ARTICOLO 2
1.
Il comma dell'
art. 2 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40
, è sostituito dal seguente "
1. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo è autorizzata dai Comuni competenti per territorio, contestualmente al rilascio della concessione edilizia, previo parere del Gruppo di lavoro di cui all' art. 3
".
ARTICOLO 5
1.
Il
comma 1 dell' art. 6 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40
, è sostituito dal seguente:
"
1. Il titolare dell' opera, o che subentri ad esso a qualsiasi titolo nella disponibilità della stessa, provvede alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera per tutta la sua durata, secondo le modalità indicate nel disciplinare annesso al provvedimento di concessione all' esecuzione dell' opera
".
2.
Al
comma 4 dell' art. 6 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40
, le parole "
al controllo della tutela ambientale e della
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla tutela ambientale ed alla
" e dopo le parole "
apposita concessione
" sono aggiunte le seguenti: "
edilizia contestuale alla autorizzazione di cui all' art. 2
".
ARTICOLO 6
1.
Al
comma 1 dell' art. 8 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40
, la parola "
proprietari
" è sostituita dalla parola: "
titolari
".
2.
Il
comma 3 dell' art. 8 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40
, è sostituito dal seguente:
"
3. La dichiarazione di conformità od il progetto di adeguamento devono essere inoltrati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di conformità non è dovuta per gli invasi realizzati a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Regione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali è stato effettuato regolare collaudo
".
3.
Il
comma 4 dell' art. 8 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40
, è sostituito dal seguente:
"
4. I titolari di opere che inoltrino alla Giunta regionale la dichiarazione di conformità di cui al comma 1, è rilasciato dalla stessa un attestato di deposito che li autorizza alla prosecuzione dell' esercizio delle opere ai fini idraulici
".
ARTICOLO 7
1.
Al
comma 1 dell' art. 9 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40
, la parola "
autorizzazione
" è sostituita dalla parola: "
concessione
".
2.
Il
comma 4 dell' art. 9 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40
, è sostituito dal seguente:
"
4. Coloro i quali continuino oltre il limite di cui al comma 3 dell' art. 8, nell' esercizio di opere in atto all' entrata in vigore della presente legge, che vengano riscontrate non conformi alle norme di legge vigenti in materia idraulica o che non siano state adeguate nei termini e nei modi stabiliti nel progetto approvato dalla Giunta regionale, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da lire 1.000.0000 (un milione) a lire 3.000.000 (tre milioni) per ciascun mese di esercizio eccedente i termini e sino ad un massimo di lire 20.000.000 (venti milioni).
"
3.
Dopo il
comma 4 dell' art. 9 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40
, è aggiunto il seguente:
"
4- bis. In ogni caso, qualora sia accertata l' esistenza di un' opera non conforme alla presente legge, oltre ad applicare le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 4, il Comune competente obbliga l' inadempiente, previa assegnazione di un termine, ad adeguare l' opera. Qualora ciò non venga effettuato nel termine o ciò non sia possibile, il soggetto autorizzante provvede alla demolizione dell'opera con spese a carico dell' inadempiente
".