 2550 di nuova istituzione denominato: " Fondi per il finanziamento di iniziative dirette della Regione relative al programma triennale di interventi e finalizzate alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani;
b)
lire 50.000.000 per contributi a favore di Enti locali previsti dal
comma 3 dell'art. 7
, con iscrizione al cap. 2858 di nuova istituzione denominato: "Contributi della Regione a favore di Enti locali per il finanziamento di iniziative in materia di politiche giovanili";
c)
lire 10.000.000 per l'attività dell'osservatorio giovani di cui all'
art. 9
, con iscrizione al cap. 2551 di nuova istituzione denominato: "Spese per l'attività dell'Osservatorio giovani per studi ed indagini sulla condizione giovanile in Umbria";
2.
Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 100.000.000 di cui al
comma 1
si fa fronte con pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995.
3.
La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale dicontabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
4.
Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa di cui al precedente
comma 1
sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'
art. 5, della citata legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.