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Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 24


LEGGE REGIONALE n.24 del 24 Dicembre 1992 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 24 del 24 Dicembre 1992 (1)
Criteri per la determinazione dei livelli di reddito e parametri di riferimento per l' assistenza economica di cui agli artt. 15 e 23 della l.r. 31 maggio 1982, n. 29 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54 del 28/12/1992


Art. 1

Finalità

1. La Regione dell' Umbria riconosce l' assistenza economica come interventi primario atto a favorire la permanenza dei soggetti a rischio nel proprio ambiente di vita.

Art. 2

Contributi per l' assistenza economica

1. L' assistenza economica si realizza mediate l' erogazione di contributi massimi pari alla differenza tra il minimo vitale economico ed il reddito complessivo familiare accertato per persone sole e per nuclei familiari, ivi comprese rendite e pensioni, percepite a vario titolo.

Art. 3

Determinazione del minimo vitale economico

1. Il minimo vitale economico viene determinato prendendo come parametro di riferimento l' entità della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti con più di 780 contributi settimanali, aggiungendo il 50 per cento del canone ordinario di un alloggio economico popolare per i soggetti che usufruiscono di locali in affitto.

Art. 4

Destinatari dei contributi

1. L' assistenza economica comprende:

a) contributi ordinari continuativi a cittadini sprovvisti, in modo irreversibile, di reddito sufficiente per i loro bisogni fondamentali di vita;

b) contributi temporanei o continuativi:

1) a minori di anni 18 a carico di genitori od equiparati non in grado di provvede al loro mantenimento, comunque soggetti a gravi rischi per la salute e la crescita a causa di carenze familiari. Tale età è elevata ai 26 anni per i soggetti impegnati in attività di studio o di qualificazione professionale.

2) a famiglie affidatarie per il mantenimento di minori di anni 18. Tale età è elevata ai 26 per i soggetti impegnati in attività di studio o di qualificazione professionale. L' importo del contributo alle famiglie affidatarie non può eccedere quello massimo previsto per gli altri minori;

3) a cittadini per cure prolungate e costose, diete particolari, per aiuto domestico per soggetti in condizioni di non autosufficienza, trasporti per l' accesso ai servizi aperti o residenziali;

c) contributi " una tantum" ai cittadini bisognosi quale partecipazione per interventi straordinari relativi a manutenzione di alloggi, riscaldamento, assistenza legale e spese funerarie;

d) " un tantum" per cittadini italiani di passaggio secondo necessità

e) piccole anticipazioni a titolo di prestito, senza interessi, a cittadini temporaneamente in stato di necessità , in attesa di percepire pensione o redditi già accertati e che siano sprovvisti di altri redditi e per i quali non provvedono già gli enti previdenziali assegnatari.

Art. 5

Limite massimo del contributo

1. Il contributo economico può essere assegnato al massimo, secondo le seguenti quote - base:

a) per nucleo familiare composta da una sola persona 120 per cento;

b) capo famiglia 100 per cento quota base;

c) secondo familiare a carico 70 per cento quota base;

d) terzo familiare a carico 40 per cento quota base;

e) dal quarto familiare in poi a carico 20 per cento quota base.

Art. 6

Abrogazione di norme

1. E' abrogato il paragrafo 24- 46 dell' All.B della LR 21 marzo 1985, n. 11.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 47, comma 1, lett. g)