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Legge regionale 21 ottobre 1992, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 21 Ottobre 1992 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 15 del 21 Ottobre 1992 (1)
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 recante norme per l' applicazione del Regolamento CEE n. 797 del Consiglio del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, sostituito dal Regolamento CEE n. 2328 del Consiglio del 15 luglio 1991.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 28/10/1992


ARTICOLO 1

1. Il comma 1 dell' art. 1 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. La presente legge dispone per l' applicazione nella regione Umbria del regime di aiuti previsti dal Regolamento CEE n. 797 del Consiglio del 12 marzo 1985 e successive modificazioni, relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, sostituito con il Regolamento 2328/ 91 del Consiglio del 15 luglio 1991, con esclusione delle misure di cui ai titoli I, II e III ".

ARTICOLO 2

1. Il comma 1 dell' art. 2 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Possono beneficiare del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole:
 
a) gli imprenditori agricoli a titolo principale, come definiti dall' art. 3;
 
b) i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o enfiteuti, loro familiari compartecipi di impresa ai sensi dell' art. 230/ bis del codice civile in forma stabile e permanente e gli altri imprenditori agricoli come definiti dall' art. 3; purchè posseggano una sufficiente capacità professionale, presentino un piano di miglioramento materiale dell'azienda e si impegnino a tenere una contabilità , almeno del tipo semplificato, per quattro annate agrarie successive alla data di accertamento finale di avvenuta esecuzione dei lavori riferiti al piano stesso
".

ARTICOLO 3

1. L' articolo 3 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 3. (Definizione degli imprenditori agricoli beneficiari).
 
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera a), primo capoverso, del Regolamento CEE n. 2328/ 91 , è imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all' attività agricola svolta nella propria azienda almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava dalla medesima almeno il 50 per cento del reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale.
 
2. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera a), secondo capoverso, del Regolamento CEE n. 2328/ 91 , gli altri imprenditori agricoli ammissibili al regime di aiuti agli investimenti sono quelli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavano almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure di attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzione pubbliche, svolte nella loro azienda, purchè il reddito direttamente proveniente dall' attività agricola nell' azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne dell' azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell' imprenditore.
 
3. Il requisito del reddito è accertato sulla base dell' ultima documentazione fiscale presentata, integrata, ove ricorra l' ipotesi di cui al comma 1, con dichiarazione di responsabilità circa la quota dei redditi per attività extragricole ottenuti nell' azienda agricola, resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . Tuttavia è facoltà dell' imprenditore chiedere che vengano presi in considerazione i dati del bilancio dell' ultimo esercizio precedente la presentazione del piano o di quello medio dell' ultimo triennio, se prodotto dagli imprenditori che tengano la contabilità da almeno tre anni, riferiti alle attività agricole dell' azienda. La contabilità , presentata almeno nelle forme di cui all' art. 6 deve essere preventivamente controllata e vistata da un tecnico dei servizi di gestione di cui all' art. 17 o, in mancanza di tale servizio, dall' Ente di sviluppo agricolo per l' Umbria.
 
4. Il requisito del tempo dedicato alle attività aziendali, sia agricole che extragricole, di cui al comma 1, è valutato con riferimento al tempo complessivo annuo di lavoro dell' imprenditore, dallo stesso dichiarato, entro il limite massino di 2.800 ore, nonchè sulla base del fabbisogno di ore di lavoro richieste dall' azienda, risultanti dagli accertamenti compiuti dall' Amministrazione secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale.
 
5. Sono inoltre considerati imprenditori agricoli a titolo principale i seguenti soggetti diversi dalle persone fisiche:
 
a) società semplici, società di fatto o irregolari, società collettive e in accomandita semplice costituite per la conduzione di aziende agricole, purchè la maggior parte dei componenti compreso l' amministratore, soddisfino alle condizioni di cui al primo comma;
 
b) cooperative agricole costituite a norma della vigente legislazione;
 
c) società di capitali:
 
1) che abbiano uno scopo esclusivamente agricolo;
 
2) il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 51 per cento da imprenditori agricoli a titolo principale;
 
3) i cui dipendenti rivestano la qualifica di lavoratori agricoli;
 
4) i cui amministratori con potere di rappresentanza possiedano la capacità professionale a norma dell' art. 4;
 
d) altre persone giuridiche che possiedano i requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 4) della lettera c)
".

ARTICOLO 4

1. Dopo l' articolo 3 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è aggiunto il seguente articolo:
 
" Art. 3/ bis. (Schedario degli imprenditori agricoli a titolo principale).
 
1. E' istituito presso la Giunta regionale lo schedario regionale delle imprese diretto - coltivatrici e degli imprenditori agricoli a titolo principale, come definiti ai sensi del Regolamento CEE n. 2328/ 91 e della presente legge.
 
2. Per la realizzazione e la gestione dello schedario di cui al comma precedente, è istituita una commissione presso l' Assessorato regionale dell' agricoltura, composto da tre rappresentanti della Giunta regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale. Tale commissione è presieduta dall' assessore regionale o da un suo delegato.
 
3. L' iscrizione allo schedario è condizione essenziale ai fini dell' ottenimento delle provvidenze da assegnare da parte della Regione a tale categoria di imprenditori.
 
4. L' iscrizione allo schedario è deliberata dalla Giunta regionale, ad istanza dell' imprenditore interessato, sulla base dell' istruttoria effettuata dal competente Ufficio dell' Area agricoltura e foreste, cui spetta altresì la tenuta dello schedario stesso ed il rilascio della relativa certificazione.
 
5. Nel contesto della domanda di iscrizione allo schedario, l' imprenditore deve richiamare, se sussistente, il possesso del requisito della sufficiente capacità professionale, di cui all' articolo 4, ai fini della sua annotazione a margine.
 
6. Alla domanda di iscrizione va allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l' imprenditore agricolo a titolo principale.
 
7. I provvedimenti di diniego dell' iscrizione sono notificati agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
8. Ogni modificazione incidente sui requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, così come la cessazione o sospensione dell' attività , deve essere denunciata alla Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi.
 
9. La Giunta regionale delibera la cancellazione dallo schedario degli imprenditori che abbiano perduto il possesso di uno o più dei requisiti richiesti.
 
10. I trasgressori delle disposizioni di cui al comma 8 sono puniti con l' applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, irrogata dall' Autorità regionale competente in materia di procedimento sanzionatorio, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.
 
11. Il presente articolo si applica esclusivamente ai procedimenti relativi ad istanze inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
".

ARTICOLO 5

1. All' articolo 4 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , sono aggiunti i seguenti commi:
 
" 5. Nel caso di cooperative agricole o altre società , la capacità professionale è accertata nei confronti del direttore dell' azienda o, in mancanza, del legale rappresentante amministratore.
 
6. Ai componenti la commissione di cui al comma 4, è corrisposto un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni giornata di seduta a cui partecipano oltre al rimborso delle spese di viaggio in base alle vigenti disposizioni in materia
".

ARTICOLO 6

1. L' art. 5 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 5. (Piano di miglioramento materiale dell' azienda).
 
1. Ai fini della concessione dell' aiuto, il piano di miglioramento materiale, formulato secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, comporta:
 
a) una descrizione della situazione iniziale;
 
b) una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;
 
c) l' indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.
 
2. Il piano deve dimostrare che gli investimenti sono giustificati dal punto di vista della situazione dell' azienda e della sua economia e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione, in particolare del reddito di lavoro per ULU (unità di lavoro umano) impiegata nell' azienda, oppure è necessaria per mantenere l' attuale livello del reddito da lavoro per ULU.
 
3. L' ULU rappresenta il tempo massimo di lavoro in azienda attribuibile ad una unità di personale nell' arco di un anno, che, ai fini dell' applicazione del Regolamento CEE n. 2328/ 91 , è pari al numero delle ore annue di lavoro stabilite dai contratti collettivi per operai salariati fissi in agricoltura, vigenti in Umbria nell' anno di presentazione del piano di miglioramento.
 
4. Il piano può essere presentato dai soggetti indicati dall' articolo 2 per le aziende in cui il reddito di lavoro aziendale per ULU sia inferiore al reddito di riferimento di cui al successivo articolo 7 e deve prevedere il conseguimento, a seguito della sua realizzazione, di un reddito da lavoro non superiore al 120 per cento dell' importo di tale reddito stabilito per l' anno di presentazione del piano medesimo.
 
5. Nel caso di aziende associate di cui al terzo comma dell' articolo 2 il piano può riguardare l' azienda associata come anche, eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai singoli membri.
 
6. La durata del piano è stabilita in relazione al tipo ed entità degli investimenti programmati e non potrà essere comunque superiore ad anni sei.
 
7. Il piano di miglioramento è redatto, di norma, da un tecnico agricolo iscritto all' albo, dallo stesso imprenditore agricolo se in possesso di un titolo di studio << in campo agrario >> di cui al secondo comma dell' art. 4 o da un tecnico dei nuclei operativi di base operante ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41 .
 
8. Le strutture immobili realizzate in attuazione del piano di miglioramento sono soggette ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla data di ultimazione del piano
".

ARTICOLO 7

1. Il comma 2 dell' articolo 6 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. La contabilità deve essere preventivamente controllata e vistata dai soggetti di cui all' art. 3, comma 3, che rilasciano al beneficiario idonea certificazione. Tale certificazione è trasmessa annualmente alla Giunta regionale, entro il primo semestre di ogni anno e per il periodo vincolativo quadriennale, Per gli stessi fini è ritenuta valida la certificazione rilasciata dall' INEA ai sensi dell'art. 14 ".

ARTICOLO 9

1. L' articolo 8 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 8. (Investimenti ammissibili al regime di aiuti e numero dei piani accettabili).
 
1. Gli investimenti oggetto del piano di miglioramento materiale di cui all' articolo 5 devono essere finalizzati:
 
a) al miglioramento qualitativo e alla riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato;
 
b) all' adattamento dell' azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro o realizzare risparmi di energia;
 
c) alla tutela e al miglioramento dell' ambiente;
 
d) alla diversificazione dell' attività dell' azienda, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali inerenti la fabbricazione e la vendita nell' azienda di prodotti ottenuti nella stessa;
 
e) al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti ed al rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali, fino all' adozione delle norme comunitarie.
 
2. La concessione dell'aiuto è esclusa o limitata qualora gli investimenti proposti abbiamo come conseguenza un aumento delle produzioni dell' azienda che non trovano normale collocamento sui mercati e, in quanto tali, comprese tra quelle indicate nella deliberazione del Consiglio delle Comunità europee, adottata ai sensi dell' articolo 6 - par. 2 - del Regolamento CEE n. 2328/ 91 .
 
3. Negli altri casi, gli incrementi quantitativi delle produzioni possono essere preventivati tenendo conto delle indicazioni in materia fornite dalla programmazione nazionale e regionale e nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni dell' aiuto attualmente fissate dall' articolo 6 - parr. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento CEE n. 2328/ 91 per i seguenti settori:
 
a) settore della produzione lattiero - casearia: la concessione dell' aiuto è esclusa per investimenti che abbiano come conseguenza un superamento del quantitativo di riferimento determinato in virtù degli articoli 3 e 6 del Regolamento CEE n. 857/ 84 , modificato dal Regolamento n. 590/ 85 , salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato all' azienda a norma dell' articolo 4, par. 1 - lett. c) o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell' articolo 7, par. 1 di detto Regolamento. In tal caso, l' aiuto è subordinato alla condizione che l' investimento non porti il numero di vacche da latte a più di 40 per ULU o a più di 60 per azienda o, se l' azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15 per cento del numero di vacche da latte;
 
b) settore della produzione suina: la concessione dell' aiuto è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l' equivalente del 35 per cento degli alimenti consumati dai suini sia prodotta in azienda ed è limitata agli investimenti che consentono di raggiungere
 
1) per le domande presentate il 31 dicembre 1986, i 500 posti per azienda per i suini da ingrasso;
 
2) per quelle presentate tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, i 400 posti per azienda;
 
3) per le domande presentate dopo il 31 marzo 1988 e fino al 31 dicembre 1990, i 300 posti per azienda, fermo restando che il numero totale di posti suino per azienda dopo la realizzazione dell' investimento non superi gli 800 e salvo condizioni e limitazioni diverse eventualmente stabilite dalla CEE, ai sensi dell' articolo 6 - paragrafo 4 - del Regolamento n. 2328/ 91 , anche per gli anni successivi. La superficie coperta destinabile ad un suino da ingrasso non può superare mq. 1,50 e quella destinabile ad una scrofa non può essere superiore a mq. 9,75;
 
c) settore della produzione delle uova e del pollame: la concessione di aiuti agli investimenti è esclusa a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
4. Nel settore della produzione delle carni bovine l' aiuto è limitato agli allevamenti in cui la densità di bovini non supera, alla fine del piano, 3 UBA per ettaro di superficie foraggera totale destinata all' alimentazione di tale bestiame, tenendo conto dell' allegato B per la conversione in UBA Sono esclusi da tale limitazione gli aiuti connessi alla protezione dell' ambiente. Fino al 31 dicembre 1991, la limitazione non si applica qualora non si preveda l' incremento della capacità produttiva.
 
5. Anche se possono essere comprese nel piano di miglioramento dell' azienda, le spese relative all' acquisto di terre, di bestiame vivo suino e avicolo nonchè di vitelli da macello non sono ammissibili al regime di aiuti.
 
6. Per gli altri tipi di bestiame può essere preso in considerazione soltanto il primo acquisto previsto dal piano di miglioramento.
 
7. L' aiuto è concesso per un volume di investimenti non superiori a 60743 ECU per ULU e 121486 ECU per azienda.
 
8. Ai sensi dell' articolo 9, commi da 1 a 4 del Regolamento CEE n. 2328/ 91 , per i piano di miglioramento presentati dalle aziende associate di cui al quarto comma dell' articolo 2, nelle quali tutti i membri soddisfino alle condizioni dell' articolo 3, primo comma, i volumi massimi di investimento ammissibili all' aiuto per le aziende singole possono essere moltiplicati per il numero delle aziende associate, fatta eccezione per i piani relativi al settore dell' acquacoltura.
 
9. Le limitazioni stabilite al terzo comma per investimenti nei settori della produzione lattiero - casearia e della produzione suina possono essere superati con le modalità di cui all' ottavo comma solo nel caso di una azienda risultante da una fusione totale.
 
10. Nelle ipotesi previsti all' ottavo e al nono comma i massimali per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell' azienda medesima, possono superare:
 
- n. 120 vacche;
 
- tre volte il numero dei posti per i suini stabilito al terzo comma;
 
- 364.458 ECU di investimenti.
 
11. Qualora trattasi di cooperative aventi come unico scopo la gestione di un' azienda agricola, la concessione degli aiuti di cui all' articolo 9, nonchè l' eventuale superamento del volume massimo di investimenti previsto al decimo comma, sono subordinati a specifica autorizzazione della Commissione CEE, come stabilito dall' articolo 9 - paragrafo 5 - del Regolamento CEE n. 2328/ 91 .
 
12. Gli imprenditori, che dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuino a soddisfare le condizioni soggettive ed oggettive di cui all' articolo 2, possono presentare un altro piano di miglioramento alle condizioni previste dal presente articolo.
 
13. Il numero di piani accettabili nel periodo di sei anni, decorrenti dall' approvazione del primo piano, è limitato a due ed il volume totale degli investimenti ammissibili non può essere superiore ai massimali stabiliti ai precedenti commi
".

ARTICOLO 10

1. Al comma 2 dell' articolo 9 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , la data del " 31 marzo 1988 " è sostituita dalla: " 30 giugno 1992 ".

2. Dopo il comma 4 dell' articolo 9 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è inserito il seguente:
 
" 4 bis. Per quanto riguarda l' aiuto concesso sotto forma di concorso negli interessi, la Giunta regionale, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, emana apposita tabella da inviare alla Commissione CEE, che indichi il valore dell' aiuto stesso nella percentuale dell' importo dell' investimento tenuto conto del tasso di interesse annuo medio dei prestiti senza l' applicazione dell' abbuono, del valore dell' abbuono, della durata dei prestiti, degli abbuoni e degli ammortamenti differiti e di qualsiasi altro parametro utilizzato per esprimere l' aiuto in termini di sovvenzione equivalente, Il tasso globale di riferimento ed il tasso di attualizzazione da utilizzare per il calcolo precedente sono quelli di cui al comma 4 e sono determinati sulla media dei tassi vigenti nell' anno precedente ".

ARTICOLO 11

1. Al comma 1, lettera b), dell' articolo 10 della lr 31 marzo 1988, n. 11, gli importi di " 60.000 ECU - ULU " e di " 120.000 ECU per azienda " sono sostituiti rispettivamente dagli importi di " 60.743 ECU per ULU " e di " 121.486 ECU per azienda ".

2. Al comma 1, lettera c), dell' articolo 10 della lr 31 marzo 988, n. 11, l' importo di " 25.000 ECU " è sostituito dall' importo di: " 25.252 ECU ".

3. Al comma 1, lettera d), dell' articolo 10 dela lr 31 marzo 1988, n. 11, le parole " da 1 a 4 " sono sostituite da " da 1 a 5 " e l' inciso del punto 2 della medesima " purchè non si tratti del primo acquisto ".

4. Al comma 1, lettera e), dell' art. 10 della lr n. 11/ 88 è aggiunto il seguente numero: " 6) alle misure per investimenti volti al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonchè al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, semprechè detti investimenti non comportino un aumento della produzione ".

ARTICOLO 12

1. Il comma 3 dell' art. 11 della lr 31 marzo 1988, n. 11, è abrogato.

ARTICOLO 13

1. L' art. 12 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 12. (Controlli e decadenza dai benefici).
 
1. La Giunta regionale ha facoltà di disporre controlli in ordine al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con l' approvazione del piano.
 
2. Nell' ipotesi di gravi inadempienze in ordine agli impegni assunti e imputabili all' imprenditore, sia nella fase di attuazione del piano sia nel decennio successivo all'ultimazione dello stesso, la Giunta regionale pronuncia la decadenza dai benefici con il conseguente recupero delle somme erogate, comprensive degli interessi
".

ARTICOLO 14

1. L' articolo 13 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 13. (Aiuti speciali ed aiuto supplementare agli investimenti per giovani agricoltori).
 
1. AI giovani di età non inferiore a 18 anni, che si insediano in aziende agricole, sono concessi aiuti speciali di primo insediamento a condizione che:
 
a) non abbiano compiuto 40 anni dalla data del primo insediamento;
 
b) acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale all' atto dell' insediamento o al più tardi, entro i due anni successivi;
 
c) l' azienda in cui ha luogo l' insediamento richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU per ogni giovane insediato, fermo restando che tale volume deve essere raggiunto al più tardi due anni dopo l' insediamento:
 
d) entrino in possesso di qualifica professionale sufficiente entro due anni dall' insediamento;
 
e) si impegnino a temere la contabilità dell' azienda, almeno del tipo semplificato.
 
2. Ai fini di quanto stabilito alle lett. c) e d) del comma 1, la data dalla quale inizia a decorrere il periodo dei due anni è quella del provvedimento della Giunta regionale con il quale viene definita la pratica individuale di insediamento.
 
3. Per primo insediamento si intende l' acquisizione, in data successiva al 31 marzo 1985, della titolarità giuridica dell' azienda, comportante la contemporanea assunzione della responsabilità civile e fiscale derivante dall'acquisto dell' azienda, dal trasferimento della stessa, per donazione o mortis causa, dalla costituzione di usufrutto, da contratto di affitto di durata non inferiore a 15 anni. E' considerato altresì insediato anche il giovane agricoltore che:
 
a) acquisisca la contitolarità di almeno il 50 per cento dei beni immobili e mobili dell' azienda e l' azienda richieda, in tal caso un volume di lavoro equivalente ad almeno due ULU;
 
b) entri a far parte di una cooperativa agricola il cui unico oggetto è la gestione di un' azienda agricola, semprechè la frazione di azienda attribuibile a ciascun giovane richiesta un apporto di lavoro equivalente ad almeno una ULU.
 
4. Si ritiene in possesso di qualifica professionale sufficiente il giovane agricoltore che abbia conseguito un titolo di studio universitario nel campo agrario o veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario equipollente o abbia almeno frequentato un corso di formazione per giovani agricoltori previsti dall' articolo 23, primo comma, lett. c).
 
5. Qualora non posseduta all' atto dell' insediamento, la qualifica professionale sufficiente viene successivamente riconosciuta al giovane agricoltore che abbia esercitato continuativamente, nei due anni successivi, attività agricola nel fondo oggetto dell' insediamento medesimo e frequentato positivamente nel biennio di cui al secondo comma uno dei corsi di formazione complementare alternativa al corso, abbia conseguito uno dei titoli di studio di cui al precedente secondo comma.
 
6. Per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica professionale sufficiente può essere riconosciuta, da parte della commissione tecnica di cui al quarto comma dell' articolo 4, ai giovani che abbiano presentato domanda entro tale periodo ed esercitato, per almeno tre anni, l' attività agricola in qualità di dipendenti o come capo o dirigenti di azienda o partecipe di impresa o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.
 
7. La domanda di aiuto, formulata secondo lo schema e le modalità stabilite dalla Giunta regionale, è presentata alla Giunta stessa e dovrà evidenziare le caratteristiche fisiche ed economiche dell' azienda oggetto dell'insediamento nonchè illustrare il programma colturale e zootecnico che il giovane agricoltore intende realizzare, anche in riferimento al numero di ULU occupabili.
 
8. La domanda di cui al comma 7 deve essere presentata entro il 31 dicembre dell' anno dell' avvenuto insediamento. Tuttavia per insediamenti avvenuti dall' 1 aprile 1985 al 31 dicembre 1992 può essere ritenuta valida la domanda presentata entro il 30 giugno 1993.
 
9. La domanda deve esser corredata della documentazione comprovante la titolarità o la contitolarità dell'azienda nonchè della certificazione relativa alla qualifica professionale, ove tale qualifica sia posseduta. Debbono essere, altresì allegate le dichiarazioni relative agli impegni comportati dalla concessione dell' aiuto, intesi in particolare ad assicurare la gestione dell' azienda agricola.
 
10. Gli aiuti speciali ai giovani agricoltori che si insedino in aziende agricole consistono in:
 
a) un premio unico di importo non superiore a 10.000 ECU erogabili entro un anno dall' insediamento. A richiesta dell' interessato, la Regione può sostituire tale premio con un concorso attualizzato negli interessi, dello stesso importo, relativi a prestiti contratti;
 
b) un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 5 per cento, per la durata di anni quindici, sui prestiti contratti per coprire le spese relative al primo insediamento. Il valore attualizzato di tale concorso non può essere superiore a 10.000 ECU. Entro tale importo è ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi. In alternativa al concorso, può essere concessa una sovvenzione di importo equivalente all' abbuono derivante dall' entità e dalla durata dei prestiti contratti.
 
11. AI giovani agricoltori che non abbiano raggiunto i 40 anni è concesso un aiuto supplementare agli investimenti pari, al massimo, al 25 per cento del contributo concesso a norma dell' articolo 9, a condizione che il giovane agricoltore che si insedia presenti il piano di miglioramento materiale, ai sensi dell' articolo 5, entro cinque anni dall' insediamento e sia in possesso della qualifica professionale di cui ai commi 4, 5 e 6.
 
12. Gli aiuti sono erogati ad insediamento avvenuto.
 
13. Gli stessi benefici si applicano a favore di giovani agricoltori in possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 1 e 2 che costituiscono cooperative. In tal caso, il concorso nel pagamento degli interessi di cui al comma 10, lett. b), è concesso a condizione che i finanziamenti contratti siano destinati all' attività aziendale o, nel caso di ingresso in cooperative già costituite, all' acquisto di quote del capitale sociale delle stesse. Alle cooperative costituite soltanto da giovani può essere concesso anche l' aiuto supplementare agli investimenti di cui al comma 11, purchè i soci soddisfino le condizioni ivi previste.
 
14. Ai fini della corresponsione degli aiuti previsti dal presente articolo, il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l' attività agricola e a rispettare gli impegni assunti in sede di domanda con le dichiarazioni di cui al comma 9 per almeno sei anni.
 
15. Il mancato insediamento entro il termine di un anno dal riconoscimento del beneficio comporta la decadenza del beneficio medesimo.
 
16. L' abbandono dell' attività agricola nonchè il mancato rispetto degli impegni assunti in sede di domanda con le dichiarazioni di cui al comma 9, prima del termine di sei anni dalla data del provvedimento di erogazione dell' aiuto di cui al comma 10, lett. a), comporta la decadenza di cui al comma 2 dell' articolo 12.
 
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande presentate nel periodo 1o settembre- 31 dicembre 1989
".

ARTICOLO 15

1. L' art. 44 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 14. (Incoraggiamento alla tenuta della contabilità ).
 
1. Agli imprenditori agricoli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell' art. 2 che ne facciano richiesta, viene concesso un aiuto di incoraggiamento alle tenuta della contabilità aziendale, a condizione che si impegnino a tenerla per almeno quattro anni.
 
2. Tale aiuto è pari a 1.050 ECU da erogarsi in quattro annualità , a consuntivo di ciascun anno, secondo le seguenti percentuali: 45 per cento nel primo anno, 30 per cento nel secondo, 15 per cento nel terzo, 10 per cento nel quarto.
 
3. La contabilità comprende:
 
a) la redazione di un inventario di apertura e di chiusura;
 
b) la registrazione sistematica e regolare, durante l' esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all' azienda; e si conclude con la presentazione annuale di una descrizione delle caratteristiche generali dell' azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati; di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi - ricavi) redatti in modo dettagliato; degli elementi necessari per valutare l' efficienza della gestione nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell' imprenditore nonchè per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.
 
4. Qualora l' azienda sia stata inserita nell' ambito della rete di informazione contabile della CEE ai fini della raccolta di dati contabili a scopo informativo e scientifico, l' imprenditore che beneficia dell' aiuto di cui al primo comma deve impegnarsi a mettere a disposizione dell'organismo suddette, in forma anonima, i dati contabili relativi all' azienda medesima, pena la revoca del contributo.
 
5. Le domande intese ad ottenere l' aiuto di cui al primo comma sono presentate alla Giunta regionale e formulate secondo lo schema predisposto dalla Giunta stessa.
 
6. La contabilità aziendale è tenuta secondo gli schemi predisposti dalla Giunta regionale. La irregolare o infedele compilazione dei modelli comporta l' esclusione dell' aiuto.
 
7. La Giunta regionale, a fine di acquisire conoscenza analitica dei fatti economici connessi all' attività agricola, provvederà a disciplinare l' espletamento delle seguenti funzioni:
 
a) promuovere lo sviluppo di una diffusa rete contabile;
 
b) prestare assistenza per una corretta ed omogenea tenuta della contabilità ;
 
c) acquisire dati conoscitivi sulle tendenze dello sviluppo dell' economia agricola;
 
d) elaborare dati contabili al fine di trarre indicazioni per la programmazione agricola regionale.
 
8. Per il raggiungimento delle finalità di cui al settimo comma, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria, dell'Università e di altre istituzioni e centri particolarmente qualificati
".

ARTICOLO 16

1. L' art. 15 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 15. (Assistenza interaziendale).
 
1. Alle associazioni di produttori riconosciute ed alle cooperative di servizio aventi come scopo:
 
a) l' assistenza interaziendale per l' applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese a tutelare e migliorare l' ambiente e a conservare lo spazio naturale;
 
b) l' introduzione di sistemi agricoli alternativi;
 
c) una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola;
 
d) la gestione di un' attività aziendale comune; costituite successivamente al 31 marzo 1985, è concesso un aiuto per l' avviamento, destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro creazione.
 
2. I nuclei operativi di base individuati in associazioni di produttori agricoli, costituiti ai sensi delle leggi regionali 20 ottobre 1983, n. 41 e 29 aprile 1985, n. 38 e che abbiano ottenuto dall' Ente di sviluppo agricolo in Umbria il riconoscimento della idoneità all' esercizio dell'attività di assistenza tecnica, sono legittimati a svolgere i servizi di cui al comma 1.
 
3. Le relative associazioni di produttori possono richiedere all' Ente di sviluppo agricolo in Umbria, nell' arco di validità dell' azione prevista dal Regolamento CEE 2328/ 91 , l' aiuto all' avviamento destinato a contribuire ai loro costi di gestione, per un massimo di anni cinque, come previsto dall' articolo 14 del Regolamento medesimo.
 
4. L' Ente di sviluppo agricolo in Umbria, nella rendicontazione e relazione finale da presentare annualmente alla Giunta regionale per l' attività di assistenza tecnica svolta secondo il disposto delle leggi regionali sopra citate, fa specifico riferimento alle attività svolte da detti nuclei nel campo dell' assistenza interaziendale, indicando gli interventi attivati ai sensi del presente articolo nonchè i relativi costi, fino ad un importo massimo di 15.044 ECU per associazione.
 
5. Tale aiuto può essere concesso ad ogni associazione, riconosciuta a norma del sesto comma, per i primi cinque anni dall' inizio dell' attività , per un importo massimo di 15.044 ECU, da graduare in funzione del numero dei partecipanti e del tipo e consistenza di attività svolta in comune.
 
6. La Giunta regionale provvede al riconoscimento delle associazioni di produttori, di cui al primo comma, accertando che lo statuto delle stesse specifiche, fra l' altro, le finalità , l' ambito territoriale di operatività nonchè definisca ed assicuri, in particolare le forme di collaborazione di tutti i membri all' attività sociale.
 
7. La domanda di riconoscimento è formulata secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.
 
8. La Giunta regionale eroga l' aiuto alle associazioni interessate sulla base delle richieste formulate in conformità allo schema dalla stessa predisposto.
 
9. Gli aiuto di cui all' ottavo comma vengono assegnati alle associazioni di due o più aziende, nella misura di 3.000 ECU per partecipante e per non più di 15.044 ECU per associazione.
 
10. L' aiuto è commisurato al 50 per cento delle spese sostenute per la costituzione e per la gestione, documentale e ritenute congrue, elevabili fino al 95 per cento per attività comuni riguardanti settori individuati come prioritari dalla programmazione regionale o per altre attività di particolare incidenza sotto il profilo della valorizzazione di aree marginali o della tutela della salute e dell'ambiente.
 
11. Sulla base di preventivi annuali, relativi alle spese di costituzione e di gestione, la Giunta può erogare in anticipo fino al 90 per cento dell' aiuto di cui al decimo comma.
 
12. La concessione dell' aiuto per gli anni successivi è subordinata alla presentazione e approvazione della rendicontazione delle spese sostenute nell' anno precedente
".

ARTICOLO 17

1. L' art. 18 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 18. (Indennità compensativa).
 
1. In attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento CEE n. 2328/ 9 1, a sostegno dell' attività agricola, nelle zone svantaggiate della regione delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della Direttiva CEE n. 268 del 1975, è prevista la concessione di una indennità compensativa annua, commisurata agli svantaggi naturali permanenti descritti all' articolo 3 della citata direttiva.
 
2. L' indennità è concessa agli imprenditori che non percepiscono pensione di vecchiaia, che dimostrino di coltivare a qualsiasi titolo un fondo la cui estensione non sia inferiore a ettari 3 di superficie agricola utilizzata e che si impegnino a proseguire l' attività agricola, conformemente agli obiettivi di cui all' articolo 1 della Direttiva CEE n. 268/ 75, per almeno un quinquennio a decorrere dalla data del primo pagamento della indennità medesima.
 
3. L' imprenditore beneficiario può essere esonerato da tale impegno qualora:
 
a) cessi l' attività agricola, semprechè sia garantita la continuità nella coltivazione delle superfici interessate;
 
b) percepisca una pensione di vecchiaia. In tal caso, l' indennità compensativa non è più erogata a decorrere dalla data di pensionamento.
 
4. L' esonero è , altresì , riconosciuto per causa di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione dei terreni per pubblica utilità .
 
5. Ai fini del calcolo della superficie agricola utilizzata dall' imprenditore e fino al raggiungimento del limite massimo di tre ettari di superficie agricola utilizzata, sarà tenuto conto anche delle quote di comproprietà , della partecipazione a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili nonchè dei diritti attivi o di uso civico.
 
6. Nel caso di forme associative di gestione, il limite minimo di tre ettari, previsto al secondo comma, deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell' azienda.
 
7. La Giunta regionale, in relazione alle specifiche assegnazioni finanziarie statali e in rapporto al grado di incidenza degli svantaggi naturali permanenti pregiudizievoli per l' attività agricola delle diverse zone, determina annualmente le misure dell' indennità compensativa tenendo conto dei limiti e delle modalità di cui al presente comma e di quelli successivi, fermo restando il limite minimo di 20,3 ECU per unità di bestiame adulto ( UBA) o, per le aziende ricadenti nelle zone di cui all' articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/ 268 / CEE; per ettaro di superficie presa a base per il calcolo dell' indennità stessa:
 
a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l' indennità è calcolata in funzione del bestiame posseduto, in misura non superiore a 102 ECU all' anno per UBA, comunque nel limite massimo di 102 ECU per ettaro di superficie foraggera totale dell' azienda. Tuttavia, in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali lo giustifichi, l' importo sull' indennità può essere elevato fino a 121,5 ECU per UBA e per ettaro. In ogni caso la concessione dell' indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell' azienda. Per la conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in UBA si applicano i coefficienti di cui alla tabella allegato B) alla presente legge. Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo dell' indennità , soltanto nelle zone della regione delimitate ai sensi dell' articolo 3 - paragrafo 3 - della Direttiva 75/ 268 / CEE, nonchè nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3 - paragrafo 4 - della stessa Direttiva, per le aziende nelle quali la produzione di latte rappresenta almeno il 50 per cento della PLV totale. Tuttavia, il numero delle vacche da latte che, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 3 - paragrafo 4 - della Direttiva 75/ 168 / CEE, può venire preso in considerazione ai fini del calcolo dell' indennità , non può essere superiore a 20 unità per imprenditore beneficiario;
 
b) per produzioni diverse da quella bovina, equina e caprina, l' indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata al netto di quella destinata:
 
1) all' alimentazione del bestiame allevato;
 
2) alla produzione di grano tenero nelle zone in cui la resa media supera i 25 quintali per ettaro destinato a tale produzione;
 
3) alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ettari per azienda; nonchè , limitatamente alle zone agricole sfavorite di cui all' articolo 3 - paragrafi 4 e 5 - della Direttiva 75/ 268 / CEE, al netto della superficie destinata;
 
4) alla produzione di vino, qualora la resa del vigneto superi i 20 ettolitri per ettaro;
 
5) alla produzione di barbabietole da zucchero;
 
6) a colture intensive.
 
8. Qualora la superficie aziendale coltivata sia esuberante rispetto alle necessità alimentari del bestiame bovino, equino, ovino e caprino allevato, l' indennità è calcolata sia sul bestiame, con le modalità di cui alla lett. a), settimo comma, sia sulla superficie totale coltivata, applicando a quest' ultima le detrazioni elencate alla lett. b) di detto comma.
 
9. L' importo delle indennità , nei casi in cui viene determinata in base alla superficie coltivata, non può essere superiore a 100 ECU per ettaro. Tuttavia, nelle zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli ostacoli naturali lo giustifichi, l' importo totale dell' indennità concessa può essere elevato a 120 ECU.
 
10. Nell' ambito degli importi massimi di cui al settimo comma, lett. a) e al nono comma, l' indennità compensativa può essere oggetto di differenziazione in relazione alla situazione economica dell' azienda e al reddito del conduttore beneficiario.
 
11. L' indennità compensativa per gli anni successivi al primo è riconosciuta all' imprenditore previa conferma del permanere dei requisiti previsti e nella misura fissata dalla Giunta regionale a norma del settimo comma.
 
12. Le procedure per la concessione dell' indennità compensativa e gli importi della medesima nonchè i criteri per la individuazione delle zone agricole caratterizzate da particolare gravità degli svantaggi naturali saranno precisati in sede di disposizioni regolamentari.
 
13. Le funzioni amministrative inerenti la concessione e la erogazione dell' indennità compensativa annua sono delegate alle Comunità montane, alle quale vanno presentate le relative domande.
 
14. Le Comunità montane rimettono annualmente alla Giunta regionale, ai fini della determinazione di competenza, i dati riguardanti le domande pervenute nonchè la rendicontazione dettagliata delle somme erogate, corredata da una relazione in ordine agli interventi effettuati.
 
15. L' importo massimo dell' indennità compensativa concessa a norma del presente articolo non può superare l' equivalente di 120 unità per azienda, sia che si tratti di UBA che di unità di superficie; inoltre, al di sopra dell'equivalente della prime 60 unità l' importo massimo ammissibile per UBA o per ettaro è ridotto al 50 per cento di quello previsto dal comma 7, lettera c) e al comma 9. Qualora si tratti di cooperative aventi come unico scopo la gestione di un' azienda agricola, l' equivalente di 120 unità è elevato a 360 unità , ferma restando la riduzione del 50 percento oltre le prime 180 unità
".

ARTICOLO 18

1. L' articolo 19 della LR 31 marzo 1988, n. 11, è abrogato.

ARTICOLO 19

1. Al comma 1 dell' articolo 20 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è aggiunto il seguente periodo:
 
" Tuttavia, per gli investimenti collettivi realizzati da aziende in cui, per ciascuna, la plv proveniente da attività zootecniche non supera il 30 per cento della plv totale, gli aiuti sono estesi ad investimenti riferiti a colture alternative a basso impatto ambientale e ad attività agricole integrative ".

2. Il comma 4 dell' articolo 20 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 è così sostituito: "
 
4. Possono beneficiare degli aiuti di cui al primo comma:
 
a) le forme associative fra aziende agricole aventi come scopo sociale la realizzazione e gestione degli investimenti collettivi per i quali richiedono i benefici del presente articolo;
 
b) le società cooperative agricole di conduzione;
 
c) i Comuni e le Comunità montane;
 
d) le università agraria, le comunanze agrarie, i domini collettivi ed altri organismi ed enti a queste assimilabili
".

3. Al comma 8 dell' articolo 20 della lr 31 marzo 1988, n. 11, l' inciso " di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato " è sostituito da: " di pascolo, di alpeggio o di eventuale altra superficie migliorata o attrezzata ".

ARTICOLO 20

1. La lettera d) del comma 1 dell' articolo 21 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituita dalla seguente:
 
" d) un regime di aiuto specifico consistente in un premio annuo da concedere agli agricoltori che si impegnino per almeno cinque anni, ad instaurare o mantenere le pratiche di produzione di cui alla lett. c). Il premio è concesso nel limite massimo di 150 ECU per ogni ettaro assoggettato all' impegno, L' importo e la durata del premio sono determinati in funzione dell' impegno assunto dall' agricoltore ".

2. Dopo il secondo comma dell' art. 21, è aggiunto il seguente:
 
" 3. Le misure di cui al comma 1 sono applicabili fino al 30 giugno 1990, fatte salve diverse decisioni del Consiglio della Comunità economica europea adottate in virtù dell' art. 39 del Regolamento CEE 2328/ 91 che dovranno ritenersi direttamente applicabili ".

ARTICOLO 21

1. L' art. 22 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 22. (Beneficiari ed investimenti ammissibili).
 
1. A norma dell' art. 25 del Regolamento CEE n. 2328/ 91 , agli imprenditori agricoli singoli o associati, alle associazioni o coperative forestali, agli enti titolari di aziende agricole sono concessi aiuti per l' imboschimento di terreni agricoli. L' imboschimento può essere realizzato anche mediante impianti specializzati per la produzione del legno con specie pregiate ed a rapido accrescimento nonchè , nei terreni a specifica vocazione, mediante impianti con specie tartufigene. Gli stessi aiuti sono concessi agli imprenditori beneficiari degli aiuti di cui al titolo 1 del Regolamento CEE n. 2328/ 91 o dell' aiuto di cui all' articolo 4 del Regolamento CEE n. 1096/ 88 .
 
2. Agli imprenditori agricoli definiti ai sensi dell' articolo 3 è inoltre concesso un aiuto per il miglioramento delle superfici boscate in particolare mediante:
 
a) ricostituzione di boschi cedui radi o degradati;
 
b) conversione dei boschi cedui in fustaie, con priorità per le formazioni che hanno superato i normali turni di utilizzazione e nelle quali si manifesta una evoluzione della struttura verso stadi favorevoli alla conversione medesima;
 
c) miglioramento dei castagneti mediante impiego di innesti di cultivars resistenti, nel caso della lotta contro il cancro corticale e la batteriosi del castagno;
 
d) installazione e sistemazione di fasce frangivento;
 
e) realizzazione di fasce parafuoco e di viali tagliafuoco con pista di servizio transitabile a fondo naturale;
 
f) costituzione di riserva d' acqua, variamente realizzate, dislocate in punti facilmente accessibili;
 
g) costruzione di strade forestali in connessione ad interventi di miglioramento e di utilizzazione dei boschi. E' data priorità alle strade a servizio di complesso boscati in funzione della maggiore estensione di questi.
 
3. Tra le spese in investimento sono ammissibili anche quelle necessarie per l' adattamento del macchinario agricoli ai lavori di forestazione e silvicoltura.
 
4. I limiti massimi dell' aiuto di cui al paragrafo 4 primo comma dell' articolo 25 del Regolamento CEE n. 2328/ 91 , sono determinati come segue:
 
- nelle zone preferenziali elencate all' art. 6 del decreto del Ministero dell' Agricoltura e delle foreste n. 35 dell'8 febbraio 1990:
 
a) 3.000 ECU per ettaro per l' imboschimento con essenze forestali autoctone, ad eccezione del noce e del pioppo;
 
b) 2.500 ECU per ettato per l' imboschimento realizzato con il noce;
 
c) 1.800 ECU per ettaro per l' impianto a pioppeto con una densità minima di 330 piante per ettaro;
 
d) 1.200 ECU per ettaro per il miglioramento delle superfici boschive e la sistemazione di frangivento;
 
- nelle altre zone del territorio regionale:
 
a) 1.824 ECU per ettaro per l' imboschimento con essenze forestali autoctone;
 
b) 720 ECU per ettaro per il miglioramento delle superfici boschive e la sistemazione di frangivento;
 
- in tutto il territorio regionale:
 
a) 18.053 ECU per chilometro di strade forestali;
 
b) 150,4 ECU per ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d' acqua.
 
La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto ad adeguare i suddetti limiti massimi dell' importo ad ettaro nonchè la delimitazione delle zone preferenziali, in relazione a modificazioni apportate con provvedimenti nazionali o comunitari.
 
5. L' aiuto sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa accertata e ammissibile, è concesso fino alla concorrenza massima delle seguenti misure:
 
- 90 per cento per l' impianto di boschi permanenti;
 
- 80 per cento per impianti specializzati da legno e tartufigeni;
 
- 80 percento per la costruzione di strade forestali;
 
- 60 per cento per tutti gli altri investimenti considerati al primo comma.
 
6. Su richiesta degli imprenditori che intendano beneficiare dell' aiuto, le Comunità montane, a norma del terzo comma dell' articolo 1 del primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47 , possono effettuare la progettazione e la realizzazione degli interventi, limitatamente agli investimenti che ricadono nei territori di rispettiva competenza classificati montani ai sensi della vigente normativa.
 
7. Nel caso di cui al comma 6, la partecipazione dell'imprenditore al pagamento delle spese sostenute dalla Comunità montana è determinata in misura fissa pari alla differenza tra il costo totale degli investimenti, calcolati in base agli importi massimi imputabili ed ammissibili stabiliti al comma 4 e le misure massime dei contributi stabilite al comma 5. La quota a carico dell' imprenditore è versata alla Comunità montana con modalità prevista al terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47 e la restante parte della spesa, fino a concorrenza del costo totale effettivamente sostenuto dalla Comunità montana è posta a carico del bilancio regionale, a norma del terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47 .
 
8. Le domande per beneficiare dei contributi sono inviate alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno corredate del progetto esecutivo dei lavori.
 
9. Qualora gli investimenti vengano realizzati con le modalità di cui al sesto comma, la domanda di contributo è formulata dalla Comunità montana competente per territorio e deve essere corredata anche di copia della convenzione di cui al settimo comma.
 
10. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale contestualmente all' approvazione del progetto esecutivo dei lavori
".

ARTICOLO 22

1. Dopo l' art. 22 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è aggiunto il seguente:
 
" Art. 22 bis. (Premio annuo per ettaro imboschito).
 
1. Agli imprenditori agricoli che effettuano l' imboschimento delle superfici agricole e non beneficiano del premio di cui all' articolo 6 del Regolamento CEE n. 1096/ 88 , è concesso, per un periodo massimo di 20 anni, un premio annuo non superiore a 150,4 ECU per ettaro imboschito. Tale importo è ridotto al limite massimo di 50,2 ECU per ettaro qualora per una medesima superficie venga concesso un aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione previsto dal Titolo 1 del Regolamento CEE n. 2328/ 91 per la durata di detto aiuto. L' importo suddetto, nel caso di impianto di pioppeti è ulteriormente ridotto a 25 ECU per ettaro.
 
2. La concessione del premio annuo per ettaro imboschito è ridotta ad un periodo massimo di 12 anni per gli impianti tartufigeni, per pioppeti, per gelseti e per altre specie a rapido accrescimento
".

ARTICOLO 23

1. Dopo l' art. 22 bis della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è aggiunto il seguente:
 
" Art. 22 ter. (Condizioni di imboschimento delle superfici agricole).
 
1. L' imboschimento di superfici agricole è consentito sull' intero territorio regionale, nel rispetto dei vincoli di cui alla lr 27 dicembre 1983, n. 52 e successive integrazioni e modificazioni.
 
2. La superficie minima da imboschire è fissata in ettari due, nelle zone preferenziali elencate all' art. 6 del decreto del Ministero dell' agricoltura e delle foreste n. 35 dell' 8 febbraio 1990 ed in ettari uno nella restante parte del territorio regionale.
 
3. Per le condizioni di imboschimenti si applicano le disposizioni di cui all' art. 8 della lr 18 novembre 1987, n. 49 e del piano di settore approvato annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.
 
4. Ai fini della valutazione e del controllo delle ripercussioni sull' ambiente, si applicano le disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 431 e dela lr 27 dicembre 1983, n. 52 e successive integrazioni e modificazioni
".

ARTICOLO 24

1. Al comma 1, lettera a) dell' articolo 23 della lr 31 marzo 1988, n. 11, dopo le parole " dell' obbligo " è inserito l' inciso " e che beneficiano delle misure di cui agli articoli 1 e da 5 a 16 del Regolamento CEE 2328/ 91 ".

2. Il comma 4 dell' art. 23 della lr 31 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
 
" 4. I corsi di formazione complementare di cui alla lettera c) hanno durata non inferiore alle 150 ore, così articolate con contenuti didattici, teorici e pratici:
 
a) conduzione contabilità aziendale: 40 ore;
 
b) agronomia e coltivazioni: 30 ore;
 
c) tecniche di allevamento: 10 ore;
 
d) legislazione fiscale, tributaria e diritto agrario: 10 ore;
 
e) antinfortunistica ed igiene del lavoro: 10 ore;
 
f) attività di tirocinio presso strutture produttive sulle tematiche oggetto delle lezioni teoriche di cui sopra: 50 ore
".

ARTICOLO 25

1. L' articolo 24 della lr 31 marzo 1988, n. 11, è abrogato.

ARTICOLO 26

1. L' articolo 26 della lr 31 marzo 1988, n. 11, è abrogato: esso continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi in cui la domanda sia pervenuta alla Regione antecedentemente a tale data.

ARTICOLO 27

1. L' articolo 27 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 27. (Valore dell' ECU).
 
1. Ai fini della presente legge il valore in lire italiane dell' ECU è determinato annualmente secondo le disposizioni di cui al reg. CEE 129/ 78 del 24 gennaio 1978 , relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie
".

ARTICOLO 28

1. L' art. 28 della l. r. 31 marzo 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 28. (Abrogazione).
 
1. E' abrogato l' art. 4 della lr 30 luglio 1979, n. 38, già abrogata, per tutti gli altri articoli, dall' art. 28 della LR 31 marzo 1988, n. 11.
 
2. Le leggi, i regolamenti e gli atti regionali che fanno riferimento, per la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, all' art. 4 della LR 30 luglio 1979, n. 38, devono intendersi riferiti agli artt. 3 e 3 bis della lr 31 marzo 1988, n. 11, così come modificata ed integrata dalla presente legge
".

ARTICOLO 29

1. All' individuazione degli oneri derivanti dall' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sarà provveduto con legge di bilancio.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 15 gennaio 1998, n. 1, art. 4