ARTICOLO 1
Fondi da reiscrivere
1.
L' ammontare dei fondi da reiscrivere - a norma dell' art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - nella parte spesa del bilancio regionale per l' anno 1992 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata non utilizzati entro il termine dell' esercizio 1991, è presuntivamente determinato in L. 561.669.577.447 (tab. 3).
ARTICOLO 2
Variazioni allo stato di previsione dell' entrata e della spesa
1.
Al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 1992/ 1994 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente
art. 1
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab. 2) in corrispondenza di ciascun capitolo.
ARTICOLO 3
Rettifiche
1.
Eventuali rettifiche alle somme reiscritte ai sensi della presente legge saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1992, in base al risultato delle operazioni di chiusura dell' esercizio precedente.