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Legge regionale 20 giugno 1992, n. 11


LEGGE REGIONALE n.11 del 20 Giugno 1992

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 11 del 20 Giugno 1992
Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1992 e annesso bilancio pluriennale 1992- 1994.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 2 al n. 26 del 24/06/1992


ARTICOLO 1

Stato di previsione dell' entrata

1. Lo stato di previsione dell' entrata della Regione Umbria per l' anno finanziario 1992 annesso alla presente legge (Tab. a), è approvato in L. 3.093.965.436- 912 in termini di competenza e in L. 3.117.976.786.990 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l' accertamento e la riscossione, secondo leggi in vigore, delle imposte e della tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti per l' anno finanziario 1992 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 2

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l' anno finanziario 1992 annesso alla presente legge( Tab. B), è approvato in L. 3.093.965.436.912 in termini di competenza ed in L. 3.117.976.786.990 in termini di cassa.

2. E' autorizzato l' impegno della spesa per l' anno finanziario 1992 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.

3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l' anno finanziario 1992 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma .

ARTICOLO 3

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l' anno finanziario 1992, annesso alla presente legge.

ARTICOLO 4

Autorizzazione di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale

1. A norma del secondo e del quarto comma dell' art. 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l' esercizio 1992 - per attività ed interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella Tab. I) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 5

Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali

1. Limitatamente all' anno finanziario 1992 sono autorizzate le spese di cui alla allegata Tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.

ARTICOLO 6

Destinazione della quota 1992 del Fondo sanitario nazionale

1. La quota di spettanza della regione Umbria per l' anno 1992 sul Fondo sanitario è distinta agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 7

Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale - in attuazione del primo comma, dell' art. 28, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l' istituzione di nuovi capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1992 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè delle relative spese quanto queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l' anno 1992, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3930 dell' entrata e 9900 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sul conto corrente infruttifero intestato " Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. La Giunta regionale è , altresì , autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio, in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l' entità della spesa e la denominazione dei capitoli.

ARTICOLO 8

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell' art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , quelle descritte nell' elenco n. 1 allegato alla Tab. B) della spesa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio nei capitoli indicati nell' elenco di cui al precedente comma, nonchè per il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma del secondo comma dell' art. 53, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .

ARTICOLO 9

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. In osservanza dell' art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.

ARTICOLO 10

Fondo di riserva di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all' art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , è stabilito per l' anno 1992 in L. 109.347.196.560 (cap. 6140).

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

ARTICOLO 11

Autorizzazione alla stipulazione di mutui

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1992 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui fino all' importo complessivo di L. 47.476.800.000. Per gli effetti di cui al primo comma, dell' art. 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tab. Q) allegata alla presente legge.

2. Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio 1990, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l' art. 2 della LR 29 agosto 1991, n. 23, è rinnovata l' autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 82.893.215.960. Per gli effetti di cui al primo comma . dell' art. 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tab. E) allegata alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 23 e riprodotto in allegato al presente bilancio (Tab. R).

3. I mutui di cui ai precedenti commi saranno assunti, in relazione alle effettive esigenze di cassa, al tasso effettivo massimo del 14,50 per cento e per una durata non superiore a 20 anni.

4. Per l' ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
 
- L. 10.200.000.000, per l' anno 1992, cui si fa fronte con la disponibilità prevista ai capitoli 6080 e 9790 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio;
 
- L. 20.300.000.000, per gli anni 1993 e successivi cui si fa fronte con lo stanziamento appositamente previsto nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1992- 1994 allegato (appendice 1).

ARTICOLO 12

Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. Art. 18 ter, L. 12 luglio 1991, n. 202

1. Ai sensi dell' art. 18 ter del DL 13 maggio 1991, n. 151, coordinato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere mutui quindicennali, alle condizioni previste dal DM 24 febbraio 1992, fino all' ammontare massimo corrispondente alla rata annua di ammortamento posta a carico del bilancio dello Stato, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.

2. La Giunta regionale è , altresì autorizzata a variare con proprie deliberazioni, l' entità della previsione di cui al capitolo 3230 dell' entrata e al corrispondente capitolo 7410 della spesa in relazione all' effettivo ricavo del mutuo di cui al precedente comma.

ARTICOLO 13

Finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall' applicazione del contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri. Art. 21 legge 21 marzo 1991, n. 97

1. Ai sensi dell' art. 2 del DL 23 gennaio 1991, n. 24, convertito nella legge 21 marzo 1991, n. 97 , la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui quindicennali di importo non superiore a lire 3.948.233.000 per il finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall' applicazione del contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri.

2. A norma del richiamato art. 2 della L. 21 marzo 1991, n. 97 - l' onere relativo al mutuo di cui al precedente comma è a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 14

Maggiore spesa sanitaria relativa all' anno 1991

1. Ai sensi del secondo comma dell' art. 1 del DL 17 marzo 1992, n. 234, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale di importo non superiore a lire 86.470.000.000 per la copertura della maggiore spesa sanitaria per l' anno 1991.

2. A norma del citato art. 1 , del DL 17 marzo 1992, n. 234, l' onere derivante dall' assunzione del mutuo di cui al precedente comma è a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 15

Finanziamento Comunità montane

1. L' assunzione degli impegni di spesa a valere sul lo stanziamento al cap. 8390 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1992 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 820).

ARTICOLO 16

Interventi programmati in agricoltura e foreste

1. La quota di spettanza della Regione dell' Umbria per l' anno 1992, a valere sui fondi della legge 10 luglio 1991, n. 201 , per gli interventi programmati in agricoltura e foreste è destinata secondo quanto indicato alla Tabella " V" allegata alla presente legge.

2. Gli interventi relativi verranno attuati nel rispetto di quanto indicato nei programmi di applicazione della legge 752/ 86 approvati dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 17

Fondo consortile Società TRE a rl.

1. La quota di L. 200.000.000, iscritta al cap. 7820/ voce 2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, è vincolata dall' incremento del fondo consortile della società di gestione del parco tecnologico agroalimentare dell' Umbria.

ARTICOLO 18

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati

1. Per l' anno 1992 sono autorizzate, a norma del secondo comma, dell' art. 49, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella Tab. P) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 19

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. In relazione al disposto dell' art. 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1992 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l' importo di L. 5.000.

2. Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dall' emissione dell' avviso di notifica, ove previsto.

ARTICOLO 20

Approvazione del bilancio pluriennale 1992- 1994

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1992- 1994 secondo le risultanze contenute nell' appendice n. 1 della presente legge.

2. I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell' esercizio 1992 - diretti al finanziamento di più programmi e/ o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1992- 1994 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/ o progetti.

3. Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.

ARTICOLO 21

Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione

1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:

1) Istituto per la storia dell' Umbria contemporanea istituito con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (appendice n. 2) ;

2) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES) istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 3) ;

3) Istituto per l' edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 4) ;

4) Istituto per l' edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5) ;

5) Centro per le pari opportunità tra donna e uomo istituito con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 (Appendice n. 6) ;

6) Centro di studi giuridici e politici istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 36 , modificata con legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 7) ;

7) Ente di sviluppo agricolo in Umbria di cui alla legge regionale 20 maggio 1984, n. 5 (Appendice n. 8).